IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 14 agosto  1971,  n.  819,  recante:  "Interventi  a
favore del credito cinematografico";
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 dicembre 1971, con il quale sono
state stabilite le modalita' di utilizzazione e di gestione del fondo
d'intervento istituito con la predetta legge;
  Considerato lo stato  di  crisi  in  cui  versa  l'intero  comparto
cinematografico  nazionale, con particolare riguardo alla mancanza di
liquidita' a  fronte  della  gravissima  situazione  di  mercato  del
prodotto nazionale;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita' di prolungare la durata dei
mutui agevolati in essere, concessi  ai  sensi  della  legge  n.  819
citata,  nonche'  di  stabilire  una  piu'  lunga durata di quelli da
stipulare, al fine di dilazionare per tutte le operazioni i tempi dei
rimborsi, salvo che per  i  mutui  ai  film  di  interesse  culturale
nazionale  che  gia'  usufruiscono  di  termini  privilegiati secondo
quanto  stabilito  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 24 marzo 1994, in applicazione del decreto-legge n. 26/1994;
  Valutata,   percio',   la   necessita'   di  un  adeguamento  delle
disposizioni   del   predetto   decreto   7   dicembre   1971,   come
successivamente  modificato,  in particolare del decreto ministeriale
11 gennaio 1979;
  Sentita la Commissione centrale cinema  di  cui  all'art.  3  della
legge n. 1213 del 1965 nella seduta del 25 luglio 1994;
  Sentito  il Comitato per il credito cinematografico di cui all'art.
27 della legge n. 1213 del 1965 nella seduta del 5 dicembre 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La durata per le operazioni di finanziamento sul fondo d'intervento
di cui alla legge n. 819/1971 per la produzione di film nazionali  di
lungo  e  cortometraggio, per operazioni di finanziamento per aziende
nazionali distributrici di film, per operazioni di  finanziamento  in
favore  di  aziende esportatrici di film nazionali, per operazioni di
finanziamento di industrie tecniche, di cui all'art.  2  del  decreto
ministeriale  7  dicembre 1971 e' stabilita in cinque anni, sia per i
mutui in essere che per quelli da stipulare - salvo  quanto  previsto
dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994
concernente: "Determinazione di criteri e principi  generali  per  la
concessione  di  mutui  relativi  alla  produzione  .." per i film di
interesse culturale nazionale e quelli di cui all'art. 28 della legge
n. 1213/1965, e successive modificazioni - che per quelli scaduti  da
non oltre un anno.