AVVERTENZA:
   Si  procede alla ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre
1994, n. 724, corredato delle relative note, ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               CAPO I
                  DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
                               Art. 1.
                             (Esenzioni)
  1.  Al  comma  14  dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le parole "lire 5.000" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "lire
3.000  per  prescrizioni  di  una  confezione  e  di  lire  6.000 per
prescrizioni di piu' confezioni".
  2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, la parola "100.000" e' sostituita dalla seguente "70.000".
  3.  Il  comma  16  dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dai seguenti:
  "16.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1995   sono   esentati   dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14 e 15 i
cittadini di eta'  inferiore  a  sei  anni  e  di  eta'  superiore  a
sessantacinque  anni,  appartenenti  ad  un  nucleo  familiare con un
reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire
70 milioni. Sono altresi' esentati dalla  partecipazione  alla  spesa
sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15  i  portatori  di  patologie
neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i
titolari  di  pensioni   sociali.   Sono   inoltre   esentati   dalla
partecipazione  alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purche'
appartenenti ad un nucleo  familiare,  con  un  reddito  complessivo,
riferito   all'anno   precedente,   inferiore   a  lire  16  milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza  del  coniuge  ed  in
ragione  di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari
di pensioni  al  minimo  di  eta'  superiore  a  sessanta  anni  e  i
disoccupati.  Le  esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da  apporre  sul
retro  della  ricetta.  I  soggetti  affetti dalle forme morbose e le
categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1  febbraio
1991,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  esentati  dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
  16-bis.  Sono  altresi'  esenti  le  prestazioni   diagnostiche   e
terapeutiche,  comprese  le  vaccinazioni di comprovata efficacia, di
cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo  5  della  legge  29
dicembre  1990,  n.  407,  come sostituito dal comma 16-quinquies del
presente  articolo,  e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991.
  16-ter.   Per   l'assistenza   farmaceutica    l'esenzione    opera
esclusivamente  per  i farmaci collocati nella classe di cui al comma
10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni  di
cui  al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di
guerra titolari di pensione diretta vitalizia,  dei  grandi  invalidi
per  servizio,  degli  invalidi  civili al 100 per cento e dei grandi
invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di  una  quota
fissa  per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e
di lire  6.000  per  prescrizioni  di  piu'  confezioni  nonche'  per
prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.
  16-quater.  I  direttori generali e i commissari straordinari delle
unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  dispongono
verifiche   sulla   regolarita'  delle  prescrizioni,  in  regime  di
esenzione,  dei  medici  convenzionali  e  dipendenti  del   Servizio
Sanitario  Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione  apposte
sul  retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni
delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
sanzioni previste dal codice penale.
  16-quinquies.  Al  comma  3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Sono
esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio  e  le  prestazioni specialistiche in corso di gravidanza
fruite presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche,  convenzionate  o
accreditate  dal  Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo
diagnostico predisposto nel decreto del  Ministro  della  sanita'  14
aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984"".
  4. E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge   25   novembre   1989,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente  agli
accertamenti  del  possesso  dei  requisiti di idoneita' da parte dei
giovani  che  si  avviano  all'attivita'  sportiva  agonistica  nelle
societa' dilettantistiche.
  5.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto
ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel  decreto  del
Ministro  della  sanita'  14  aprile  1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
          AVVERTENZA:
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale   -   del  16  gennaio  1995  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dei commi 14, 15 e 16 dell'art. 8 della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di
          finanza pubblica", era il seguente:
             "14.  I  farmaci  collocati nella classe di cui al comma
          10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario
          nazionale con la corresponsione, da  parte  dell'assistito,
          di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Per i farmaci
          collocati  nella  classe  di cui al comma 10, lettera b), e
          dovuta   una   partecipazione   alla   spesa    da    parte
          dell'assistito  nella misura del 50 per cento del prezzo di
          vendita al pubblico. I farmaci collocati  nella  classe  di
          cui   al  comma  10,  lettera  c),  sono  a  totale  carico
          dell'assistito.
             15. Tutti i cittadini sono soggetti al  pagamento  delle
          prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e
          delle altre prestazioni  specialistiche,  ivi  comprese  le
          prestazioni  di  fisiokinesiterapia e le cure termali, fino
          all'importo  massimo  di  lire  100.000  per  ricetta,  con
          assunzione  a carico del Servizio sanitario nazionale degli
          importi eccedenti tale limite.
             16. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono  esentati  dalla
          partecipazione  alla  spesa  di  cui  ai  commi  14  e 15 i
          cittadini  di  eta'  inferiore  a  dieci  anni  e  di  eta'
          superiore  ai sessanta anni. I soggetti affetti dalle forme
          morbose e le categorie previste dal  decreto  del  Ministro
          della  sanita'  1  febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  32  del  7  febbraio  1991,   e   successive
          modificazioni    ed   integrazioni,   sono   esenti   dalla
          partecipazione  alla  spesa  di  cui  ai  commi  14  e   15
          limitatamente  alle  prestazioni  individuate  dallo stesso
          decreto. Per l'assistenza  farmaceutica  l'esenzione  opera
          esclusivamente  per i farmaci collocati nella classe di cui
          al comma 10, lettera b). Per  l'assistenza  farmaceutica  e
          per  le  prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti,
          con  esclusione  degli  invalidi  di  guerra  titolari   di
          pensione   diretta   vitalizia,  dei  grandi  invalidi  per
          servizio e degli invalidi civili al  100  per  cento,  sono
          tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta
          di   lire   5.000.  Sono  altresi'  esenti  le  prestazioni
          diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo  periodo  del
          comma 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
          all'art.  5  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  1
          febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  32
          del   7   febbraio   1991,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni".
             - Il testo del  comma  3  dell'art.  5  della  legge  29
          dicembre  1990,  n.  407, concernente "Disposizioni diverse
          per  l'attuazione  della  manovra   di   finanza   pubblica
          1991-1993", era il seguente:
             "3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1991  e' abrogata la
          lettera a) del comma 1 dell'art.  3  del  decreto-legge  25
          novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  25  gennaio 1990, n. 8.  Dalla medesima data perdono
          di  efficacia  le  relative   attestazioni   di   esenzione
          rilasciate  dai comuni. Il Ministro della sanita', anche in
          deroga a precedenti disposizioni  legislative,  sentite  le
          Commissioni    parlamentari    competenti    per   materia,
          ridetermina, trascorsi trenta  giorni  dalla  richiesta  di
          parere,  le  forme  morbose  in  riferimento alle patologie
          croniche    ed    acute,    che     incidono     gravemente
          sull'autosufficienza   e  la  qualita'  della  vita,  e  le
          modalita' per il riconoscimento,  che  danno  diritto  alla
          esenzione  dal pagamento delle quote di partecipazione alla
          spesa sanitaria. Le esenzioni  riconosciute  ai  sensi  del
          presente  comma operano limitatamente alle prestazioni cor-
          relate alle specifiche patologie.  Sono  esenti  da  ticket
          tutte  le  prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso
          di gravidanza fruite presso strutture pubbliche".
             - Il comma 3 dell'art. 3 del D.L. 25 novembre  1989,  n.
          382, concernente "Disposizioni urgenti sulla partecipazione
          alla  spesa  sanitaria  e  sul  ripiano dei disavanzi delle
          Unita' sanitarie locali", e' il seguente: "3.  E'  abrogata
          ogni   altra   esenzione   dal  pagamento  delle  quote  di
          partecipazione alla spesa sanitaria, con  esclusione  delle
          esenzioni   riferite   a   forme  morbose  determinate,  ai
          protocolli per la tutela della maternita',  alle  categorie
          di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai
          donatori  di organi e di sangue in connessione con gli atti
          di donazione e agli accertamenti del possesso dei requisiti
          di idoneita' da parte delle ragazze e dei  ragazzi  che  si
          avviano  all'attivita'  sportiva  agonistica nelle societa'
          dilettantistiche".