IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico"; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1971, con il quale sono state stabilite le modalita' di utilizzazione e di gestione del fondo d'intervento istituito con la predetta legge; Considerato lo stato di crisi in cui versa l'intero comparto cinematografico nazionale, con particolare riguardo alla mancanza di liquidita' a fronte della gravissima situazione di mercato del prodotto nazionale; Considerata, pertanto, la necessita' di prolungare la durata dei mutui agevolati in essere, concessi ai sensi della legge n. 819 citata, nonche' di stabilire una piu' lunga durata di quelli da stipulare, al fine di dilazionare per tutte le operazioni i tempi dei rimborsi, salvo che per i mutui ai film di interesse culturale nazionale che gia' usufruiscono di termini privilegiati secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, in applicazione del decreto-legge n. 26/1994; Valutata, percio', la necessita' di un adeguamento delle disposizioni del predetto decreto 7 dicembre 1971, come successivamente modificato, in particolare del decreto ministeriale 11 gennaio 1979; Sentita la Commissione centrale cinema di cui all'art. 3 della legge n. 1213 del 1965 nella seduta del 25 luglio 1994; Sentito il Comitato per il credito cinematografico di cui all'art. 27 della legge n. 1213 del 1965 nella seduta del 5 dicembre 1994; Decreta: Art. 1. La durata per le operazioni di finanziamento sul fondo d'intervento di cui alla legge n. 819/1971 per la produzione di film nazionali di lungo e cortometraggio, per operazioni di finanziamento per aziende nazionali distributrici di film, per operazioni di finanziamento in favore di aziende esportatrici di film nazionali, per operazioni di finanziamento di industrie tecniche, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971 e' stabilita in cinque anni, sia per i mutui in essere che per quelli da stipulare - salvo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994 concernente: "Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione .." per i film di interesse culturale nazionale e quelli di cui all'art. 28 della legge n. 1213/1965, e successive modificazioni - che per quelli scaduti da non oltre un anno.