IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 405 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobr e 1982) e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 19 maggio 1984 ), 28 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 1986), 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987), 30 maggio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 1 6 giugno 1988), 22 agosto 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988), 18 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1989), 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1990), 21 marzo 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990), 28 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 6 giugno 1992) con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state determinate le vigenti classi di concorso a cattedre, a posti di inseg nante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata; Visti gli artt. 425, 427 e 432 del sopracitato Testo Unico, concernente il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano; Esaminate le proposte formulate dalle competenti Direzioni Generali dell'Istruzione Professionale e Tecnica, in sintonia con i progett i di sperimentazione recepiti nel vigente ordinamento scolastico di cui ai DD.MM. rispettivamente 24.4.1992, 7.8.1992, 15.4.1994 e 9.3.1994; Vista per il settore degli istituti d'istruzione artistica la tavola di corrispondenza con le classi di concorso di cui al D.M. 3.9.1982, che fa parte integrante della tabella D allegata al D.M. 13 gennaio 1990 sopracitato; Accertato che nella suddetta tavola di corrispondenza sono state riscontrate inesattezze a causa delle quali e' stato necessario intervenire con puntuali precisazioni operative che, nelle more della formalizzazione, hanno prodotto effetti sia sull'allineamento dell'anagrafe dei docenti, sia sulla determinazione dell'organico di diritto nonche' su tutte le operazioni conseguenziali; Ritenuto, pertanto, di dover rettificare anche a sanatoria dei provvedimenti emanati in base alle predette istruzioni detta tavola di corrispondenza; Considerata la necessita' di rivedere la tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuol a secondaria in modo che esse corrispondano, con l'accorpamento, soppressione e istituzione di classi di concorso ad aree disciplin ari piu' ampie di quelle vigenti, in modo da snellire le procedure di reclutamento degli insegnanti; Visto l'art. 473 del citato Testo Unico sui corsi di riconversione professionale per i docenti in mobilita'; Visto il D.M. n. 231 del 23 luglio 1994 e, in particolare, l'art. 1, comma 2 lett. b che disciplina i corsi di riconversione n on abilitanti, destinati ai docenti appartenenti a classi di concorso che siano state oggetto di modifiche e/o integrazioni dei relativi insegnamenti; Ritenuta l'esigenza di dover rideterminare la numerazione delle suddette classi di concorso alla luce delle modifiche apportate, nonc he' di indicare in modo piu' puntuale i titoli di ammissione e/o gli insegnamenti relativi alle classi di concorso oggetto delle s opracitate modifiche; Ritenuto, altresi', di dettare norme transitorie per l'inquadramento e la gestione dei docenti di ruolo e non di ruolo appartenenti a cattedre e a posti che, a seguito delle disposizioni del presente decreto, sono oggetto di ristrutturazione e di eventuale rid istribuzione nelle nuove piu' ampie aree disciplinari; Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione; Ritenuto, in ordine agli interventi di modifica di insegnamenti del comparto istruzione artistica e dei relativi titoli di accesso, che le modifiche medesime, senza incidere sostanzialmente sull'assetto ordinamentale attuale, consentono di eliminare imprecisioni e titoli di studio di accesso non piu' esistenti o adeguati; Ritenuto, in ordine all'insegnamento della geografia, che la cancellazione delle ore di insegnamento della materia presenti nella cla sse LXVI e il trasferimento di esse nella classe XLVI nonche' l'assegnazione alla classe XLVI delle ore di insegnamento di geograf ia del biennio degli istituti tecnici industriali inciderebbero almeno parzialmente su materia sottoposta a riserva di legge e introdurrebbero nell'ordinamento delle classi di concorso interessate e dei relativi insegnamenti fattori di novita' che richiedono di essere esaminati in un piu' ampio contesto di riforma degli ordinamenti degli studi del comparto istruzione secondaria di secondo grado; Ritenuta, per cio' che concerne l'inserimento nell'ordinamento delle classi di concorso degli insegnamenti di scienze della terra e bioologia, l'esigenza di chiedere al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione di approfondire ulteriormente i contenuti della disci plina e di volere esprimere uno specifico parere; Ritenuto che gli interventi sulle classi di concorso della scuola media riguardano esclusivamente l'adeguamento dei titoli di studio di accesso agli attuali ordinamenti universitari e, in tale prospettiva, l'introduzione di nuovi titoli ritenuti piu' idonei; Ritenuto, in ordine alle modifiche del comparto disciplinare di dattilografia, stenografia, steno-dattilografia e trattamento testi, per il quale il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha espresso l'avviso che sia istituita una sola classe di concorso nella tabella A, che e' necessario assicurare la tutela dell'interesse pubblico all'assegnazione della titolarita' dei nuovi insegnamenti "trattamento testi, calcolo, contabilita' elettronica ed applicazioni gestionali" nonche' di "laboratorio di economia di azienda" portati ad ordinamento negli istituti professionali dai recenti citati DD.MM. 24.4.1992, 7.8.1992 e D.M. 15.4.1994, agli insegnanti che lo hanno svolto con le precedenti sperimentazioni e che, per tale ragione, hanno partecipato ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione; Ritenuto che e' opportuno unificare in un'unica classe di concorso le precedenti classi "Dattilografia, ... (XXII/A)", "Stenografia (L XXXIX/A) e "Stenografia e Dattilografia (CXVII/A)", ma, per assicurare adeguato livello qualitativo all'insegnamento del trattamento testi e dati negli istituti professionali, istituire una nuova separata classe di concorso in tabella A, che renda anche piu' agevole la gestione del personale docente in essa ricompreso; Ritenuto che i criteri adottati per la presente revisione delle classi di concorso non consentono in questa fase interventi sul comparto degli insegnamenti impartiti nelle scuole delle zone mistilingue, ad eccezione di quelli indotti dalla parallela procedura di ingresso ad ordinamento delle sperimentazioni degli istituti professionali e tecnici e dalla revisione dei titoli di accesso; Decreta: Art. 1 Classi di concorso a cattedre e di abilitazione 1. Le classi di abilitazione e le classi di concorso a cattedre, contemplate nella tabella A allegata al decreto ministeriale 3.9. 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite da quelle indicate nella tabella A annessa al presente decreto. 2 - Detta tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre e gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso medesime. 3 - Il diploma di abilitazione assume la medesima denominazione della classe di concorso. 4 - Le classi di concorso e le classi di abilitazione del vigente ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle nuove classi di concorso, ai sensi della tabella A/1 annessa al presente decreto. 5 - Conservano validita' ai fini della corrispondenza tra classi di concorso e di abilitazione dei precedenti ordinamenti le note 1 e 2 poste in calce alla tabella A nonche' la tabella B, di cui al D.M. 3.9.1982 6 - Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione separatamente conseguiti per le classi di concorso 47/A - Matematica, 38/A Fisica e 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione - sono da considerarsi abilitati rispettivamente per la classe 49/A - Matematica e fisica e per la clas se 37/A - Filosofia e storia. 7 - La corrispondenza tra alcune abilitazioni del nuovo ordinamento viene determinata con l'allegata tabella A/2. 8 - Ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonche' per il reclutamento del personale docente non di ruolo nelle medesime scuole, in aggiunta ai titoli di accesso alle classi di concorso enunciati nell a tabella A sono considerati validi anche i diplomi di laurea che hanno cambiato denominazione, secondo le precisazioni di cui all a tabella A/3 annessa al presente decreto.