IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 15 della sopracitata legge 5 maggio 1989, n. 171, che ha previsto la possibilita' di utilizzare le imbarcazioni e i natanti da diporto mediante contratti di locazione o di noleggio in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50; Considerata la necessita', ai sensi del comma 4 del succitato art. 15 di regolare l'attivita' di locazione e noleggio delle imbarcazioni e dei natanti da diporto; Considerato che l'attivita' di locazione dei natanti di cui alla lettera a), primo e quarto comma, dell'art. 13 della legge n. 50/1971, come modificato dall'art. 12 della legge n. 193/1986, rientra normalmente nei servizi offerti dai concessionari degli stabilimenti balneari ai loro clienti e che, pertanto, essi vengono locati attenendosi alle disposizioni emanate dall'autorita' periferica con apposita ordinanza; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1974: "Norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 97, sulla previdenza marinara", nonche' le disposizioni vigenti in tema di previdenza ed assistenza del personale della navigazione interna; Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994: "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto"; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze che approva la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative; Visto l'art. 182 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: "Codice della navigazione"; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 480/1994 espresso dalla adunanza generale del 28 aprile 1994; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 2941 del 20 settembre 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano l'attivita' di locazione e noleggio delle imbarcazioni da diporto, nonche' la locazione dei natanti da diporto, effettuata da ditte e societa' con stabile organizzazione. 2. Resta nella competenza delle autorita' periferiche marittime e della navigazione interna la disciplina della locazione delle unita' da diporto a remi nonche' dei natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati. 3. Per quanto compatibili con le norme che disciplinano la navigazione da diporto, ai contratti di locazione e di noleggio delle unita' di cui al comma 1, si applicano le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione previste per i contratti di locazione e di noleggio.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 171/1989 reca: "Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonche' nuova disciplina sulla nautica da diporto". L'art. 15 di detta legge cosi' recita: "Art. 15. - 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successivi modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio. 2. Presso le autorita' marittime e della navigazione interna sono istituiti registri in cui vengono iscritte le unita' da diporto adibite alla locazione e al noleggio. 3. Presso le stesse autorita' indicate nel comma 2 sono istituiti ruoli speciali delle ditte operanti nel settore della locazione e del noleggio di unita' da diporto. 4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, e' regolata l'attivita' di locazione e noleggio delle unita' da diporto". - Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 50/1971 prevede che: "E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro". - L'art. 13 della citata legge n. 50/1971 cosi' recita: "Art. 13. - Sono natanti: a) le unita' da diporto a remi; b) le unita' da diporto di lunghezza non superiore a sei metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle tre tonnellate purche' la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18,4 chilowatt, pari a venticinque cavalli. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorita' marittima puo' estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorita' competente per quanto attiene i limiti di velocita' e le zone dello specchio acqueo nelle quali non e' consentita la navigazione. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, nonche' il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo". - Il D.M. 6 luglio 1974, recante: "Norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 20 luglio 1974. - Il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, approva il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. - Il D.M. 20 agosto 1992, recante: "Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992. - L'art. 182 del codice della navigazione cosi' recita: "Art. 182 (Denunzia di avvenimenti straordinari). - Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorita' consolare allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni. Se la nave non e' provvista di giornale o se sul giornale non e' stata fatta annotazione, l'autorita' marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale. Le autorita' predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'autorita' giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.