IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle  pubbliche
fognature;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  di grazia e
giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n.
319, cosi' come sostituito dall'articolo 17 della legge  24  dicembre
1979, n. 650, e' sostituito dal seguente:
  "La  disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o
meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti
civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite  dalle
regioni  con  i  rispettivi  piani  di risanamento delle acque di cui
all'articolo 4. Le regioni, nel  definire  tale  disciplina,  tengono
conto  dei  limiti  di  accettabilita' fissati dalle tabelle allegate
alla presente legge,  cui  possono  derogare,  anche  in  senso  meno
restrittivo,  in  funzione  delle situazioni locali e degli obiettivi
dei piani di risanamento, nonche' degli  obiettivi  di  qualita'  dei
singoli  corpi  idrici  in  cui recapitano tali scarichi, nei casi ed
alle condizioni stabiliti con apposite direttive fissate dal Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
  2. Fino dall'adozione delle  direttive  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito
dal comma 1 del presente  articolo,  restano  ferme  le  prescrizioni
adottate,  anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  in  materia  di  scarichi  civili  che  non  recapitano  in
pubbliche  fognature  e  di  scarichi delle pubbliche fognature ed in
particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980  del
Comitato  interministeriale  previsto  dall'articolo 3 della legge 10
maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del  10
gennaio 1981.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto si applicano in attesa
dell'attuazione della direttiva  91/271/CEE  del  Consiglio,  del  21
maggio 1991.