IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  sospendere
temporaneamente l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato
nel  settore  pubblico  e  privato,  in  attesa   del   riordinamento
complessivo dei sistemi previdenziali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico  dei
sistemi   previdenziali   privato   e   pubblico   e    della    loro
omogeneizzazione,  con  particolare  riferimento  agli  istituti  del
pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1 febbraio 1995, ai
lavoratori dipendenti  privati  e  pubblici,  nonche'  ai  lavoratori
autonomi e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge,  di
regolamento, di  accordi  collettivi  che  preveda  il  diritto,  con
decorrenza nel periodo  sopraindicato,  a  trattamenti  pensionistici
anticipati  rispetto  all'eta'  stabilita  per  il  pensionamento  di
vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in  base  ai
singoli ordinamenti. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
domande di pensionamento, ancorche' accettate da parte degli enti  di
appartenenza, presentate fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per le quali la decorrenza del  pensionamento  sia
successiva a tale data. 
  3. E' fatta salva, per i lavoratori che abbiano presentato  domanda
di collocamento in pensione successivamente al 1 luglio 1994  e  fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la  possibilita'
di revocarla. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei  casi
di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da  causa
di servizio, nei casi di  pensionamento  anticipato  specificatamente
previsti da norme derogatorie  connessi  ad  esuberi  strutturali  di
manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui  e'  concesso  il
trattamento di integrazione salariale ai sensi  dell'articolo  2  del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di  trattamenti  di  cui
all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai  lavoratori  che
possono far valere un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a  40
anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli  enti
di cui al decreto-legge 1 dicembre  1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge
29 agosto 1994, n. 517, nonche' da altri enti o imprese per le  quali
siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti  da
specifiche disposizioni di legge.