IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25  gennaio  1994,
n. 144, concernente regolamento recante norme per l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni; 
  Considerata  l'esigenza  di   apportare   talune   integrazioni   e
modificazioni al citato decreto del Presidente  della  Repubblica  25
gennaio 1994, n. 144, al fine di garantire, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 50,  commi  8  e  9,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,  un  assetto  piu'
funzionale ai compiti attribuiti alla predetta Agenzia; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che, con nota n. 806  del  17  giugno
1994 ha espresso parere favorevole; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il  comma  2  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Al personale in servizio  presso  l'Agenzia  in  posizione  di
comando fuori ruolo o  di  aspettativa  ai  sensi  dell'art.  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  a
valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29,  e   successive   modificazioni,   spetta
un'indennita', con importi e modalita' determinate con  delibera  del
comitato direttivo, nei limiti delle  disponibilita'  di  bilancio  e
secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il  Ministero
del tesoro. L'importo dell'indennita' non deve comunque  superare  la
misura prevista per il  personale  dei  ruoli  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e non  e'  cumulabile  con  altri  trattamenti
accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza.  La  delibera
del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione
del bilancio preventivo  dell'Agenzia  e'  sottoposta  all'esame  dei
revisori dei  conti  in  sede  di  relazione  sul  predetto  bilancio
preventivo. La delibera e' successivamente approvata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
d'intesa con il Ministero del tesoro.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.". 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo dell'art. 50,  commi  8  e  9,  del
          D.Lgs. n.  29/1993  (Razionalizzazione  dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego,   a   norma
          dell'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,  n.  421),  come
          sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 70: 
            "8.   Per   l'organizzazione    ed    il    funzionamento
          dell'Agenzia, con decreto del Presidente della  Repubblica,
          e' emanato, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,   sentita   la   Conferenza   dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  apposito  regolamento   ai   sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.  Con  tale
          decreto e' istituito un comitato  di  coordinamento  i  cui
          componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti
          di contrattazione collettiva e sono  definite  altresi'  le
          norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste
          a carico di un fondo da iscriversi in un apposito  capitolo
          dello stato di previsione della spesa della Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri.  La   gestione   finanziaria   e'
          sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 
            9. L'Agenzia si avvale  per  lo  svolgimento  dei  propri
          compiti  di  non  piu'  di  venticinque  dipendenti   delle
          amministrazioni pubbliche in  posizione  di  comando  o  di
          fuori  ruolo  provenienti  dalle  amministrazioni  statali,
          regionali e  locali  e  di  non  piu'  di  cinque  esperti,
          utilizzabili nelle forme e per  le  esigenze  previste  nel
          regolamento di cui al comma 8.  I  dipendenti  comandati  o
          collocati  fuori  ruolo  conservano   stato   giuridico   e
          trattamento economico delle amministrazioni di provenienza,
          a carico di queste ultime. Dopo  un  biennio  di  attivita'
          dell'Agenzia, si  provvede,  con  regolamento,  valutati  i
          carichi  di  lavoro,  a   modificare   il   contigente   di
          personale". 
            - Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
            Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art.  7  del  D.P.R.  n.  144/1994,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: 
            "Art. 7 (Compensi). - 1. Con decreto del Ministro per  la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro del  tesoro,
          e' determinata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, e dell'art.
          29,  comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,
          l'indennita' da corrispondere ai  componenti  del  comitato
          direttivo dell'Agenzia. 
            2. Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione
          di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi  dell'art.
          13 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50,  comma
          8, del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni, spetta un'indennita', con importi
          e  modalita'  determinate   con   delibera   del   comitato
          direttivo, nei limiti delle disponibilita'  di  bilancio  e
          secondo criteri stabiliti dalla  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto   con   il   Ministero   del   tesoro.   L'importo
          dell'indennita'  non  deve  comunque  superare  la   misura
          prevista per il personale dei ruoli  della  Presidenza  del
          Consiglio dei  Ministri  e  non  e'  cumulabile  con  altri
          trattamenti  accessori  erogati   dall'amministrazione   di
          appartenenza.  La  delibera  del  comitato  direttivo,   da
          adottarsi  contestualmente  all'approvazione  del  bilancio
          preventivo  dell'Agenzia  e'   sottoposta   all'esame   dei
          revisori dei  conti  in  sede  di  relazione  sul  predetto
          bilancio  preventivo.  La   delibera   e'   successivamente
          approvata dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,  d'intesa  con  il
          Ministero del tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art.
          3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537". 
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del D.P.R.  n.
          382/1980  (Riordinamento   della   docenza   universitaria,
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione
          organizzativa e didattica): 
            "Art. 13  (Aspettativa  obbligatoria  per  situazioni  di
          incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
          in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di  professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario e' collocato  d'ufficio  in  aspettativa  per  la
          durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
          casi: 
            1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 
            2) nomina alla carica di  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario; 
            3) nomina a componente delle istituzioni delle  Comunita'
          europee; 
            4) (soppresso); 
            5) nomina a presidente o vice  presidente  del  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro; 
            6) (soppresso); 
            7)  nomina  a  presidente  o  componente   della   giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale; 
            8) nomina a presidente della giunta provinciale; 
            9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 
            10) nomina alle cariche di presidente, di  amministratore
          delegato  di   enti   pubblici   a   carattere   nazionale,
          interregionale o regionale, di enti pubblici economici,  di
          societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di  lucro.
          Restano in ogni caso escluse le cariche comunque  direttive
          di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico
          e  la  presidenza,  sempre  che  non  remunerata,  di  case
          editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 
            11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore  di
          giornale  quotidiano  o  a  posizione  corrispondente   del
          settore dell'informazione radio-televisiva; 
            12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti
          rappresentati in Parlamento; 
            13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui  all'art.  16
          del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque  previsti  da
          altre leggi  presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  le
          pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. 
            Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita'
          didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica  di
          rettore, pro-rettore, preside di facolta'  e  direttori  di
          dipartimento,  di  presidente  di  consiglio  di  corso  di
          laurea,   di   componente   del   Consiglio   universitario
          nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del
          Ministro  della  pubblica   istruzione   e   non   dispensa
          dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. 
            Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in   una   delle
          situazioni di incompatibilita' di cui ai  precedenti  commi
          deve  darne  comunicazione,  all'atto  della   nomina,   al
          rettore, che adotta il  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa per la  durata  della  carica,  del  mandato  o
          dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa  e'  corrisposto
          il trattamento economico previsto dalle norme  vigenti  per
          gli impiegati civili dello Stato che versano in  una  delle
          situazioni indicate nel primo  comma.  E'  fatto  salvo  il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,  n.   146.   In   mancanza   di   tali   disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni. 
            Il periodo dell'aspettativa,  anche  quando  quest'ultimo
          sia senza assegni, e'  utile  ai  fini  della  progressione
          nella  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza   e   di
          previdenza  secondo  le  norme   vigenti,   nonche'   della
          maturazione dello straordinariato ai sensi  del  precedente
          art. 6. 
            Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa
          senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto  o
          societa', la corresponsione di una indennita' di carica  si
          applicano, a far tempo dal momento in cui e'  cominciata  a
          decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla  legge
          12  dicembre  1966,  n.  1078.  Qualora  si  tratti   degli
          incarichi previsti ai numeri 10), 11) e  12)  del  presente
          articolo, gli oneri di cui  al  n.  3)  dell'art.  3  della
          citata legge 12 dicembre  1966,  n.  1078,  sono  a  carico
          dell'ente, istituto o societa'. 
            I  professori  collocati  in  aspettativa  conservano  il
          titolo  a  partecipare   agli   organi   universitari   cui
          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
          e quarto comma, della legge 18 marzo  1958,  n.  311;  essi
          mantengono il solo  elettorato  attivo  per  la  formazione
          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
          cariche accademiche previste dal precedente  secondo  comma
          ed  hanno  la  possibilita'   di   svolgere,   nel   quadro
          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
          specializzazione e delle scuole a fini speciali,  cicli  di
          conferenze e di  lezioni  ed  attivita'  seminariali  anche
          nell'ambito dei corsi ufficiali di  insegnamento,  d'intesa
          con il titolare del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro
          preclusa la titolarita'. E' garantita  loro,  altresi',  la
          possibilita'  di  svolgere  attivita'  di   ricerca   anche
          applicativa, con modalita' da determinare d'intesa  tra  il
          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
          consiglio di istituto o di dipartimento, ove  istituito,  e
          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
          concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
          commissioni di concorso sono fatte salve le  situazioni  di
          incompatibilita' che si  verifichino  successivamente  alla
          nomina dei componenti delle commissioni. 
            Il presente  articolo  si  applica  anche  ai  professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'". 
            - Per il testo dell'art.  50,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.
          29/1993, gia' citato, vedi note alle premesse. 
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 63, della  legge
          n. 537/1983 (Interventi correttivi  di  finanza  pubblica):
          "63. I pubblici dipendenti  in  posizione  di  comando,  di
          fuori ruolo o  in  altre  analoghe  posizioni  non  possono
          cumulare  indennita',  compensi  o   emolumenti,   comunque
          denominati,    anche    se    pensionabili,     corrisposti
          dall'amministrazione di  appartenenza  con  altri  analoghi
          trattamenti  economici  accessori  previsti  da  specifiche
          disposizioni   di   legge   a    favore    del    personale
          dell'amministrazione presso la quale  i  predetti  pubblici
          dipendenti prestano servizio".