IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
  Visto l'art. 405 del testo unico approvato con decreto  legislativo
n.  297  del 16 aprile   1994   concernente   le   norme  comuni  dei
concorsi    per il reclutamento del personale docente;
  Visto il decreto  ministeriale  3 settembre    1982     (pubblicato
nel     supplemento    ordinario  n.  1 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.
285   del   15   ottobr e   1982)    e successive   integrazioni   di
cui    ai    decreti    ministeriali 16 novembre    1982    (Gazzetta
Ufficiale    n.    321    del    22   novembre 1982),   15   febbraio
1983  (Gazzetta  Ufficiale  n.   47   del   17 febbraio   1983),    8
maggio   1984  (Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del 19  maggio  1984 ),
28  dicembre  1984  (Gazzetta  Ufficiale  n.   11 del   14    gennaio
1985),  5  luglio  1986 (Gazzetta   Ufficiale   n.    167 del      21
luglio   1986), 30   marzo   1987   e   10    aprile  1987  (Gazzetta
Ufficiale   n.   107   dell'11  maggio    1987),    30    maggio 1988
(Gazzetta   Ufficiale   n.   140  del  1 6  giugno  1988),  22 agosto
1988   (Gazzetta   Ufficiale   n.   212   del   9   settembre  1988),
18    luglio    1989   (Gazzetta   Ufficiale   n.  177  del 31 luglio
1989),   13   gennaio   1990   e   23   gennaio   1990   (Supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  20  marzo   1990),
21  marzo   1990  (Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile  1990), 28
maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 6 giugno  1992)   con   il
quale,     sentito  il    Consiglio    nazionale    della    pubblica
istruzione,   sono   state determinate   le   vigenti    classi    di
concorso   a  cattedre,  a posti di  inseg  nante  tecnico-pratico, a
posti di   insegnante   di  arte applicata;
  Visti gli  artt.  425,   427   e   432    del    sopracitato  Testo
Unico,   concernente  il  reclutamento  del  personale  docente delle
scuole       con      lingua      di       insegnamento       diversa
dall'italiano;
  Esaminate  le   proposte  formulate    dalle   competenti Direzioni
Generali  dell'Istruzione  Professionale  e   Tecnica,   in  sintonia
con   i    progett i   di   sperimentazione   recepiti    nel vigente
ordinamento       scolastico       di        cui      ai       DD.MM.
rispettivamente  24.4.1992,  7.8.1992,    15.4.1994 e 9.3.1994;
  Vista  per     il    settore    degli     istituti     d'istruzione
artistica   la   tavola   di   corrispondenza   con   le   classi  di
concorso  di  cui  al  D.M.  3.9.1982, che   fa   parte    integrante
della  tabella  D  allegata  al D.M.  13  gennaio  1990  sopracitato;
  Accertato che  nella   suddetta tavola   di   corrispondenza   sono
state     riscontrate  inesattezze  a  causa  delle  quali  e'  stato
necessario  intervenire con  puntuali  precisazioni  operative   che,
nelle     more    della formalizzazione,   hanno   prodotto   effetti
sia  sull'allineamento dell'anagrafe dei    docenti,    sia     sulla
determinazione     dell'organico      di diritto      nonche'      su
tutte   le   operazioni   conseguenziali;
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  rettificare   anche   a   sanatoria
dei  provvedimenti   emanati   in   base  alle  predette   istruzioni
detta tavola  di  corrispondenza;
  Considerata  la   necessita'   di   rivedere la   tipologia   delle
classi  di  concorso   per   l'accesso   ai   ruoli del     personale
docente      della    scuol  a    secondaria    in    modo   che esse
corrispondano,      con      l'accorpamento,      soppressione      e
istituzione   di  classi  di  concorso  ad  aree  disciplin ari  piu'
ampie  di  quelle  vigenti,  in  modo  da   snellire   le   procedure
di   reclutamento   degli  insegnanti;
  Visto  l'art.   473   del   citato Testo   Unico   sui   corsi   di
riconversione   professionale   per   i docenti    in   mobilita';
  Visto il    D.M.     n.   231   del   23   luglio  1994    e,    in
particolare,  l'art.   1,   comma   2   lett.   b   che disciplina  i
corsi   di   riconversione   n on  abilitanti,  destinati ai  docenti
appartenenti  a  classi  di   concorso   che   siano   state  oggetto
di       modifiche       e/o      integrazioni      dei      relativi
insegnamenti;
  Ritenuta l'esigenza   di   dover    rideterminare    la numerazione
delle  suddette  classi  di  concorso  alla   luce   delle  modifiche
apportate,    nonc he'   di   indicare   in   modo   piu' puntuale  i
titoli  di  ammissione  e/o  gli  insegnamenti  relativi alle  classi
di  concorso  oggetto  delle  s opracitate   modifiche;
  Ritenuto,   altresi',  di    dettare    norme    transitorie    per
l'inquadramento  e  la  gestione  dei  docenti  di  ruolo  e  non  di
ruolo  appartenenti a  cattedre  e  a  posti  che,  a  seguito  delle
disposizioni   del presente     decreto,     sono     oggetto      di
ristrutturazione     e    di eventuale     rid  istribuzione    nelle
nuove   piu'   ampie   aree disciplinari;
  Udito il   parere   del   Consiglio    Nazionale    della  Pubblica
Istruzione;
  Ritenuto,  in     ordine     agli     interventi   di modifica   di
insegnamenti  del  comparto  istruzione   artistica   e dei  relativi
titoli  di   accesso, che    le     modifiche     medesime,     senza
incidere    sostanzialmente sull'assetto    ordinamentale    attuale,
consentono   di   eliminare imprecisioni  e titoli   di   studio   di
accesso  non  piu'  esistenti o adeguati;
  Ritenuto,   in     ordine     all'insegnamento     della geografia,
che  la    cancellazione    delle    ore    di    insegnamento  della
materia    presenti   nella   cla sse   LXVI  e  il  trasferimento di
esse  nella  classe  XLVI  nonche'   l'assegnazione   alla     classe
XLVI   delle   ore   di   insegnamento   di  geograf ia  del  biennio
degli   istituti    tecnici    industriali    inciderebbero    almeno
parzialmente   su   materia   sottoposta   a   riserva   di  legge  e
introdurrebbero nell'ordinamento    delle    classi    di    concorso
interessate  e  dei  relativi   insegnamenti   fattori   di   novita'
che    richiedono   di   essere   esaminati   in   un   piu'    ampio
contesto   di   riforma   degli   ordinamenti   degli    studi    del
comparto   istruzione  secondaria  di  secondo  grado;
  Ritenuta, per cio'  che  concerne  l'inserimento   nell'ordinamento
delle      classi di      concorso    degli insegnamenti  di  scienze
della  terra  e bioologia, l'esigenza di chiedere   al      Consiglio
Nazionale      della  Pubblica      Istruzione      di   approfondire
ulteriormente   i   contenuti della   disci plina   e    di    volere
esprimere  uno  specifico  parere;
  Ritenuto  che   gli  interventi  sulle   classi   di concorso della
scuola  media  riguardano  esclusivamente  l'adeguamento  dei  titoli
di  studio di   accesso  agli  attuali  ordinamenti  universitari  e,
in   tale prospettiva,     l'introduzione     di     nuovi     titoli
ritenuti   piu' idonei;
  Ritenuto,   in      ordine     alle    modifiche    del    comparto
disciplinare  di  dattilografia,   stenografia,   steno-dattilografia
e    trattamento   testi,   per  il  quale  il  Consiglio   Nazionale
della   Pubblica   Istruzione   ha   espresso   l'avviso   che    sia
istituita    una  sola  classe  di  concorso  nella  tabella  A,  che
e'  necessario   assicurare   la   tutela   dell'interesse   pubblico
all'assegnazione    della   titolarita'    dei   nuovi   insegnamenti
"trattamento   testi, calcolo,    contabilita'      elettronica    ed
applicazioni    gestionali"  nonche'  di  "laboratorio di economia di
azienda"   portati  ad  ordinamento  negli   istituti   professionali
dai   recenti  citati  DD.MM.  24.4.1992,  7.8.1992 e D.M. 15.4.1994,
agli  insegnanti  che   lo   hanno   svolto   con   le     precedenti
sperimentazioni  e  che,  per  tale  ragione,  hanno  partecipato  ai
corsi   di   aggiornamento  e  di  riqualificazione;
  Ritenuto  che   e' opportuno    unificare    in   un'unica   classe
di     concorso     le precedenti    classi    "Dattilografia,    ...
(XXII/A)",      "Stenografia  (L  XXXIX/A)     e    "Stenografia    e
Dattilografia  (CXVII/A)",  ma,  per assicurare  adeguato     livello
qualitativo    all'insegnamento   del trattamento    testi   e   dati
negli   istituti    professionali, istituire   una   nuova   separata
classe   di    concorso    in   tabella A,   che   renda  anche  piu'
agevole  la  gestione  del  personale docente  in  essa  ricompreso;
  Ritenuto che    i    criteri      adottati per     la      presente
revisione     delle     classi    di    concorso   non consentono  in
questa   fase   interventi    sul    comparto     degli  insegnamenti
impartiti  nelle  scuole  delle  zone  mistilingue,  ad eccezione  di
quelli    indotti   dalla   parallela   procedura   di ingresso    ad
ordinamento  delle  sperimentazioni  degli  istituti professionali  e
tecnici   e   dalla   revisione   dei   titoli   di accesso;
 
Decreta:
 
                               Art.  1
       Classi  di  concorso  a  cattedre  e  di  abilitazione
 
1.  Le   classi   di   abilitazione   e   le  classi  di  concorso  a
cattedre,  contemplate  nella   tabella   A   allegata   al   decreto
ministeriale    3.9.    1982    e    successive    modificazioni   ed
integrazioni,  sono  sostituite  da  quelle  indicate  nella  tabella
A  annessa  al  presente  decreto.
2  -  Detta   tabella   fissa, inoltre,   per  ciascuna   classe   di
concorso   i   titoli   di   studio validi  per    l'ammissione    ai
concorsi   a   cattedre   e     gli insegnamenti    compresi    nelle
classi  di  concorso  medesime.
3    -  Il    diploma   di   abilitazione   assume     la    medesima
denominazione della   classe   di  concorso.
4  -  Le  classi  di  concorso  e  le classi  di   abilitazione   del
vigente   ordinamento   sono   dichiarate corrispondenti  alle  nuove
classi  di
  concorso,  ai  sensi  della  tabella  A/1   annessa   al   presente
decreto.
5   -  Conservano     validita'    ai    fini    della corrispondenza
tra  classi  di  concorso  e   di    abilitazione     dei  precedenti
ordinamenti     le    note 1  e  2  poste  in  calce  alla tabella  A
nonche'  la  tabella  B,  di  cui  al  D.M.   3.9.1982
6   -   Coloro    che    sono     in   possesso   di    diplomi    di
abilitazione  separatamente    conseguiti    per   le   classi     di
concorso   47/A   - Matematica, 38/A   Fisica   e  50/A   -   Materie
letterarie   negli   istituti  di istruzione  secondaria  di  secondo
grado   e     36/A     -     Filosofia,  psicologia    e      scienze
dell'educazione         -     sono     da     considerarsi  abilitati
rispettivamente  per  la  classe  49/A  -   Matematica   e fisica   e
per  la  clas se  37/A  -  Filosofia  e  storia.
7   -   La corrispondenza    tra    alcune   abilitazioni  del  nuovo
ordinamento viene  determinata  con  l'allegata  tabella  A/2.
8  -  Ai    fini dell'ammissione     ai    concorsi    a     cattedre
nelle     scuole    ed istituti  di  istruzione  secondaria,  nonche'
per  il  reclutamento del  personale  docente  non  di  ruolo   nelle
medesime   scuole,   in aggiunta    ai   titoli   di   accesso   alle
classi    di    concorso enunciati      nell a    tabella   A    sono
considerati    validi   anche   i diplomi   di   laurea   che   hanno
cambiato denominazione,  secondo  le precisazioni   di   cui   all  a
tabella   A/3   annessa   al   presente decreto.