IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, che demanda ad apposito regolamento la determinazione delle modalita' per la presentazione delle domande per la chiusura delle liti fiscali pendenti, delle procedure per il controllo delle stesse, delle modalita' per l'estinzione dei giudizi e delle altre norme occorrenti per l'applicazione del medesimo art. 3; Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 e 9 maggio 1991, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro, le modalita' di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante versamento al concessionario o mediante delega alle aziende di credito; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' dei versamenti diretti di imposte e ritenute al concessionario; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Liti fiscali pendenti 1. Possono formare oggetto di definizione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, le liti fiscali, concernenti l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e ogni altro atto di imposizione, pendenti, alla data del 18 settembre 1994, dinanzi alla commissione tributaria di primo grado anche a seguito di rinvio da parte di altro organo giudicante. 2. Si intendono pendenti, ai fini della definizione, le liti fiscali per le quali non e' intervenuto, alla data del 18 settembre 1994, il deposito in segreteria del dispositivo della decisione ai sensi dell'art. 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione: "Art. 3 (Chiusura delle liti fiscali). - 1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a domanda del ricorrente: a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite e' di importo fino a lire 2 milioni; b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo e' di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni. 2. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 3. Ai fini del presente articolo: a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili; b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili e' costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato. 4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio. 5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente. 6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 4. 7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalita' per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda in nota al titolo. - I DD.MM. 3 maggio 1991 e 9 maggio 1991 recano, rispettivamente: "Modalita' di versamento al concessionario delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor dovute sulla base di dichiarazioni integrative, per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione, nonche' per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta" e "Modalita' di versamento, tramite delega alle aziende di credito, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta e sulle plusvalenze analiticamente indicate nella dichiarazione dei redditi, nonche' delle maggiori imposte sui redditi e delle relative soprattasse dovute in sede di presentazione di dichiarazioni integrative". - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito: "Art. 6 (Distinta dei versamenti diretti). - Il versamento diretto e' ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento. La distinta di versamento deve indicare le generalita' del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento. L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa. La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma". "Art. 7 (Versamento diretto mediante conti correnti postali). - Il versamento diretto puo' essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda in nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 636/1972, recante la revisione della disciplina del contenzioso tributario: "Art. 20 (Discussione e decisione). - All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione. Dell'udienza e' redatto verbale dal segretario. La decisione e' deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35. La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, puo', su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato immediatamente nella segreteria e le parti possono prenderne visione. L'ordinanza e' depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione". Il predetto art. 20, e' stato abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dal 1 ottobre 1993; termine prorogato al 1 ottobre 1995 dall'art. 15, comma 1-bis, del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.