IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
 
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 22 luglio 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma del citato art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
400, con nota n. U.L. VAR 5-42/141 dell'11 dicembre 1993; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza  dell'Amministrazione  dei  trasporti  e
della navigazione, Direzione generale dell'aviazione civile, sia  che
conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte  sia  che  debbano
essere promossi d'ufficio. 
  2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione dei  trasporti
e della navigazione, Direzione generale dell'aviazione civile, devono
concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito,  per
ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione  dell'organo  o  ufficio  competente  e   della   fonte
normativa. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nelle
tabelle allegate lo stesso si concludera'  nel  termine  previsto  da
altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza,  nel  termine
di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, il Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  con
apposito regolamento integrativo, stabilisce i termini entro i  quali
devono   essere   compiute   le   attivita'   endoprocedimentali   in
procedimenti  per  i  quali  altra  amministrazione  sia   competente
all'adozione dell'atto finale. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.  241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso. 
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
             3. Qualora le pubbliche amministrazioni  non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti". 
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti". 
            Note alle premesse: 
             - Per il testo degli articoli  2  e  4  della  legge  n.
          241/1990 si veda in nota al titolo. 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della  loro  emanazione.  Ai  sensi  del
          comma 4 dello stesso articolo, gli  anzidetti  regolamenti,
          che devono recare la denominazione  di  "regolamento"  sono
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
             - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si  rimanda  alla
          nota al titolo.