IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno
delle attivita' di prevenzione e  recupero  delle  tossicodipendenze,
nonche'  di  introdurre  talune  modifiche  al  testo   unico   sulle
tossicodipendenze; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni al fine di favorire interventi  a  favore  degli
stranieri extracomunitari immigrati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta  alla  droga"  di
cui  all'articolo  127  del  testo  unico  sulle   tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, con il compito  di  erogare  i
contributi di cui agli articoli 127, 131,  132  e  134  dello  stesso
testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti  al  capitolo  4283
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,  come  indicati
alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre  1992,  n.  500,  sono
trasferiti, per gli anni ivi  indicati,  nello  stato  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro  del  tesoro
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere  finanziati
i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle  finanze,
della   difesa,   della   pubblica   istruzione,    della    sanita',
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  nonche'
il  Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  possono   chiedere   il
finanziamento di progetti finalizzati: 
    a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di  rilevazione
e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di
efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; 
    b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con
le iniziative assunte dalla Unione europea; 
    c) al potenziamento dei servizi di istituto volti  a  contrastare
la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare  la  crescita  di
modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per  la  parte  non
coperta dai finanziamenti ordinari; 
    d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; 
    e)  alla  formazione  del  personale  nei  settori  di  specifica
competenza. 
  3. Gli enti locali e le unita' sanitarie locali possono chiedere il
finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al  recupero
dalla tossicodipendenza, da realizzare sulla  base  dei  bisogni  del
territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione  di
una o piu' fasi di verifica e valutazione, anche  a  distanza,  degli
effetti  degli  interventi  attivati.   Al   finanziamento   accedono
prioritariamente i comuni del Mezzogiorno. 
  4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e  i
privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi  di  cui
all'articolo 116 del testo unico sulle  tossicodipendenze,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e  nelle  more  della
registrazione temporanea, che si coordinino  con  la  regione  o  con
l'unita' sanitaria  locale  mediante  apposite  convenzioni,  possono
chiedere il finanziamento di progetti  di  recupero  e  reinserimento
sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno  di
attivita'  di  recupero  e  reinserimento  sociale  gia'  avviate   e
dettagliatamente documentate. 
  5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di  progetti  o  di
attivita'  di  formazione  integrata  degli  operatori  dei   servizi
pubblici, privati convenzionati e del volontariato  per  l'assistenza
socio-sanitaria  alle  tossicodipendenze,  anche  con  riguardo  alle
problematiche  derivanti   dal   trattamento   di   tossicodipendenti
sieropositivi, nonche' di progetti di  formazione  di  operatori  per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. 
Al finanziamento di tale iniziativa e' destinata una quota del 3  per
cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore  quota  del  3
per cento e' attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di
verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione  dell'efficacia
degli interventi sul territorio.