AVVERTENZA:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre
1994, n. 724, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 1.
(Esenzioni)
1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire
3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per
prescrizioni di piu' confezioni".
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, la parola "100.000" e' sostituita dalla seguente "70.000".
3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dai seguenti:
"16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a
sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire
70 milioni. Sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie
neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i
titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purche'
appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo,
riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in
ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari
di pensioni al minimo di eta' superiore a sessanta anni e i
disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul
retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le
categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di
cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del
presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991.
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera
esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma
10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di
cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di
guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi
per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi
invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota
fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e
di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per
prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono
verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di
esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte
sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le
sanzioni previste dal codice penale.
16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono
esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o
accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo
diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14
aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984"".
4. E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente agli
accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte dei
giovani che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle
societa' dilettantistiche.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto
ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del
Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 16 gennaio 1995 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Riferimenti normativi:
- Il testo dei commi 14, 15 e 16 dell'art. 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di
finanza pubblica", era il seguente:
"14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma
10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario
nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito,
di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Per i farmaci
collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), e
dovuta una partecipazione alla spesa da parte
dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di
vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di
cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico
dell'assistito.
15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le
prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino
all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con
assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli
importi eccedenti tale limite.
16. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15 i
cittadini di eta' inferiore a dieci anni e di eta'
superiore ai sessanta anni. I soggetti affetti dalle forme
morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono esenti dalla
partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso
decreto. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera
esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui
al comma 10, lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e
per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti,
con esclusione degli invalidi di guerra titolari di
pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per
servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono
tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta
di lire 5.000. Sono altresi' esenti le prestazioni
diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del
comma 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
all'art. 5 del decreto del Ministro della sanita' 1
febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32
del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e
integrazioni".
- Il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, concernente "Disposizioni diverse
per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
1991-1993", era il seguente:
"3. A decorrere dal 1 gennaio 1991 e' abrogata la
lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono
di efficacia le relative attestazioni di esenzione
rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche in
deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia,
ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere, le forme morbose in riferimento alle patologie
croniche ed acute, che incidono gravemente
sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le
modalita' per il riconoscimento, che danno diritto alla
esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla
spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del
presente comma operano limitatamente alle prestazioni cor-
relate alle specifiche patologie. Sono esenti da ticket
tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso
di gravidanza fruite presso strutture pubbliche".
- Il comma 3 dell'art. 3 del D.L. 25 novembre 1989, n.
382, concernente "Disposizioni urgenti sulla partecipazione
alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle
Unita' sanitarie locali", e' il seguente: "3. E' abrogata
ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle
esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai
protocolli per la tutela della maternita', alle categorie
di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai
donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti
di donazione e agli accertamenti del possesso dei requisiti
di idoneita' da parte delle ragazze e dei ragazzi che si
avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle societa'
dilettantistiche".