IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo del 4 febbraio 1993, n.  64,
riguardante l'attuazione della direttiva  88/344/CEE  in  materia  di
solventi di estrazione  impiegati  nella  preparazione  dei  prodotti
alimentari e dei loro ingredienti; 
  Vista la direttiva 92/115/CEE che modifica per la  prima  volta  la
direttiva 88/344; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  al  recepimento   nell'ordinamento
nazionale della direttiva sopra citata; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere reso dal Consiglio di stato nell'adunanza  generale
del 2 giugno 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata con nota del 7 luglio 1994; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64,  e'
modificato come segue: 
    a) nella parte I e' aggiunta la seguente nota (1)  in  calce  per
l'acetone: "L'impiego di  acetone  nella  raffinazione  dell'olio  di
sansa di oliva e' vietato"; 
    b) nella parte II: 
    sono aggiunti i solventi metanolo e propan-2-olo, per  tutti  gli
impieghi, con un tenore di residui pari a 10 mg/kg; 
    e' aggiunta la seguente nota (1)  in  calce  per  l'esano  e  per
l'etilmetilchetone:     "L'impiego     combinato     dell'esano     e
dell'etilmetilchetone e' vietato". 
    nella  terza  colonna  il  tenore  di  5  mg/kg  concernente   il
diclorometano nel caffe' decaffeinato e' sostituito dal tenore  di  2
mg/kg; 
    all'etilmetilchetone e' aggiunta  in  calce  la  nota  (2)  cosi'
redatta: "La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare
50 mg/kg."; 
    c) nella parte III: 
    sono soppressi il cicloesano, l'isobutano e la nota (1) in calce;
    e' aggiunto il propan-l-olo con un residuo pari a 1 mg/kg; 
    il tenore di 0,1 mg/kg concernente il diclorometano e' sostituito
dal tenore di 0,02 mg/kg; 
    all'esano ed all'etilmetilchetone e'  aggiunta  la  nota  (1)  in
calce,   cosi'   redatta:   "L'impiego   combinato    dell'esano    e
dell'etilmetilchetone e' vietato". 
  2. E' consentita, per sei mesi a datare dall'entrata in vigore  del
presente decreto, la commercializzazione  di  prodotti  non  conformi
alle disposizioni di cui al comma 1, ma  conformi  alle  disposizioni
preesistenti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 8 luglio 1994 
 
                                                   Il Ministro: COSTA 
 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994 
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 265 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio  1994,  n.
          64, recita: 
             "Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita'  e'
          data attuazione, ai  sensi  dell'art.  20  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee
          per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e  le
          caratteristiche di  ordine  tecnico  relative  al  presente
          decreto. 
             2. Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore  di  sanita',   determina,   nei   limiti   delle
          disposizioni comunitarie, i criteri  specifici  di  purezza
          dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.