IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 7 del decreto legislativo del 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti; Vista la direttiva 92/115/CEE che modifica per la prima volta la direttiva 88/344; Ritenuto di dover provvedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva sopra citata; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere reso dal Consiglio di stato nell'adunanza generale del 2 giugno 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 7 luglio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e' modificato come segue: a) nella parte I e' aggiunta la seguente nota (1) in calce per l'acetone: "L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva e' vietato"; b) nella parte II: sono aggiunti i solventi metanolo e propan-2-olo, per tutti gli impieghi, con un tenore di residui pari a 10 mg/kg; e' aggiunta la seguente nota (1) in calce per l'esano e per l'etilmetilchetone: "L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato". nella terza colonna il tenore di 5 mg/kg concernente il diclorometano nel caffe' decaffeinato e' sostituito dal tenore di 2 mg/kg; all'etilmetilchetone e' aggiunta in calce la nota (2) cosi' redatta: "La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg."; c) nella parte III: sono soppressi il cicloesano, l'isobutano e la nota (1) in calce; e' aggiunto il propan-l-olo con un residuo pari a 1 mg/kg; il tenore di 0,1 mg/kg concernente il diclorometano e' sostituito dal tenore di 0,02 mg/kg; all'esano ed all'etilmetilchetone e' aggiunta la nota (1) in calce, cosi' redatta: "L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato". 2. E' consentita, per sei mesi a datare dall'entrata in vigore del presente decreto, la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1, ma conformi alle disposizioni preesistenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 luglio 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 265
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1994, n. 64, recita: "Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.