IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
                         E DELL'ARTIGIANATO
   Vista la legge 5 ottobre 1991,  n.  317,  recante  interventi  per
l'innovazione  e  lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare
gli articoli 8 e 10;
   Viste le delibere CIPI  del  25  marzo  1992  che  individuano  le
tipologie  di  spese  ammissibili  alle  agevolazioni,  ed i comparti
innovativi cui devono appartenere le imprese per essere ammesse  alle
agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8;
   Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso nella adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
in data 28 gennaio 1993;
   Di concerto con il Ministro delle finanze quanto alle modalita' di
attuazione   delle   disposizioni   sulla   concessione  del  credito
d'imposta;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Procedura per la concessione delle agevolazioni
   1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1,
3 e 4 dell'art. 8 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, (che di  seguito
sara'   denominata   "legge")   l'impresa  interessata  trasmette  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
   a) una dichiarazione per  la  concessione  del  credito  d'imposta
redatta  obbligatoriamente  sull'apposito  modulo  predisposto per la
lettura  ottica  e  conforme  allo  schema  di  cui  all'allegato   1
sottoscritta  dal legale rappresentante. Detto modulo e' disponibile,
a cura dell'Amministrazione, presso l'Associazione bancaria italiana,
l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'Associazione  istituti  regionali  di  mediocredito  -
Assireme,  l'Associazione  italiana  Leasing  -  Assilea,  l'Istituto
centrale per il credito a medio termine - Mediocredito  Centrale,  la
Cassa  per  il  credito  alle  imprese artigiane - Artigiancassa, gli
istituti di credito, le societa' di locazione finanziaria, le  camere
di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di ciascuna
provincia  e,   d'intesa   con   queste   ultime,   le   Associazioni
imprenditoriali.  Le  dichiarazioni su moduli diversi o non originali
saranno  considerate  irricevibili.  La  dichiarazione  deve   essere
corredata  da  una  certificazione,  rilasciata  dal  presidente  del
collegio sindacale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato  2.
In  mancanza  del  collegio  sindacale, la certificazione puo' essere
rilasciata da un revisore  dei  conti  ovvero  da  un  professionista
iscritto   all'albo  dei  dottori  commercialisti  o  in  quello  dei
ragionieri e periti commerciali.
   b) una perizia giurata, asseverata, redatta  in  conformita'  allo
schema  di  cui  all'allegato 3, sottoscritta da un ingegnere o da un
perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale.
   c)  una  relazione  sulle  ricerche  svolte  e  sulle  conseguenti
applicazioni,  in  riferimento  alle  spese  di  cui  ai  commi 1 e 3
dell'art. 8 della legge; ovvero una relazione sulla nuova attivita' e
le sue prospettive produttive  e  finanziarie,  in  riferimento  alle
spese di cui al comma 4 art. 8 della legge.
   d)  certificazione  o  autocertificazione antimafia ai sensi della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.
   2. La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta  puo'
essere  inviata  esclusivamente  per  spese effettuate, anteriormente
alla data della dichiarazione medesima. La dichiarazione puo'  essere
riferita ad una o piu' unita' locali o stabilimenti.
   3.  Nel  caso  in cui l'impresa, a fronte di diversi investimenti,
presenti piu' d'una dichiarazione  per  la  concessione  del  credito
d'imposta,  tra  le  dichiarazioni medesime deve intercorrere un arco
temporale non inferiore a trecentosessanta giorni.
   4. Non e' consentita per i medesimi investimenti la  presentazione
di piu' di una dichiarazione.
   5.  La  dichiarazione e la documentazione di cui al comma 1 devono
essere  trasmesse  mediante  raccomandata  postale  con   avviso   di
ricevimento,  a  decorrere  dal  trentunesimo  giorno successivo alla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Le dichiarazioni trasmesse anteriormente a detto
termine o con mezzi diversi da quello stabilito saranno restituite al
mittente. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.
   6.  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
verificata   la    corrispondenza    delle    dichiarazioni,    delle
certificazioni  e  delle  perizie  giurate  di  cui agli allegati del
presente decreto  e tenuto conto  della  certificazione  "antimafia",
controllate le disponibilita' finanziarie, ordina le dichiarazioni in
appositi e distinti elenchi, in relazione ai commi 1, 3 e 4 dell'art.
8  della  legge,  secondo la data del timbro postale di spedizione e,
con  cadenza  quindicinale,  comunica  alle  imprese  interessate  ed
all'istituto od ente scelto dall'impresa per il controllo, l'avvenuta
concessione  dell'agevolazione,  il cui ammontare e' arrotondato alle
mille lire inferiori.
   7.  L'impresa  interessata,  entro  quarantacinque  giorni   dalla
ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito
di  imposta  invia,  mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
copia degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonche'  la
documentazione  prevista  dall'allegato  7,  ad uno degli istituti od
enti convenzionati col Ministero, allegato 8, prescelto  dall'impresa
medesima per i controlli di cui all'art. 4 della legge.
   8.  Una quota pari al 10% degli stanziamenti di cui all'articolo 8
e' riservata agli interventi previsti dall'art. 15 della  legge,  per
la partecipazione ad azioni comunitarie.
   9.  Qualora  le  disponibilita'  finanziarie dell'anno in cui sono
pervenute le dichiarazioni non consentano  la  concessione  integrale
delle  agevolazioni  in  favore  delle dichiarazioni aventi la stessa
data   di   posizione   nei   rispettivi   elenchi,   il    Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  applica  una
riduzione  percentuale  in  eguale  misura.  Le  residue   quote   di
agevolazioni  non  fruite  sono concesse a valere sui fondi stanziati
per l'anno successivo, con criterio di priorita'.
   10. Le dichiarazioni pervenute al Ministero in data  successiva  a
quella   dell'elenco  delle  dichiarazioni  per  il  quale  e'  stata
applicata detta riduzione percentuale sono ordinate secondo  la  data
del  timbro  postale  di spedizione. Il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato comunica con cadenza quindicinale alle
imprese l'avvenuto inserimento negli elenchi e la compatibilita'  con
le disponibilita' finanziarie ai fini della concessione.
   11.   Le   imprese   hanno   facolta'  di  ritirare  con  apposita
comunicazione da trasmettere  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  le  dichiarazioni  inviate.  Per  le medesime spese, le
imprese possono  presentare  nuove  dichiarazioni  contestualmente  o
successivamente  al  ritiro  delle precedenti. Le nuove dichiarazioni
sono inserite  in  nuovi  elenchi  secondo  l'ordine  delle  date  di
trasmissioni delle dichiarazioni medesime.
   12. Eventuali variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni,
le  certificazioni,  le  perizie  giurate  di cui ai precedenti commi
dovranno   essere    tempestivamente    comunicate    al    Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e all'Istituto od
ente incaricato di effettuare i successivi controlli al quale  dovra'
essere altresi' trasmessa idonea documentazione.
   13.  Sono motivo di esclusione dagli elenchi cronologici di cui ai
commi 6 e 9 predisposti per la concessione delle agevolazioni:
      a)  la   mancata   compilazione   del   modulo   originale   di
dichiarazione  di cui all'allegato 1 ovvero la erronea indicazione di
requisiti  essenziali,  tenuto  conto   delle   istruzioni   per   la
compilazione della medesima;
      b)  le  modificazioni  apportate  al  testo  prestampato  delle
dichiarazioni contenute nel modulo originale di dichiarazione di  cui
all'allegato 1, escluse quelle previste dalle istruzioni riportate in
calce;
      c)  la  mancanza  della certificazione, riportata in calce alla
dichiarazione, di cui all'allegato 2, ovvero la mancata compilazione,
la mancata firma o le modificazioni apportate  al  testo  prestampato
della certificazione stessa;
      d) la mancanza della perizia giurata, ovvero la omissione nella
stessa  degli  elementi  essenziali  indicati  nello  schema  di  cui
all'allegato 3;
      e)   la   mancanza   della   certificazione    prefettizia    o
dell'autocertificazione  "antimafia" prevista dalla legge n. 55/1990,
e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la non conformita'
della stessa a quanto previsto dalle  predetto leggi;
      f) l'incompatibilita' dei requisiti  dimensionali  dell'impresa
con quelli stabiliti dalla legge;
      g) l'indicazione di attivita' diverse da quelle di cui all'art.
1,  comma 3 della legge, allegato 10, nonche', per la fruizione delle
agevolazioni previste dai commi 3 e 4 dell'art.  8  della  legge,  di
attivita' diverse da quelle individuate nell'allegato 6;
      h) lo stato di liquidazione volontaria o la sussistenza di pro-
cedure concorsuali a carico dell'impresa.
   14.   Non   e'   motivo   di  esclusione  la  mancata  indicazione
dell'istituto o ente per il  controllo.  In  tal  caso  il  controllo
medesimo sara' affidato dal ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa.
   15.  Informazioni  e  chiarimenti  sulla compilazione dei moduli e
sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   che
predisporranno appositi sportelli informativi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  8 della legge n. 317/1991 e' il
          seguente:
             "Art. 8. (Agevolazioni per spese di  ricerca).  -  1.  I
          soggetti  di  cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi nel
          triennio 1991-1993,  a  fruire  di  un  credito  d'imposta,
          commisurato  alla quota degli utili reinvestimenti in spese
          di ricerca, pari al 30 per cento  della  spesa  ammissibile
          all'agevolazione,   che  non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta  e
          non  e'  cumulabile  con le altre agevolazioni previste dal
          presente articolo.
             2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge il Comitato interministeriale per la
          politica  industriale  (CIPI),  su  proposta  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro per  gli  interventi  straordinari
          nel  Mezzogiorno e con il Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica,  individua,  nell'ambito
          dei  diversi  settori produttivi, i comparti di particolare
          rilevanza  per  l'avanzamento   tecnologico   del   sistema
          industriale   e   per   il   miglioramento  della  bilancia
          tecnologica.    Il    CIPI    procede,     ove     occorra,
          all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti
          comparti innovativi.
             3.  I  soggetti di cui all'art., 1, comma 3, che operano
          nei comparti di cui al comma 2 del presente  articolo  sono
          ammessi,  nel  triennio  1991-1993,  a fruire di un credito
          d'imposta commisurato alle spese sostenute per attivita' di
          ricerca, pari al  30  per  cento  della  spesa  ammissibile
          all'agevolazione,   che  non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
             4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in  epoca
          successiva  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un
          credito d'imposta commisurato al  totale  delle  spese  per
          investimenti  sostenute  in  ciascuno  dei  tre  periodo di
          imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi  a
          condizione  che  non  abbiano avuto   agevolazioni ai sensi
          degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per
          cento della spesa ammissibile  all'agevolazione,  non  puo'
          eccedere,  per  ciascun  soggetto,  lire  500  milioni  per
          ciascun periodo d'imposta.
             5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          individua,  anche  con  riferimento  allo  sviluppo   delle
          tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1,
          le  tipologie  delle spese ammissibili alle agevolazioni di
          cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
             6. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  a  condizione  che  i soggetti interessati siano
          tenuti al regime di contabilita' ordinaria anche a  seguito
          di  opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti
          da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o  riduzioni
          di imposte.
             7.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione del presente
          articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel
          limite di lire 450 miliardi per il  biennio  1992-1993,  in
          ragione  di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in
          eguale misura per gli interventi  previsti  rispettivamente
          dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993,
          ripartiti  in  eguale  misura  per  gli interventi previsti
          rispettivamente dai commi 1, 3 e 4".
             - Il testo dell'art. 10 della legge n.  317/1991  e'  il
          seguente:
             "Art. 10. (Credito d'imposta: norme di attuazione). - 1.
          Ai  fini  della concessione del credito di imposta previsto
          dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui  all'art.  1,
          commi  3  e  4, dichiarano al Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato l'importo dei costi  sostenuti
          con  riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento
          di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli
          7 e 8 ovvero all'entita' delle  partecipazioni  assunte  ai
          sensi dell'art. 3, comma 1.
             2.   Alla   dichiarazione   del   legale  rappresentante
          dell'impresa deve  essere  allegata  una  certificazione  -
          sottoscritta  dal presidente del collegio sindacale ovvero,
          in  mancanza,  da  un  revisore   dei   conti   o   da   un
          professionista     iscritto     nell'albo    dei    dottori
          commercialisti  o  in  quello  dei  ragionieri   e   periti
          commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione
          o  dell'acquisto  di beni di nuova costruzione ovvero della
          partecipazione, la regolarita' documentale dei  medesimi  e
          la  loro  conformita' alle tipologie previste dall'art.  3,
          comma 1, dall'art. 5, comma 1,  dall'art.  7,  comma  1,  e
          dall'articolo  8.  La  predetta  certificazione deve essere
          corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere  o
          da  un  perito  industriale  iscritto  nei  rispettivi albi
          professionali.
             3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  forma  un
          elenco  secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data
          di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso  di
          ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine
          di  quindici  giorni dal ricevimento della dichiarazione il
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli
          6,  comma  2,  7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le
          quali e'ammissibile la fruizione del beneficio  e  comunica
          all'impresa la concessione del credito d'imposta.
             4.  Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al
          comma 3 solo se corredate della certificazione  di  cui  al
          comma 2.
             5.   Per   le  dichiarazioni  collocate  nella  medesima
          posizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  3,  qualora  le
          disponibilita'   finanziarie   residue  non  permettano  la
          concessione del beneficio nella  misura  determinata  dagli
          articoli  6,  7,  8  e  9,  il Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  ne  dispone  la   riduzione
          percentuale  in  eguale  misura, salva l'integrazione - per
          gli anni 1991 e 1992 - con i  fondi  stanziati  per  l'anno
          successivo, in applicazione del comma 8.
             6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese
          che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12.
             7.  Con  proprio  decreto  da  pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale, il il Ministro dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato  rende  noto  l'avvenuto esaurimento degli
          stanziamenti   previsti   per   ciascuna   annualita'    e,
          contestualmente,   trasferisce  allo  stato  di  previsione
          dell'entrata   le   somme   corrispondenti    all'ammontare
          complessivo  dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese.
          In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti,
          il  predetto  trasferimento  e'  disposto   alla   chiusura
          dell'esercizio finanziario.
             8.   Alle   imprese   non   ammesse,   o   ammesse  solo
          parzialmente,  ai  benefici  per   mancanza   di   capienza
          finanziaria,  il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto, con
          priorita' nella formazione dell'elenco di cui al  comma  3,
          negli   anni   successivi   nei   limiti   delle   relative
          disponibilita' finanziarie.
             9.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro
          il  28  febbraio  di  ciascun  anno,  l'elenco contenente i
          beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.
             10.  Con  decreti  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le modalita'  di  attuazione
          delle disposizioni contenute nel presente articolo".
             -  I  testi  delle  delibere CIPI del 25 marzo 1992, che
          individuano  le  tipologie  di   spese   ammissibili   alle
          agevolazioni   ed   i   comparti   innovativi   cui  devono
          appartenere le imprese per essere ammesse alle agevolazioni
          di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge n.  317/1991,
          sono riportati negli allegati n.  5  e  n.  6  al  presente
          regolamento.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce che agli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Note all'art. 1:
             -  Le  modalita'  di  presentazione della certificazione
          "antimafia" previste dalla legge n. 55/1990,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, sono riportate al punto A 13
          dell'allegato 4 al presente regolamento.
             -  Il  testo  dell'art.  4 della legge n. 317/1991 e' il
          seguente:
             "Art.  4  (Controlli)  -  1.  Per  il  controllo   delle
          dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  1,  dalle  imprese ammesse ai
          benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e  9,  nonche'  delle
          domande  di  agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai
          benefici di cui all'art. 12, il  Ministero  dell'industria,
          del   commercio   e   dell'artigianato   si  avvale,  anche
          congiuntamente;  sulla  base   di   apposite   convenzioni,
          dell'istituto  centrale  per  il  credito  a  medio termine
          (Mediocredito centrale), nonche' degli  Istituti  abilitati
          al  credito  a  medio  termine e della Cassa per il credito
          alle imprese artigiane.
             2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle  convenzioni,
          nel  limite  di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993,
          gravano sulle disponibilita'  conferite  al  fondo  di  cui
          all'art.  43  ai  sensi  dell'art.  6, comma 2. Le predette
          convenzioni  sono  approvate  con  decreto   del   Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  di
          concerto  con  il  Ministro  del   tesoro.   Il   Ministero
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  puo'
          comunque disporre ulteriori accertamenti.
             3. Il Ministro del commercio e dell'artigianato, tramite
          il Servizi centrale di cui all'art.  39,  comma  1,  svolge
          attivita'   di   rilevazione   ed  analisi  dello  sviluppo
          economico, finanziario e produttivo delle  piccole  imprese
          anche   mediante  idonee  forme  di  collegamento  con  gli
          osservatori economici esistenti su base regionale e in sede
          comunitaria. Per l'attivita' di cui al  presente  comma  il
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          puo' ricorrere, sulla base di  apposite  convenzioni,  alla
          collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.
             4.  Le  regioni  possono collaborare all'esercizio delle
          funzioni di cui al comma 3  anche  attraverso  le  societa'
          finanziarie regionali.
             5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 3,
          determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991,
          si provvede mediante utilizzo dello stanziamento  iscritto,
          ai  fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno    1991,   all'uopo   utilizzando   l'accantonamento
          "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e
          medie imprese industriali".
             6.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  provvede a coordinare le attivita' di cui
          al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni
          e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno
          una relazione conclusiva".
             - Il testo dell'art. 15 della legge n.  317/1991  e'  il
          seguente:
             "Art. 15 (Partecipazione ad azioni comunitarie) - 1. Nel
          caso  di  azioni  comunitarie cofinanziate, che interessino
          anche  parzialmente  il  territorio  italiano,  dirette   a
          promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di
          zone  colpite  da fenomeni di declino industriale ovvero di
          ristrutturazione o conversione  di  uno  specifico  settore
          industriale,  anche attraverso interventi di dismissione di
          impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale - ai sensi
          dell'art.  6 della legge 16 aprile 1987, n.  183  -  si  fa
          fronte  con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui
          all'articolo 5 della medesima legge e secondo le  procedure
          e  le  modalita' ivi previste, tenuto anche conto di quanto
          stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo.  Ai
          sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera
          c),  della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al
          presente comma puo' essere versata, per l'attuazione  degli
          interventi  di  cui  al  presente  articolo,  una somma non
          superiore al 10 per cento  delle  autorizzazioni  di  spesa
          recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.
             2.  In conformita' dei programmi comunitari, il Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)
          determina  la  misura  dei contributi concedibili, in conto
          capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore
          delle imprese di cui all'art.   1, comma 3,  nonche'  delle
          imprese  turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo
          art. 1, comma 2, lettera b) ubicate nelle zone  individuate
          dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresi', ove
          previsto  dalle  norme  comunitarie,  la  maggiorazione dei
          contributi stessi per i territori di  cui  all'allegato  al
          regolamento  CEE n.  2052/88 del Consiglio, e nei territori
          italiani  colpiti  da  fenomeni  di  declino   industriale,
          individuati con decisione della Commissione delle Comunita'
          europee  del  21  marzo  1989  e  interessati  dalle azioni
          comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n.
          2052/88.
             3.    Le    agevolazioni   previste   dagli   interventi
          cofinanziati,  oggetto  del  presente  articolo,  non  sono
          cumulabili  con  qualsiasi  altra  agevolazione disposta da
          leggi statali,  regionali  o  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano.
             4.   Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
          stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili
          a  contributo,  le modalita', i tempi e le procedure per la
          presentazione  delle  domande  di  contributo  di  cui   al
          presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche'
          per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.
             5.  Gli  investimenti  di  cui  al comma 4 devono essere
          completamente realizzati entro quattro anni dalla  data  di
          concessione  dei  contributi  di cui al presente articolo o
          entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti
          gli interventi cofinanziati.  In caso di  mancato  rispetto
          dei termini predetti, si applicano l'art. 6, comma 3, della
          legge  16  aprile 1987, n. 183, e l'art. 11 del regolamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre 1988, n. 568".
             -  I  requisiti  dimensionali  stabiliti  ai sensi della
          legge n.  317/1991, come modificati con D.M. 1 giugno 1993,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151  del  30  giugno
          1993, sono i seguenti:
             "Definizione  di  piccola e media impresa industriale 1.
          E' definita piccola o media impresa l'impresa che:
                ha un massimo di 250 dipendenti;
                ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni  di
          ecu,   oppure   un  totale  dello  stato  patrimoniale  non
          superiore ai 10 milioni di ecu, e fa capo per non  piu'  di
          un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa
          definizione,   ad   eccezione  delle  Societa'  finanziarie
          pubbliche, delle societa' a capitale a rischio  o,  purche'
          non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
          istituzionali.
             2. E' definita piccola impresa l'impresa che:
                ha un massimo di 50 dipendenti;
                ha un fatturato annuo non superiore ai 5  milioni  di
          ecu,   oppure   un  totale  dello  stato  patrimoniale  non
          superiore ai 2 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di un
          quarto ad una o piu' imprese che non  rispondono  a  questa
          definizione,   ad   eccezione  delle  Societa'  finanziarie
          pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o,  purche'
          non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
          istituzionali.
             "Definizione di piccola e media impresa commerciale e di
          servizi 1. E' definita piccola e  media  impresa  l'impresa
          che:
                ha un massimo di 95 dipendenti;
                ha  un fatturato annuo non superiore a 7,5 milioni di
          ecu,  oppure  un  totale  dello  stato   patrimoniale   non
          superiore ai 3,75 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di
          un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa
          definizione,   ad   eccezione  delle  Societa'  finanziarie
          pubbliche,  delle  societa' a capitale a rischio o, purche'
          non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
          istituzionali.
             2. E' definita piccola impresa l'impresa che:
                ha un massimo di 20 dipendenti;
                ha un fatturato annuo non superiore ai 1,9 milioni di
          ecu,   oppure   un  totale  dello  stato  patrimoniale  non
          superiore ai 0,75 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di
          un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa
          definizione,  ad  eccezione  delle   Societa'   finanziarie
          pubbliche,  delle  societa' a capitale a rischio o, purche'
          non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
          istituzionali".
             - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 317/1991
          e' il seguente:
             "3.  Sono  destinatarie  delle  agevolazioni di cui agli
          articoli 6, 7, 8 e 12:
                a) le  piccole  imprese  industriali  e  di  servizi,
          costituite  anche  in  forma  cooperativa o societaria. Per
          imprese di servizi si  intendono  quelle  che  operano  nei
          settori  dei  servizi  tecnici  di  studio, progettazione e
          coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi  di
          informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
                b)  le  imprese  artigiane  di produzione di cui alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443".
           -  Le  attivita'  economiche  ammissibili  sono   indicate
          nell'allegato 10 al presente regolamento.