IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. n. 229 del nuovo codice  della  strada  approvato  con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. n. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del Ministro dei trasporti a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e  dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  l'art. n. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9
e 10 stabilisce la competenza a decretare  in  materia  di  norme  di
omologazione  e  di  contrassegno  di  conformita' dei dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi  ispirandosi
al diritto comunitario;
  Visto  il  proprio  decreto  30  dicembre 1974 di recepimento della
direttiva n. 74/297/CEE dettante  norme  relative  alla  omologazione
parziale CEE di taluni veicoli a motore della categoria M1 per quanto
attiene  alle finiture ed al comportamento del volante in caso d'urto
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  101
del 16 aprile 1975);
  Vista  la  direttiva  della  Commissione n. 91/662/CEE con la quale
vengono  apportate  modifiche  alle   prescrizioni   tecniche   della
direttiva  soprarichiamata e se ne estende il campo di applicazione a
tutti i veicoli della categoria M1 ed a quelli della categoria N1  di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 1500 kg;
  Visti  i  correttivi alla direttiva della Commissione n. 91/662/CEE
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 172 del 27 giugno 1992 e
n. L 256 del 2 settembre 1992;
  Ritenuto di dover corrispondentemente modificare  ed  integrare  le
disposizioni del proprio decreto del 30 dicembre 1974;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
  1.  Per  l'esame  del  tipo ai fini del rilascio della omologazione
parziale CEE ai tipi di veicolo per quanto attiene  al  comportamento
del volante e della colonna di sterzo in caso d'urto, si intende:
   a)   per   "veicolo",   ogni  veicolo  a  motore  delle  categorie
internazionali M e N come  definite  dal  decreto  del  Ministro  dei
trasporti  del  29  marzo  1974  di  recepimento  della  direttiva n.
70/156/CEE, destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria,
che abbia un  minimo  di  quattro  ruote  ed  una  velocita'  massima
superiore per costruzione a 25 km/h;
   b)  per  "veicolo  a  guida avanzata", ogni veicolo in cui piu' di
meta' della lunghezza del motore e' ubicata posteriormente  al  punto
piu'  avanzato  della  base  del  parabrezza  e  in cui il centro del
comando di sterzo si trova  nel  primo  quarto  della  lunghezza  del
veicolo;
   c)  per  comando  di  sterzo,  l'organo  dello sterzo azionato dal
conducente.