IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 17  settembre  1994,  n.
538, che demanda ad  apposito  regolamento  la  determinazione  delle
modalita' per la presentazione delle domande per  la  chiusura  delle
liti fiscali pendenti, delle procedure per il controllo delle stesse,
delle modalita' per l'estinzione dei  giudizi  e  delle  altre  norme
occorrenti per l'applicazione del medesimo art. 3; 
  Visti i decreti del Ministro delle  finanze  3  e  9  maggio  1991,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.  103  del  4
maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro,
le modalita' di pagamento  di  alcune  imposte  sostitutive  mediante
versamento al  concessionario  o  mediante  delega  alle  aziende  di
credito; 
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono  le  modalita'
dei versamenti diretti di imposte e ritenute al concessionario; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 22 settembre 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Liti fiscali pendenti 
  1. Possono formare oggetto di definizione ai sensi dell'art. 3  del
decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, le liti fiscali, concernenti
l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le  sanzioni  e
ogni altro atto di imposizione, pendenti, alla data del 18  settembre
1994, dinanzi alla commissione tributaria  di  primo  grado  anche  a
seguito di rinvio da parte di altro organo giudicante. 
  2. Si intendono  pendenti,  ai  fini  della  definizione,  le  liti
fiscali per le quali non e' intervenuto, alla data del  18  settembre
1994, il deposito in segreteria del dispositivo  della  decisione  ai
sensi dell'art. 20, quinto comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Nota al titolo: 
            - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L.  n.  538/1994,
          recante  disposizioni  fiscali  urgenti   in   materia   di
          accertamento, contenzioso,  potenziamento  degli  organici,
          controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti,  al  fine
          di contrastare l'evasione e la corruzione: 
            "Art. 3 (Chiusura delle  liti  fiscali).  -  1.  Le  liti
          fiscali, pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto dinanzi  alla  commissione  tributaria  di
          primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a
          domanda del ricorrente: 
             a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se  la
          lite e' di importo fino a lire 2 milioni; 
             b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento
          del valore della lite, se questo e' di importo superiore  a
          lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni. 
            2. I pagamenti  previsti  nel  comma  1  sono  effettuati
          mediante versamento in conto corrente postale per le  somme
          di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle
          norme  sull'autoliquidazione  per  le  somme  di  cui  alla
          lettera b) del medesimo comma 1. I  versamenti  affluiscono
          ad   apposito   capitolo   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata. 
             3. Ai fini del presente articolo: 
             a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa
          a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di  sanzioni
          impugnato considerando,  comunque,  lite  fiscale  autonoma
          quella  relativa  all'imposta  sull'incremento  del  valore
          degli immobili; 
             b)  per  valore  della  lite  si  intende  l'importo   a
          qualsiasi titolo preteso  con  l'atto  di  imposizione;  il
          valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e
          donazioni, di registro, ipotecaria,  catastale  e  comunale
          sull'incremento di  valore  degli  immobili  e'  costituito
          dall'imposta relativa  al  maggiore  imponibile  accertato,
          dagli interessi e dalle eventuali sanzioni  irrogate  nello
          stesso atto impugnato. 
            4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi  fino  al  15
          dicembre 1994; tuttavia, qualora  sia  stata  gia'  fissata
          udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono
          sospesi all'udienza medesima a richiesta  del  contribuente
          che dichiari di volersi  avvalere  delle  disposizioni  del
          presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma
          1 estingue il giudizio. 
             5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento  e'
          previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi  di
          pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a  ruolo
          o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono
          riscosse  a  titolo  definitivo.  La  definizione  non  da'
          comunque luogo alla restituzione delle somme  eventualmente
          gia' versate dal ricorrente. 
            6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere
          oggetto della conciliazione prevista nell'art. 4. 
            7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
          le modalita' per la presentazione delle domande di  cui  al
          comma 1, le procedure per il controllo delle  stesse  e  le
          modalita' per l'estinzione dei giudizi, e  le  altre  norme
          occorenti per l'applicazione del presente  articolo,  fermo
          restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo
          il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di  pagamento  in  misura
          inferiore a quella  dovuta,  qualora  sia  riconosciuta  la
          scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione
          del pagamento medesimo". 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994  si  veda
          in nota al titolo. 
            - I  DD.MM.  3  maggio  1991  e  9  maggio  1991  recano,
          rispettivamente: "Modalita' di versamento al concessionario
          delle imposte Irpef, Irpeg e  Ilor  dovute  sulla  base  di
          dichiarazioni integrative, per il  versamento  dell'imposta
          sostitutiva sulle plusvalenze  indicate  analiticamente  in
          dichiarazione,  nonche'  per  il  versamento   dell'imposta
          sostitutiva  sulla  rivalutazione  dei  beni  dell'impresa,
          sulle riserve e sui fondi  in  sospensione  di  imposta"  e
          "Modalita' di versamento, tramite delega  alle  aziende  di
          credito, dell'imposta sostitutiva  dell'Irpef  e  dell'Ilor
          sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve  e
          sui fondi in  sospensione  d'imposta  e  sulle  plusvalenze
          analiticamente indicate nella  dichiarazione  dei  redditi,
          nonche' delle maggiori imposte sui redditi e delle relative
          soprattasse   dovute   in   sede   di   presentazione    di
          dichiarazioni integrative". 
            - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R.  n.
          602/1973  in  materia  di  riscossione  delle  imposte  sul
          reddito: 
             "Art.  6  (Distinta  dei  versamenti  diretti).   -   Il
          versamento diretto e' ricevuto dalle esattorie  in  base  a
          distinta di versamento. 
             La distinta di versamento deve indicare  le  generalita'
          del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo
          cui si riferisce il  versamento;  per  i  soggetti  diversi
          dalle persone  fisiche,  in  luogo  delle  generalita'  del
          contribuente, deve indicare la denominazione o  la  ragione
          sociale. 
             Per  ogni  imposta  e  per  ogni  scadenza  deve  essere
          compilata separata distinta di versamento. 
             L'esattoria rilascia quietanza di  pagamento  ed  appone
          sulla distinta di  versamento  il  numero  della  quietanza
          stessa. 
             La distinta di versamento e la quietanza debbono  essere
          conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro  per
          le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 
             L'esattoria  non  puo'  rifiutare  le   somme   che   il
          contribuente intende versare sempreche' nella distinta  non
          risultino assolutamente incerti i dati di  cui  al  secondo
          comma". 
             "Art. 7  (Versamento  diretto  mediante  conti  correnti
          postali). - Il versamento diretto puo' essere effettuato in
          danaro  sull'apposito  conto  corrente  postale   intestato
          all'esattore su stampati conformi al modello approvato  con
          decreto del Ministro per le  finanze  di  concerto  con  il
          Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale. In  tal  caso  i  certificati  di
          allibramento e le ricevute relative ai  versamenti  debbono
          contenere le  indicazioni  previste  dall'art.  6,  secondo
          comma, per le distinte di versamento". 
 
          Note all'art. 1: 
             - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si  veda
          in nota al titolo. 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del  D.P.R.  n.
          636/1972,  recante  la  revisione  della   disciplina   del
          contenzioso tributario: 
             "Art. 20 (Discussione e  decisione).  -  All'udienza  il
          relatore espone i fatti e le questioni  della  controversia
          in presenza delle parti; il presidente  ammette  quindi  le
          parti alla discussione. 
             Dell'udienza e' redatto verbale dal segretario. 
             La decisione e' deliberata in camera di consiglio subito
          dopo la discussione, salvo che il collegio  ravvisi  motivi
          per rinviare la decisione di non  oltre  trenta  giorni  od
          emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35. 
             La commissione tributaria, in ogni grado  del  giudizio,
          quando  accerta  un  credito  del  ricorrente,   puo',   su
          richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento. 
             Il  dispositivo  della   decisione,   sottoscritto   dal
          presidente, e' depositato immediatamente nella segreteria e
          le parti possono prenderne visione. 
             L'ordinanza   e'   depositata    immediatamente    nella
          segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli
          effetti della comunicazione  per  le  parti  presenti  alla
          discussione". 
             Il predetto art. 20, e' stato abrogato dall'art. 71  del
          D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dal 1  ottobre
          1993; termine prorogato al 1  ottobre  1995  dall'art.  15,
          comma 1-bis, del D.L. 29 aprile 1994, n.  260,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.