IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, con il quale e' stato adottato il "regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche";
  Tenuto conto che il Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali,   con   nota  n.  5701  del  24  marzo  1994,  ha  chiesto
l'integrazione dell'art. 1, comma 1, lettera d),  del  decreto  sopra
citato  al  fine di comprendere anche il Corpo forestale dello Stato,
facente parte delle Forze di polizia  ai  sensi  dell'art.  16  della
legge  1  aprile  1981,  n.  121,  tra  gli  organismi per i quali e'
richiesto  il  possesso   della   cittadinanza   italiana   ai   fini
dell'accesso ai relativi impieghi;
  Ritenuto che occorre provvedere alla richiesta integrazione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
27  maggio  1994 di delega di funzioni all'on. prof. Giuliano Urbani,
Ministro senza portafoglio per la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  lettera d) dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,  n.  174,  e'  sostituita
dalla seguente:
   "  d)  i  posti  dei  ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio dei  Ministri,  del  Ministero  degli  affari  esteri,  del
Ministero  dell'interno,  del  Ministero  di  grazia e giustizia, del
Ministero della difesa, del  Ministero  delle  finanze  e  del  Corpo
forestale  dello  Stato,  eccettuati  i  posti  a  cui  si  accede in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 ottobre 1994
         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
           Il Ministro per la funzione pubblica
                      URBANI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
  Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1994
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 365
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 1  del  regolamento  approvato  con
          D.P.R n.  174/1994, come modificato dall'art. 1 del decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1. I posti delle amministrazioni pubbliche
          per l'accesso ai quali non puo' prescindersi  dal  possesso
          della cittadinanza italiana sono i seguenti:
               a)    i   posti   dei   livelli   dirigenziali   delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          individuati ai sensi dell'art.  6 del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, nonche' i  posti  dei  corrispondenti
          livelli delle altre pubbliche amministrazioni;
               b)  i  posti  con  funzioni  di vertice amministrativo
          delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche
          dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  degli  enti
          pubblici non economici, delle province e dei comuni nonche'
          delle regioni e della Banca d'Italia;
               c)  i  posti  dei magistrati ordinari, amministrativi,
          militari e contabili, nonche'  i  posti  degli  avvocati  e
          procuratori dello Stato;
              d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  del  Ministero degli affari
          esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia
          e giustizia, del  Ministero  della  difesa,  del  Ministero
          delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati
          i  posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della
          legge 28 febbraio 1987, n. 56.
             2. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1,  comma  3,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
             -  L'art.  16 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza)  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  16  (Forze  di  polizia).  - Ai fini della tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
               a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
               b) il Corpo della guardia di finanza, per il  concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
             Fatte  salve  le  rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' Forze di  polizia  e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
             Le  Forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
 
          Note all'art. 1:
             - Per il  testo  vigente  dell'art.  1  del  regolamento
          approvato  con  D.P.R.  n.  174/1994  si  veda in nota alle
          premesse.
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L.
          21 marzo 1988, n.  86, convertito, con modificazioni, nella
          legge  20  maggio  1988, n.   160, e dall'art. 30, comma 1,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente:
             "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e  gli  enti
          pubblici).    -  1. Le amministrazioni dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non  economici  a
          carattere  nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
              2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'art.  1,  comma  4.    L'inserimento nella graduatoria
          della nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
             5. Le amministrazioni centrali  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di  principio  e  di  indirizzo  per  la legislazione delle
          regioni a statuto ordinario.
             8. Sono escluse dalla disciplina del  presente  articolo
          le  assunzioni  presso  le  Forze  armate  e i corpi civili
          militarmente ordinati".
             - Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988  (Norme
          in  materia  previdenziale,  di  occupazione giovanile e di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale) prevede che: "L'art.  16 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi  di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle  assunzioni  temporanee   di   personale   presso   le
          amministrazioni  dello  Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della
          legge  20  marzo  1975,  n.  70   (riguardante   assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a termine consentite nelle  regioni  a  statuto  ordinario,
          nelle   province,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".