IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere temporaneamente l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato, in attesa del riordinamento complessivo dei sistemi previdenziali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1 febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' ai lavoratori autonomi e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorche' accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data. 3. E' fatta salva, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1 luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilita' di revocarla. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato specificatamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui e' concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai lavoratori che possono far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, nonche' da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.