IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n.  220,  convertito
nella  legge  25  giugno  1937,  n.  1501,  concernente l'ordinamento
dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  8  giugno  1961,  n.   509,   recante   modifiche
all'ordinamento dell'Aeronautica militare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n.
364,  concernente  modificazione  della  circoscrizione  territoriale
dell'Aeronautica militare;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ravvisata  l'opportunita'  di   rideterminare   la   circoscrizione
territoriale  dei  comandi  di regione aerea al fine di realizzare la
corrispondenza  con  il  territorio  delle   regioni   amministrative
comprese nella circoscrizione;
  Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1994;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea e'
cosi' stabilita:
   comando I regione aerea, sede  Milano:  Piemonte,  Liguria,  Valle
d'Aosta,   Lombardia,  Trentino-Alto  Adige,  Friuli-Venezia  Giulia,
Veneto, Emilia-Romagna e Marche;
   comando II regione  aerea,  sede  Roma:  Toscana,  Umbria,  Lazio,
Campania e Sardegna;
   comando  III  regione  aerea,  sede Bari: Molise, Abruzzi, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia.
  2. La circoscrizione territoriale degli enti dipendenti dai comandi
di regione aerea, indicati nell'art. 2, primo comma,  della  legge  8
giugno  1961,  n.  509, coincide con quella del comando dal quale gli
enti stessi dipendono.
  3. Il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile  1959,  n.
364, e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  PREVITI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1994
 Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 14
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma   quinto,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo  le disposizoni dettate
          dalla legge;
               c) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  del primo comma dell'art. 2 della legge n.
          509/1961 e' il seguente:
             "La circoscrizione territoriale dei comandi  di  regione
          aerea  e  dei  seguenti  enti  che  da  essi  dipendono  e'
          stabilita con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro per la difesa:
              una   direzione  dei  servizi  del  materiale  e  degli
          aeroporti;
              una direzione del demanio aeronautico;
              una direzione di commissariato aeronautico;
              una direzione delle telecomunicazioni e dell'assistenza
          al volo;
              una direzione delle armi e munizioni;
              una direzione di sanita';
              un centro leva e reclutamento".