IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto l'art. 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, "Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale"; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n 2767-37/17-2 del 10 maggio 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Sedi dei consigli dell'ordine 1. Il consiglio di ciascuno degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione. 2. Il Consiglio nazionale ha sede in Roma. 3. Quando il numero degli iscritti all'albo in una regione e' inferiore a duecentocinquanta il consiglio dell'ordine regionale puo' richiedere al Ministero di grazia e giustizia di disporre l'accorpamento con l'ordine di una regione limitrofa d'ufficio o su richiesta del consiglio dell'ordine regionale, sentiti gli ordini professionali interessati. Il consiglio del nuovo ordine interregionale, che ha sede nel capoluogo della regione in cui risiede il maggior numero di iscritti all'albo, puo' a sua volta deliberare di richiedere un ulteriore accorpamento qualora il numero complessivo degli iscritti all'albo non superi le duecentocinquanta unita'. 4. Nella prima formazione degli albi l'accorpamento e' disposto di ufficio dal commissario di cui all'art. 17 se il numero dei richiedenti l'iscrizione e' inferiore a trenta.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 84/1993 e' il seguente: "Art. 4 (Norme regolamentari). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.