IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, concernente regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; Considerata l'esigenza di apportare talune integrazioni e modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, al fine di garantire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un assetto piu' funzionale ai compiti attribuiti alla predetta Agenzia; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, con nota n. 806 del 17 giugno 1994 ha espresso parere favorevole; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e' sostituito dal seguente: " 2. Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, spetta un'indennita', con importi e modalita' determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. L'importo dell'indennita' non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non e' cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia e' sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera e' successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 70: "8. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale decreto e' istituito un comitato di coordinamento i cui componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti di contrattazione collettiva e sono definite altresi' le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 9. L'Agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non piu' di venticinque dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non piu' di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Dopo un biennio di attivita' dell'Agenzia, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contigente di personale". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 144/1994, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 7 (Compensi). - 1. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, e dell'art. 29, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'indennita' da corrispondere ai componenti del comitato direttivo dell'Agenzia. 2. Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, spetta un'indennita', con importi e modalita' determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. L'importo dell'indennita' non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non e' cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia e' sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera e' successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537". - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica): "Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario; 3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunita' europee; 4) (soppresso); 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 6) (soppresso); 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale; 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento; 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando quest'ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'. I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni. Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta'". - Per il testo dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 29/1993, gia' citato, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 63, della legge n. 537/1983 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennita', compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio".