IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. n. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. n. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. n. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il proprio decreto 30 dicembre 1974 di recepimento della direttiva n. 74/297/CEE dettante norme relative alla omologazione parziale CEE di taluni veicoli a motore della categoria M1 per quanto attiene alle finiture ed al comportamento del volante in caso d'urto (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975); Vista la direttiva della Commissione n. 91/662/CEE con la quale vengono apportate modifiche alle prescrizioni tecniche della direttiva soprarichiamata e se ne estende il campo di applicazione a tutti i veicoli della categoria M1 ed a quelli della categoria N1 di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1500 kg; Visti i correttivi alla direttiva della Commissione n. 91/662/CEE pubblicati nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 172 del 27 giugno 1992 e n. L 256 del 2 settembre 1992; Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 30 dicembre 1974; Decreta: Art. 1. D e f i n i z i o n i 1. Per l'esame del tipo ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo per quanto attiene al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso d'urto, si intende: a) per "veicolo", ogni veicolo a motore delle categorie internazionali M e N come definite dal decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva n. 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocita' massima superiore per costruzione a 25 km/h; b) per "veicolo a guida avanzata", ogni veicolo in cui piu' di meta' della lunghezza del motore e' ubicata posteriormente al punto piu' avanzato della base del parabrezza e in cui il centro del comando di sterzo si trova nel primo quarto della lunghezza del veicolo; c) per comando di sterzo, l'organo dello sterzo azionato dal conducente.