IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.
156;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, istitutivi dell'archivio nazionale dei veicoli e
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
Visti gli articoli 402 e 403 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, relativi ai contenuti, alle
modalita' d'impianto, di tenuta e di aggiornamento dell'archivio e
dell'anagrafe di cui sopra;
Visto il comma 9 dell'art. 402 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che stabilisce che, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, il decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo alle
utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve
essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le
maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi, sia attraverso
l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantita' di
informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dalla tenuta
dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche
private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni
contenute nella banca dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente
delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dall'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il D.P.R. n. 156/1986, abrogato dall'art. 14 del
presente decreto, approvava il regolamento per l'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro
elaborazione dati della Direzione generale motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il testo degli articoli 225 e 226 del nuovo codice
della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, e' il
seguente:
"Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo
stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio
nazionale delle strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un
archivio nazionale dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una
anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che include
anche incidenti e violazioni".
"Art. 226 (come modificato dall'art. 122 del D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 350) (Organizzazione degli archivi e
dell'anagrafe nazionali). - 1. Presso il Ministero dei
lavori pubblici e' istituito l'archivio nazionale delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che e'
tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al
comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori
pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati
trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade
in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le
strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'.
Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la
formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione e degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione
generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni commesse alla guida di un determinato veicolo,
agli incidenti che si siano verificati durante la
circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo".
- Gli articoli 402 e 403 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
D.P.R. n. 495/1992, sono cosi' formulati:
"Art. 402 (Archivio nazionale dei veicoli). - 1.
L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la
Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 226,
commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle
abilitazioni ai punti e), f), g), h), i), l), m), n)
dell'art. 47 del codice, e' completamente informatizzato ed
i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema
informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in
cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro
strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione
selezionata o complessiva dei dati da cui risultano
popolate.
2. La sezione 'omologazioni' contiene le caratteristiche
tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche
e delle prove di omologazione o di ammissione alla
circolazione.
3. La sezione 'anagrafica' contiene i dati anagrafici
delle persone fisiche e giuridiche che risultino dal
certificato di proprieta' o che si siano dichiarate, nei
confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale,
proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con
facolta' di acquisto, oppure venditrici con patto di
riservato dominio.
4. La sezione 'immatricolazioni' contiene, per ogni
veicolo, i dati di identificazione, il colore, i dati
relativi all'emanazione della carta di circolazione e del
certificato di proprieta', i dati relativi a tutte le
successive vicende tecniche giuridiche del veicolo stesso.
5. La sezione 'trasporto merci' contiene gli estremi
delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di
autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi
ed in conto proprio, nonche' la situazione continuamente
aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per
conto di terzi.
6. La sezione 'incidenti' contiene, per ogni veicolo, i
dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia
stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente,
dei dati anagrafici del conducente, delle modalita', del
tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della
natura ed entita' dei danni riportati, delle conseguenze
che ne siano derivate.
7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 verranno popolate
automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel
sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e
periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C.
Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 verranno popolate
automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel
sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
e nel sistema informatico ACI-PRA e verranno continuamente
aggiornate dagli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o
differite e dal sistema informatico ACI-PRA a mezzo di
trasferimento di dati su supporto magnetico o per via
telematica. La sezione di cui al comma 6 verra'
gradualmente popolata ed in seguito continuamente
aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su
supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha
rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari
al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai
commi 3, 4 e 6 verra' eseguito, dal sistema informatico
ACI-PRA, dalle autorita' di polizia, e dalle compagnie di
assicurazione secondo i tracciati record che verranno
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti
le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di
un mese decorrente rispettivamente dalla data di
presentazione della formalita' dalla data dell'incidente o
dalla data di presentazione di denuncia di incidente.
8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di
cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui all'art. 403, provvede il
sistema informatico della Direzione, generale della
M.C.T.C. Le modalita' di consultazione sono affidate ai
programmi interattivi di interrogazione gia' disponibili o
che sara' necessario rendere disponibili nel sistema
informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
9. Le modalita' di accesso all'archivio, sono stabilite
nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del
servizio di informatica del CED della Direzione generale
della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far
fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei
corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti
aggiuntivi correlati alla quantita' di informazioni
richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione
dei commi precedenti.
10. L'archivio dei veicoli e' in contatto telematico con
l'archivio delle strade di cui all'art. 401 e con
l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403.
11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza
dell'informatizzazione alle esigenze della amministrazione,
la tempestivita' dell'intervento informatico nonche'
l'uniformita' di indirizzo di tale intervento, la divisione
della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in
vigore del presente regolamento, gestisce il centro
elaborazione dati, e' posta, ferma restando la tabella I
allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, alle
dipendenze del Direttore generale della Direzione generale
della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per
garantire l'informatizzazione delle procedure nonche' la
gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto
del Ministro dei trasporti vengono di conseguenza variate
le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del
quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta
tabella sono integrati con la previsione della funzione di
direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene
stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del
Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
legge 13 giugno 1991, n. 190".
"Art. 403 (Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida). - 1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, costituita presso la Direzione generale della
M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, del
codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui
all'art. 116 del codice, e' completamente informatizzata ed
i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema
informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in
cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro
strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione
selezionata o complessiva dei dati da cui risultano
popolate.
2. La sezione 'abilitazioni' contiene, per ogni
conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i
dati relativi al procedimento di emissione del documento di
guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi
alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonche' a
tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il
rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene
inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione
professionale.
3. La sezione 'anagrafica' contiene i dati anagrafici
delle persone fisiche che risultano avere conseguito
l'abilitazione alla guida.
4. La sezione 'infrazioni' contiene i dati relativi alle
infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con
l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione
e dell'organo accertatore con menzione del verbale di
contestazione e della targa del veicolo alla guida del
quale l'infrazione stessa e' stata commessa.
5. La sezione 'sanzioni' contiene i dati relativi alle
sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione
amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa
accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione
amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito
di infrazione alle norme della circolazione stradale.
6. La sezione 'incidenti' contiene, per ogni conducente,
i dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso
sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun
incidente, dei dati del veicolo, delle modalita', del tempo
e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e
dell'entita' dei danni, delle conseguenze che ne siano
derivate, nonche' i dati relativi allo stato dei
procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni
di cui al comma 5.
7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate
automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel
sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e
periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e
del Ministero dell'interno, per il tramite del collegamento
informatico integrato gia' esistente fra i sistemi
informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della
Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli
affari del personale del Ministero dell'interno. Le
sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando
i dati gia' disponibili nel sistema informatico della
Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente
aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o
per via telematica, dall'organo che ha accertato
l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La
sezione di cui al comma 6 verra' gradualmente popolata e in
seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per
via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di
polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di
assicurazione cui l'incidente stesso e' stato denunciato.
Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed
all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6
verra' eseguito secondo i tracciati record che verranno
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, nel
termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data
di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione
della sanzione, dalla data dell'incidente e, per le
compagnie di assicurazione, dalla data di presentazione
della denuncia dell'incidente.
8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverra'
con le modalita' di cui all'art. 402, comma 8.
9. L'anagrafe degli abilitati alla guida e' in contatto
telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei
veicoli di cui agli articoli 401 e 402".