IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e 22,  della  legge  30  aprile
1962, n. 283;
  Visto l'art. 57, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
  Visto   il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965  concernente  la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione  e
per  la  conservazione  delle  sostanze  alimentari,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101  del  22  aprile
1965, modificato da ultimo con il decreto 6 aprile 1994 n. 334;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre  1967 concernente la
disciplina delle  materie  coloranti  autorizzate  nella  lavorazione
delle  sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del  1›  febbraio  1968,  modificato  da  ultimo   con   il   decreto
ministeriale 21 marzo 1977;
  Visto   il  decreto  ministeriale  3  maggio  1971  concernente  la
disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione  umana,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971;
  Ritenuto   di   dover  provvedere  ad  ulteriori  modificazioni  ed
integrazioni dei decreti ministeriali sopra citati;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di stato reso nell'adunanza  generale
del 2 giugno 1994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata con nota del 25 luglio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'elenco  allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e suc-
cessive modificazioni e' modificato come segue:
 a) Titolo I - A Antimicrobici.
  - Alle voci "E 220 anidride solforosa, E 221 sodio solfito,  E  222
sodio   bisolfito,   E   223  sodio  metabisolfito,  E  224  potassio
metabisolfito, E 226 calcio solfito, E 227 calcio  bisolfito,  E  228
potassio  solfito  acido"  e'  inserito  il  seguente caso d'impiego:
"albicocche secche, 2000 mg/kg".
  - Alle voci: "E 200 acido sorbico,  E  201  sodio  sorbato,  E  202
potassio  sorbato, E 203 calcio sorbato" e' inserito il seguente caso
d'impiego: "insalata mista di verdure, 1000 mg/kg".
 b) Titolo I - C Antiossidanti.
  - Alla voce "E 330 acido citrico"  e'  inserito  il  seguente  caso
d'impiego: "salse e preparati per salse, S.B.T.I.".
   c) Titolo II - A Stabilizzanti, addensanti e gelificanti.
  -  Alle  voci  "E  410 farina di semi di carrube ed E 412 farina di
semi di guar" la dizione "salse 0,5%" e' sostituita  dalla  seguente:
"salse e preparati per salse, S.B.T.I.".
 d) Titolo II - B Emulsionanti.
  -  E'  inserita  la  voce: "sorbitano monostearato" con il seguente
caso d'impiego: "lievito secco per la panificazione, 0,5%".
 e) Titolo III - Esaltatori di sapidita'.
  - Alla voce "621  glutammato  monosodico"  la  dizione  "salse  1%,
preparati  per  salse  1%"  e'  sostituita  dalla  seguente: "salse e
preparati per salse, S.B.T.I.".
  2. Nella sezione B dell'elenco allegato al decreto ministeriale del
22 dicembre 1967, viene inserita la dizione: "salse e  preparati  per
salse (con esclusione dei prodotti a base di pomodoro), limitatamente
all'impiego  dei  seguenti  coloranti:  E  101  lattoflavina,  E  150
caramello, E 160 carotinoidi, E 162 rosso di barbabietola".
  3. Nella parte II dell'allegato al decreto  ministeriale  3  maggio
1971,  alla  voce  "n. 14 amido acetilato a reticolazione adipica" e'
incluso il seguente caso d'impiego: "salse  e  preparati  per  salse,
S.B.T.I.".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  5,  lettera  g), della legge n.
          283/1962 e' il seguente:
             "Art. 5. - E' vietato impiegare  nella  preparazione  di
          alimenti   o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere  o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
          distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
              (Omissis);
               g) con  aggiunta  di  additivi  chimici  di  qualsiasi
          natura  non  autorizzati  con  decreto  del Ministro per la
          sanita'  o,  nel  caso   che   siano   autorizzati,   senza
          l'osservanza  delle norme prescritte per il loro impiego. I
          decreti  di  autorizzazione  sono  soggetti   a   revisioni
          annuali".
             -  Il  testo  dell'art.  7 della legge n. 283/1962 e' il
          seguente:
             "Art. 7. -  Il  Ministro  per  la  sanita'  con  proprio
          decreto,  sentito  il  Consiglio superiore di sanita', puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari   e   bevande  che  abbiano  subito  aggiunte  o
          sottrazione o speciali trattamenti, ivi compreso  l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni,  prescrivendo,  del  pari, anche le indicazioni che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
             - Il testo dell'art. 22 della legge n.  283/1962  e'  il
          seguente:
             "Art.  22.  - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
          dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito   il
          Consiglio   superiore  di  sanita',  pubblichera'  con  suo
          decreto, l'elenco degli additivi chimici  consentiti  nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro  caratteristiche  chimico-fisiche,  i   requisiti   di
          purezza,  i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
             Entro un anno il Ministro per  la  sanita'  pubblichera'
          l'elenco  dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle sostanze
          alimentari.
             Il Ministro per la sanita' e' autorizzato  a  provvedere
          con    successivi    decreti    ai    periodici   necessari
          aggiornamenti".
             - Il testo dell'art. 57, commi 2  e  3  della  legge  19
          febbraio 1993, n. 142, e' il seguente:
             "2.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          provvedimento di attuazione della direttiva  89/107/CEE,  e
          comunque  con  effetto  dal 1› luglio 1992, e' soppressa la
          lettera f) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
             3. Al primo comma dell'art. 10  della  legge  30  aprile
          1962,  n. 283, le parole: 'nella colorazione delle sostanze
          alimentari e della carta o degli  imballaggi  destinati  ad
          involgere   le   sostanze  stesse'  sono  sostituite  dalle
          seguenti: 'nella colorazione della carta o degli imballaggi
          destinati ad involgere le sostanze alimentari'".
          Note all'art. 1:
             - L'allegato al D.M.  31  marzo  1965  riporta  l'elenco
          degli  additivi che possono essere aggiunti agli alimenti e
          prevede i casi e le dosi  d'impiego  nei  singoli  alimenti
          come  pure  le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza
          degli additivi stessi.
             - La sezione B dell'allegato al D.M.  22  dicembre  1967
          riporta  l'elenco  degli  alimenti  di  cui si autorizza la
          colorazione.
             - La parte  II  dell'allegato  al  D.M.  3  maggio  1971
          riporta  gli amidi modificati mediante mezzi chimici con la
          precisazione dei casi e delle dosi massime d'impiego.
             -  I  decreti  ministeriali  che  hanno  modificato   ed
          aggiornato  il  decreto  ministeriale  31 marzo 1965 sono i
          seguenti:
              19 febbraio 1966, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 72 del 23 marzo 1966;
              28  luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          204 del 16 agosto 1967;
              20 febbraio 1968, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 89 del 5 aprile 1968;
              14  giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          173 del 10 luglio 1968;
              12 febbraio 1969, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 95 del 14 aprile 1969;
              10  luglio  1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          184 del 23 luglio 1969;
              12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          220 del 29 agosto 1969;
              15  dicembre  1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 1971;
              3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          132 del 26 maggio 1971;
              30  luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          229 dell'11 settembre 1971;
              9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          135 del 25 maggio 1972;
              1›  luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          186 del 19 luglio 1972;
              31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          300 del 18 novembre 1972;
              22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          194 del 28 luglio 1973;
              29  dicembre  1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 13 del 15 gennaio 1974;
              6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
          del 3 aprile 1974;
              6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          342 del 30 dicembre 1975;
              31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          117 del 5 maggio 1976;
              15  luglio  1976,  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;
              30 dicembre 1976, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 5 gennaio 1977;
              18  maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          157 dell'8 giugno 1978;
              28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          231 del 19 agosto 1978;
              20  ottobre  1978, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978;
              16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          21 del 22 gennaio 1979;
              7 marzo 1980, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          114 del 28 maggio 1980;
              21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          38 del 9 febbraio 1981;
              14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          299 del 30 ottobre 1981;
              14  aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          120 del 4 maggio 1983;
              1› agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          228 del 20 agosto 1983;
             29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          331 del 2 dicembre 1983;
              13  luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          203 del 25 luglio 1984;
              20 febbraio 1985, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 57 del 7 marzo 1985;
              7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          45 del 24 febbraio 1986;
              18  settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 231 del 4 ottobre 1986;
              12  agosto  1987,  n.  396,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n.  229 del 1› ottobre 1987;
              31 dicembre 1988, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 4 del 5 gennaio 1989;
              24  luglio  1990,  n.  252,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n.  204 del 1› settembre 1990;
              6 novembre 1992,  n.  525,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;
              2  agosto  1993,  n.  582,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994;
              14 febbraio 1994, n.  225,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  78 del 5 aprile 1994;
              6  aprile  1994,  n.  288,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994;
              6  aprile  1994,  n.  334,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1994.
             -   I  decreti  ministeriali  che  hanno  modificato  ed
          aggiornato il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sono  i
          seguenti:
              10  luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          189, del 26 luglio 1969;
              15 dicembre 1970, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 1971;
              6  marzo  1975,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          71, del 13 marzo 1975;
              3 settembre 1976, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 249, del 18 settembre 1976;
              21  marzo  1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          92, del 5 aprile 1977.