IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  fiscali  in  materia  di   accertamento,   contenzioso,
potenziamento degli organici, controlli e anagrafe  patrimoniale  dei
dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica
e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
             Accertamento con adesione del contribuente 
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi  e  sul  valore  aggiunto,  la
rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche  che  esercitano,
anche in forma associata, attivita' di impresa o di lavoro  autonomo,
puo' essere definita,  con  unico  atto,  in  contraddittorio  e  con
adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti. 
  2. La definizione e' esclusa nelle ipotesi che costituiscono  reato
fiscale  ai  sensi  del  decreto-legge  10  luglio  1982,   n.   429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.  516,  e
successive modificazioni. 
  3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima,  l'inerenza
e l'imputazione a periodo dei  componenti  positivi  e  negativi  del
reddito di impresa o di lavoro  autonomo  ed  ha  effetto  anche  per
l'imposta sul valore aggiunto,  che  viene  liquidata,  sui  maggiori
imponibili, con l'aliquota media del contribuente. 
  4. Per la definizione il contribuente si  puo'  fare  rappresentare
con procura speciale non autenticata. La  definizione  si  perfeziona
con  il  pagamento  delle   maggiori   somme   dovute   per   effetto
dell'adesione,   che   sono    versate    in    base    alle    norme
sull'autoliquidazione. 
  5.  L'accertamento  definito  con  adesione  non  e'  soggetto   ad
impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio
e non rileva a fini extratributari. Le  sanzioni  amministrative  per
infedele dichiarazione sono applicate nella misura di  un  terzo  del
minimo. 
  6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
disposizioni necessarie: 
    a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa  della
istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione,
secondo criteri di efficienza e di trasparenza; 
    b) per la determinazione  delle  modalita'  di  accertamento  con
adesione basate su parametri  oggettivi,  coefficienti  presuntivi  e
studi di settore. 
  7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di concordato per
le zone montane, di cui al comma 1 dell'articolo 16  della  legge  31
gennaio 1994, n. 97, e di determinazione  delle  quote  di  capacita'
operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di  finanza,  da
destinare ai controlli dei contribuenti  che  abbiano  dichiarato  un
reddito di ammontare inferiore al contributo diretto  lavorativo,  di
cui al comma 1 dell'articolo 62-sexies del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427.