IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare gli articoli 8 e 10; Viste le delibere CIPI del 25 marzo 1992 che individuano le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni, ed i comparti innovativi cui devono appartenere le imprese per essere ammesse alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 dicembre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 gennaio 1993; Di concerto con il Ministro delle finanze quanto alle modalita' di attuazione delle disposizioni sulla concessione del credito d'imposta; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Procedura per la concessione delle agevolazioni 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 8 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, (che di seguito sara' denominata "legge") l'impresa interessata trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 1 sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo e' disponibile, a cura dell'Amministrazione, presso l'Associazione bancaria italiana, l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione istituti regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione italiana Leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito Centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli istituti di credito, le societa' di locazione finanziaria, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le Associazioni imprenditoriali. Le dichiarazioni su moduli diversi o non originali saranno considerate irricevibili. La dichiarazione deve essere corredata da una certificazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione puo' essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali. b) una perizia giurata, asseverata, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato 3, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale. c) una relazione sulle ricerche svolte e sulle conseguenti applicazioni, in riferimento alle spese di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge; ovvero una relazione sulla nuova attivita' e le sue prospettive produttive e finanziarie, in riferimento alle spese di cui al comma 4 art. 8 della legge. d) certificazione o autocertificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta puo' essere inviata esclusivamente per spese effettuate, anteriormente alla data della dichiarazione medesima. La dichiarazione puo' essere riferita ad una o piu' unita' locali o stabilimenti. 3. Nel caso in cui l'impresa, a fronte di diversi investimenti, presenti piu' d'una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, tra le dichiarazioni medesime deve intercorrere un arco temporale non inferiore a trecentosessanta giorni. 4. Non e' consentita per i medesimi investimenti la presentazione di piu' di una dichiarazione. 5. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 1 devono essere trasmesse mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le dichiarazioni trasmesse anteriormente a detto termine o con mezzi diversi da quello stabilito saranno restituite al mittente. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la corrispondenza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle perizie giurate di cui agli allegati del presente decreto e tenuto conto della certificazione "antimafia", controllate le disponibilita' finanziarie, ordina le dichiarazioni in appositi e distinti elenchi, in relazione ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 8 della legge, secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate ed all'istituto od ente scelto dall'impresa per il controllo, l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare e' arrotondato alle mille lire inferiori. 7. L'impresa interessata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito di imposta invia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonche' la documentazione prevista dall'allegato 7, ad uno degli istituti od enti convenzionati col Ministero, allegato 8, prescelto dall'impresa medesima per i controlli di cui all'art. 4 della legge. 8. Una quota pari al 10% degli stanziamenti di cui all'articolo 8 e' riservata agli interventi previsti dall'art. 15 della legge, per la partecipazione ad azioni comunitarie. 9. Qualora le disponibilita' finanziarie dell'anno in cui sono pervenute le dichiarazioni non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle dichiarazioni aventi la stessa data di posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Le residue quote di agevolazioni non fruite sono concesse a valere sui fondi stanziati per l'anno successivo, con criterio di priorita'. 10. Le dichiarazioni pervenute al Ministero in data successiva a quella dell'elenco delle dichiarazioni per il quale e' stata applicata detta riduzione percentuale sono ordinate secondo la data del timbro postale di spedizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica con cadenza quindicinale alle imprese l'avvenuto inserimento negli elenchi e la compatibilita' con le disponibilita' finanziarie ai fini della concessione. 11. Le imprese hanno facolta' di ritirare con apposita comunicazione da trasmettere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le dichiarazioni inviate. Per le medesime spese, le imprese possono presentare nuove dichiarazioni contestualmente o successivamente al ritiro delle precedenti. Le nuove dichiarazioni sono inserite in nuovi elenchi secondo l'ordine delle date di trasmissioni delle dichiarazioni medesime. 12. Eventuali variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni, le certificazioni, le perizie giurate di cui ai precedenti commi dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Istituto od ente incaricato di effettuare i successivi controlli al quale dovra' essere altresi' trasmessa idonea documentazione. 13. Sono motivo di esclusione dagli elenchi cronologici di cui ai commi 6 e 9 predisposti per la concessione delle agevolazioni: a) la mancata compilazione del modulo originale di dichiarazione di cui all'allegato 1 ovvero la erronea indicazione di requisiti essenziali, tenuto conto delle istruzioni per la compilazione della medesima; b) le modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo originale di dichiarazione di cui all'allegato 1, escluse quelle previste dalle istruzioni riportate in calce; c) la mancanza della certificazione, riportata in calce alla dichiarazione, di cui all'allegato 2, ovvero la mancata compilazione, la mancata firma o le modificazioni apportate al testo prestampato della certificazione stessa; d) la mancanza della perizia giurata, ovvero la omissione nella stessa degli elementi essenziali indicati nello schema di cui all'allegato 3; e) la mancanza della certificazione prefettizia o dell'autocertificazione "antimafia" prevista dalla legge n. 55/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la non conformita' della stessa a quanto previsto dalle predetto leggi; f) l'incompatibilita' dei requisiti dimensionali dell'impresa con quelli stabiliti dalla legge; g) l'indicazione di attivita' diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 3 della legge, allegato 10, nonche', per la fruizione delle agevolazioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge, di attivita' diverse da quelle individuate nell'allegato 6; h) lo stato di liquidazione volontaria o la sussistenza di pro- cedure concorsuali a carico dell'impresa. 14. Non e' motivo di esclusione la mancata indicazione dell'istituto o ente per il controllo. In tal caso il controllo medesimo sara' affidato dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa. 15. Informazioni e chiarimenti sulla compilazione dei moduli e sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che predisporranno appositi sportelli informativi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 8. (Agevolazioni per spese di ricerca). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestimenti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi. 3. I soggetti di cui all'art., 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per attivita' di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodo di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilita' ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte. 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4". - Il testo dell'art. 10 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 10. (Credito d'imposta: norme di attuazione). - 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entita' delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1. 2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarita' documentale dei medesimi e la loro conformita' alle tipologie previste dall'art. 3, comma 1, dall'art. 5, comma 1, dall'art. 7, comma 1, e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali. 3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali e'ammissibile la fruizione del beneficio e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta. 4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2. 5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilita' finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8. 6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12. 7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualita' e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento e' disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario. 8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta e' riconosciuto, con priorita' nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie. 9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi. 10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo". - I testi delle delibere CIPI del 25 marzo 1992, che individuano le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni ed i comparti innovativi cui devono appartenere le imprese per essere ammesse alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, sono riportati negli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che agli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1: - Le modalita' di presentazione della certificazione "antimafia" previste dalla legge n. 55/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportate al punto A 13 dell'allegato 4 al presente regolamento. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 4 (Controlli) - 1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonche' delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente; sulla base di apposite convenzioni, dell'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonche' degli Istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane. 2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilita' conferite al fondo di cui all'art. 43 ai sensi dell'art. 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' comunque disporre ulteriori accertamenti. 3. Il Ministro del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizi centrale di cui all'art. 39, comma 1, svolge attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attivita' di cui al presente comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ricorrere, sulla base di apposite convenzioni, alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1. 4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le societa' finanziarie regionali. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali". 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attivita' di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva". - Il testo dell'art. 15 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 15 (Partecipazione ad azioni comunitarie) - 1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero di ristrutturazione o conversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale - ai sensi dell'art. 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalita' ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma puo' essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge. 2. In conformita' dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'art. 1, comma 3, nonche' delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo art. 1, comma 2, lettera b) ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresi', ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. 3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche' per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi. 5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568". - I requisiti dimensionali stabiliti ai sensi della legge n. 317/1991, come modificati con D.M. 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, sono i seguenti: "Definizione di piccola e media impresa industriale 1. E' definita piccola o media impresa l'impresa che: ha un massimo di 250 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle Societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale a rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. 2. E' definita piccola impresa l'impresa che: ha un massimo di 50 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle Societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. "Definizione di piccola e media impresa commerciale e di servizi 1. E' definita piccola e media impresa l'impresa che: ha un massimo di 95 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 7,5 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle Societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale a rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. 2. E' definita piccola impresa l'impresa che: ha un massimo di 20 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 1,9 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 0,75 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle Societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale a rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali". - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 317/1991 e' il seguente: "3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12: a) le piccole imprese industriali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati; b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443". - Le attivita' economiche ammissibili sono indicate nell'allegato 10 al presente regolamento.