IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
                           DI CONCERTO CON 
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
                                  E 
                     IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA 
                      E LA SOLIDARIETA' SOCIALE 
  Visto l'art. 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, "Ordinamento della
professione  di   assistente   sociale   ed   istituzione   dell'albo
professionale"; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 17 marzo 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n 2767-37/17-2 del 10 maggio 1994); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Sedi dei consigli dell'ordine 
  1. Il consiglio di ciascuno degli  ordini  regionali  ha  sede  nel
capoluogo della regione. 
  2. Il Consiglio nazionale ha sede in Roma. 
  3. Quando il numero degli  iscritti  all'albo  in  una  regione  e'
inferiore a duecentocinquanta il consiglio dell'ordine regionale puo'
richiedere  al  Ministero  di  grazia   e   giustizia   di   disporre
l'accorpamento con l'ordine di una regione limitrofa d'ufficio  o  su
richiesta del consiglio dell'ordine  regionale,  sentiti  gli  ordini
professionali   interessati.   Il   consiglio   del   nuovo    ordine
interregionale, che ha  sede  nel  capoluogo  della  regione  in  cui
risiede il maggior numero di iscritti  all'albo,  puo'  a  sua  volta
deliberare di richiedere un ulteriore accorpamento qualora il  numero
complessivo degli iscritti all'albo non superi  le  duecentocinquanta
unita'. 
  4. Nella prima formazione degli albi l'accorpamento e' disposto  di
ufficio  dal  commissario  di  cui  all'art.  17  se  il  numero  dei
richiedenti l'iscrizione e' inferiore a trenta. 
 
    


          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    
          Note alle premesse: 
             - Il testo dell'art. 4 della  legge  n.  84/1993  e'  il
          seguente: 
             "Art. 4 (Norme regolamentari). - 1. Entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
          il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e
          tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali,  sono
          adottate  le   norme   relative   all'iscrizione   e   alla
          cancellazione dall'albo  di  cui  all'articolo  3.  Con  il
          medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi
          regionali o interregionali dell'ordine,  l'istituzione  del
          consiglio nazionale e i procedimenti elettorali". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.