IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento del Consiglio n. 2080/93 del 20 luglio 1993, recante istituzione dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che abroga, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, il regolamento CEE n. 4028/86; Visto il regolamento della Comunita' economica europea n. 3699/93 recante le modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 2080/93; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, concernente ulteriori interventi per l'adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti della Unione europea in materia di fermo definitivo; Considerato che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della misura dell'arresto definitivo di navi da pesca si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la suddetta legge 16 aprile 1987, n. 183; Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1994; Vista la comunicazione in data 10 ottobre 1994 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione in Italia delle norme previste dai regolamenti CEE del Consiglio n. 2080/93 e n. 3699/93, per le navi adibite alla pesca marittima, rispondenti alle tipologie, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite nei suddetti regolamenti della Comunita' economica europea, ritirate dall'attivita' di pesca, e' concesso il premio per l'arresto dall'attivita' conseguente a: a) demolizione o affondamento volontario; b) destinazione definitiva ad attivita' diversa dalla pesca; c) trasferimento definitivo in un Paese non appartenente alla Unione europea. 2. Non sono consentite modalita' di ritiro diverse da quelle previste dal comma 1. 3. Per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 TSL costituisce operazione di fermo definitivo ai sensi del presente regolamento esclusivamente la demolizione. AVVERTENZE: Il testo unico delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, per le necessarie informazioni utili a facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 4028/86 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1986, n. L 376 e successivamente modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1983, n. L 380. - Il regolamento CEE n. 2080/93 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1993, n. L 193. - Il regolamento CE n. 3699/93 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1993, n. L 346. - Il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1991.