IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
l'uniformita'  di  miglioramento  economico  per  l'anno  1994 tra il
personale statale  disciplinato  ovvero  escluso  dalle  disposizioni
sulla  contrattazione  collettiva  di  cui  al  decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed  integrazioni,  e  di
disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del
pubblico impiego;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  delle  finanze, di grazia e
giustizia, delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  della
difesa,   dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  e
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  del
tesoro e del bilancio
  e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  143  del  21  giugno
1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994.