Ai sensi dei decreti del Ministro del tesoro in data 7 luglio e 7 agosto 1992, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 10 luglio 1992 e n. 192 del 17 agosto 1992, l'Ufficio italiano dei cambi ha aggiornato le tabelle delle causali analitiche delle operazioni. Le nuove tabelle sono contenute nell'allegato alla presente circolare, denominato "Elenco delle causali analitiche e criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci)": esse saranno applicate a decorrere dalle operazioni poste in essere dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. * * * A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in materia di Archivio unico informatico, si forniscono, inoltre, le seguenti precisazioni allo scopo di assicurare uniformita' d'applicazione: 1. OPERAZIONI CONNESSE ALL'ACQUISTO E GESTIONE DI TITOLI AL PORTATORE. Nel caso di acquisto di titoli al portatore con immissione degli stessi in dossier intestato all'acquirente, l'operazione va riportata nell'archivio unico registrando unicamente l'acquisto (causale analitica BB ex 70) ed indicando quale importo dell'operazione quello di negoziazione dei titoli. Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte registrazioni utilizzando nel primo caso le causali BB e BR (ex A0) e nel secondo le causali BB e C5 (ex AE). L'acquisto andra' registrato all'effettivo valore di negoziazione mentre il ritiro o l'immissione in dossier andranno registrati al valore nominale dei titoli. Analogamente, la vendita di titoli prelevati da dossier intestato al venditore verra' registrata al valore di negoziazione sotto la causale BA (ex 70). Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore, le due registrazioni andranno effettuate, nel primo caso, con le causali BS (ex A0) e BA e nel secondo con le causali C6 (ex AE) e BA. 2. RICEZIONE DI BONIFICI DALL'ESTERO. NEGOZIAZIONE DIVISE E BANCONOTE ESTERE. La ricezione di un bonifico da Paese estero sara' sempre registrata utilizzando la causale AA. L'importo bonificato, se in valuta estera, andra' riportato nel controvalore in lire italiane, mentre l'apposito codice indichera' la divisa in cui il bonifico e' espresso. Cio' anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine. Le causali B5/B6 (ex 28) "Acquisto/vendita di divise e/o banconote estere c/lire" saranno utilizzate esclusivamente nei casi, diversi dalle negoziazioni dei bonifici, in cui la clientela richieda la nogoziazione di lire contro valuta estera sia che la transazione avvenga per cassa sia che avvenga con movimentazione di conto corrente. 3. FUSIONI/INCORPORAZIONI/ESTINZIONI/VARIAZIONI DI COORDINATE. In tali casi vanno rispettati i seguenti obblighi: a) Societa' fuse/incorporate. Dopo aver completato le registrazioni relative ai rapporti ed alle operazioni non ancora riportati nel proprio archivio unico, gli intermediari provvederanno ad effettuare le registrazioni di chiusura di tutti i rapporti che saranno trasferiti al soggetto risultante dalla fusione o alla societa' incorporante. La registrazione sara' effettuata entro sessanta giorni dalla data di esecutivita' della fusione o dell'incorporazione, utilizzando il nuovo codice tipo di registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione). Gli intermediari, entro sei mesi dalla data di esecutivita' della fusione o dell'incorporazione, produrranno un unico archivio off-line contenente tutte le registrazioni. b) Societa' risultanti dalla fusionie/societa' incorporanti. Gli intermediari inseriranno nel proprio archivio unico i rapporti ancora in essere presso l'intermediario fuso o incorporato, utilizzando, secondo i casi, i codici tipo di registrazione 33 (Apertura deposito a risparmio per migrazione da), 34 (Apertura di conto corrente per migrazione da), 35 (Apertura di altro rapporto continuativo per migrazione da). Negli spazi a disposizione dell'intermediario saranno inserite le informazioni che consentono di individuare esattamente il rapporto originario (quali codice intermediario, codice rapporto, data di apertura, codice fiscale, NDG). L'inserimento dei dati deve evvenire entro sei mesi dalla data di esecutivita' della fusione o dell'incorporazione, che verra' indicata quale data di apertura del nuovo rapporto presso l'intermediario subentrante. Per quanto concerne le fusioni e le incorporazioni in atto alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare, i termini previsti per gli adempimenti di cui al punto a) e prima alinea del punto b) decorrono dalla data di pubblicazione della circolare stessa. Gli intermediari incorporanti o risultanti dalla fusione inoltre garantiranno la conservazione e la leggibilita' dei dati contenuti negli archivi unici dei soggetti fusi o incorporati secondo una delle tre seguenti modalita': I) gestione dei vecchi archivi unici mediante la conservazione di hardware e software esistenti; II) gestione dei vecchi archivi unici mediante i soli software di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto descritto al punto a). Per tale soluzione sara' eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalita' standard; III) inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio unico trasformando lo stesso in un archivio multintermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potra' avvenire secondo modalita' scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi. Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutivita' della fusione/incorporazione. La migrazione verso le soluzioni II o III potra' essere attuata senza limitazioni temporali. c) Estinzioni. Nei casi di cessazione di attivita' diversi da ipotesi di fusione/incorporazione, gli intermediari cessati dovranno produrre un unico archivio "off-line" che depositeranno presso l'Ufficio italiano dei cambi secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante di questa circolare. d) Variazione di coordinate. Il presente caso contempla la variazione per motivi tecnici (quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto) delle coordinate di riferimento di conti, depositi, altri rapporti continuativi, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi. In tale ipotesi dovranno essere eseguite due distinte registrazioni di chiusura e di apertura secondo i nuovi codici di seguito indicati: tipo di registrazione: 46 (Chiusura rapporto per variazione coordinate); tipo di registrazione: 43 (Apertura deposito a risparmio per variazione coordinate); tipo di registrazione: 44 (Apertura conto corrente per variazione coordinate); tipo di registrazione: 45 (Apertura altro rapporto continuativo per variazione coordinate). Le registrazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione. 4. SEGNALAZIONI AGGREGATE. VOCI 60 - 65. Nelle causali sintetiche 60 (versamenti contanti W 20 milioni) e 65 (prelevamenti di contanti W 20 milioni) saranno riportate esclusivamente le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quale possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di L. 20.000.000 (cfr. art. 6 del decreto ministeriale 7 luglio 1992 - Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1992). Pertanto, le operazioni di diversa natura, rimaste sotto la citata soglia, non saranno oggetto di registrazione nell'Archivio unico informatico ne' di segnalazione mensile all'Ufficio. Il direttore: CIAMPICALI