Agli assessorati agricoltura delle
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale e alle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  All'Ente  per  gli  interventi  nel
                                  mercato agricolo - E.I.M.A.
                                  Agli  enti  regionali  di  sviluppo
                                  agricolo delle regioni
                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'agricoltura delle regioni
                                  Agli    ispettorati     provinciali
                                  dell'alimentazione delle regioni
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Direzione generale igiene, alimenti
                                  e nutrizione
                                  Al   Ministero   dell'ambiente    -
                                  Direzione generale A.R.S.
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento delle dogane e imposte
                                  indirette  -   Direzione   centrale
                                  servizi  doganali  -  Divisione  XI
                                  S.D.
                                  Alle prefetture
                                  Alla Confederazione  nazionale  dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  coltivatori
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  professionali agricole italiane
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  politiche        agricole         e
                                  agroindustriali nazionali
                                  Alla    Direzione   delle   risorse
                                  forestali, montane e idriche
  Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, con
regolamento n. 2990/94 del 5 dicembre 1994,  in  deroga  all'art.  7,
paragrafo  1,  secondo  comma,  del  regolamento  CEE  n. 1765/92, ha
disposto che l'obbligo di messa a  riposo  soggetto  a  rotazione  e'
fissato,  per  la  sola  campagna  di  commercializzazione 1995-1996,
corrispondente alla campagna di semina 1994-1995, al 12% in luogo del
15%.
  Cio' in relazione ai concomitanti fenomeni nel settore dei cereali,
della diminuzione  della  produzione  comunitaria,  dell'aumento  del
consumo  interno,  della  diminuzione  significativa  delle scorte di
intervento, nonche' del rialzo dei prezzi sul mercato comunitario.
  Tale misura non incide sulle scelte colturali gia' poste in  essere
o  programmate per cui ai produttori che si trovano in tale posizione
e' data facolta' di avvalersi del pregresso livello di  riposo  delle
terre, fermo restando, in ogni caso, l'importo unitario (57 ECU/tonn)
spettante a questo titolo.
  Tenuto  conto  di  quanto  sopra,  e  nell'intento di stabilirne un
equilibrio  in  ordine  alle  conseguenze  delle  possibilita'  sopra
richiamate,  si  dispone, a parziale modifica di quanto stabilito con
la circolare  n.  D/478  del  10  agosto  1994,  la  revisione  della
disciplina del riposo delle terre a carattere volontario come segue:
   i produttori che si collocano nell'ambito del riposo delle terre a
carattere   obbligatorio   nella   misura  del  12%,  possono  ancora
effettuare un ritiro a titolo volontario nella misura del 5%, per cui
la percentuale massima globale e' fissata  a  17%  (12%  +  5%),  nel
regime  basato sulla rotazione ed al 22% (17% + 5%) nel regime basato
sulla non rotazione;
   i produttori che, invece, restano nell'ambito della percentuale di
ritiro del 15%, possono effettuare un ritiro a titolo volontario  non
superiore  al  2%,  per  cui,  anche  in  questo caso, la percentuale
massima globale e' fissata al 17% (15% + 2%) nel regime basato  sulla
rotazione ed al 22% (20% + 2%) nel regime basato sulla non rotazione.
  Per    la   sola   campagna   di   commercializzazione   1995-1996,
corrispondente alla campagna di semina 1994-1995, le esemplificazioni
relative alla gestione del riposo delle terre,  riportate  al  titolo
VII  e  al  titolo  X della predetta circolare n. D/478 del 10 agosto
1994,  nonche'  i  riferimenti  alla  quota  di  riposo  dell'obbligo
contenuti  nella  stessa  circolare,  sono  adattati  in relazione al
regolamento  citato  in  premessa  per  i  produttori  che  assolvano
all'obbligo  di  cui  all'art.  7,  paragrafo  1,  secondo comma, del
regolamento n. 1765/92 nella misura del 12%.
  Si pregano gli  uffici  in  indirizzo  di  voler  dare  la  massima
diffusione al contenuto della presente circolare.
                                            Il Ministro: POLI BORTONE
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 299