IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del 'Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia', elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresi' variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori. 3. Negli ambiti indicati nel comma 1 del presente articolo, non dotati di fognature dinamiche, e' consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sara' a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 30 settembre 1994. I caratteri di qualita' delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanita'. 4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unita' edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 5. Le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti civili con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarita' del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi. 6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.".