Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  4  gennaio  1994  al  3   gennaio   1995,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Fer  Ferrara,  con  sede  in
Ferrara  e  unita' di Ferrara e S. Agostino (Ferrara), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  24
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 35 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 50 unita', su un organico complessivo di
82 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Elettromeccanica Fer Ferrara, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994  e'  stata  autorizzata,
per   il   periodo   dal  3  gennaio  1994  al  2  gennaio  1995,  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Cazzaniga, con sede in Biassono (Milano) e
unita' di Biassono (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
72 unita', su un organico complessivo di 202 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Cazzaniga,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  3  gennaio  1994  al  2   gennaio   1995,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Sirrah industria, con sede in Imola (Bologna)
e unita' di Imola (Bologna),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
37 unita', e da 25 a 22 ore settimanali per un lavoratore part-time e
da 28 a 25 ore settimanali per 2 lavoratori part-time, su un organico
complessivo di 42 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Sirrah industria, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994  e'  stata  autorizzata,
per   il   periodo  dal  10  gennaio  1994  al  9  gennaio  1995,  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.r.l. Parimarcoop, con sede in Bologna e unita'
di Bologna e Casalecchio di Reno (Bologna),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 35 unita', su un organico complessivo di 64 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.c.r.l. Parimarcoop, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994  e'  stata  autorizzata,
per   il   periodo   dal  1  marzo  1994  al  28  febbraio  1995,  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s. Bianchi Enzo di Alberto Guerrieri, con sede
in Milano e unita' di Milano, per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
41 unita', su un organico complessivo di 42 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bianchi Enzo di Alberto Guerrieri,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994  e'  stata  autorizzata,
per   il  periodo  dal  1  gennaio  1994  al  31  dicembre  1994,  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Grafiche Suppi, con sede in Milano e unita'
di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4
unita', su un organico complessivo di 22 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Suppi, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994  e'  stata  autorizzata,
per   il  periodo  dal  1  febbraio  1994  al  31  gennaio  1995,  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Marangoni,  con sede in Milano e unita' di
Caleppio di Settala (Milano), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
50 unita', su un organico complessivo di 89 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Marangoni,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  gennaio  1994  al  31  dicembre  1994,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Automotive  Products  Italia,  con  sede  in
Milano  e  unita'  di Cairo Montenotte (Savona), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  12  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 70  unita',  su  un  organico  complessivo  di  172
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Automotive  Products Italia, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994  e'  stata  autorizzata,
per   il  periodo  dal  17  gennaio  1994  al  16  gennaio  1995,  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Brollo Profilati, con sede in Desio (Milano)
e unita' di Desio  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
94 unita', su un organico complessivo di 99 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brollo Profilati, a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 14 dicembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE Hardware
e  Software  Engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e
unita' di Baranzate  di  Bollate  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 10 ore medie settimanali
nei confronti di 24 lavoratori ed a  20  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
36 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 25 giugno 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 15565 del 20 luglio 1994.
   Con   decreto   ministeriale  14  dicembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE Hardware
e  Software  Engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e
unita' di Baranzate  di  Bollate  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 10 ore medie settimanali
nei confronti di 24 lavoratori ed a  20  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
36 unita', per il periodo dal 23 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 15566 del 20 luglio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per il  periodo  dal  20  dicembre  1993  al  19  dicembre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti, con sede in Roma e unita' di
Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  219  unita',  di  cui  per  1
lavoratore  part-time  da  36  a  28  ore  medie  settimanali  per  3
lavoratori part-time da 24 a  18  ore  settimanali,  su  un  organico
complessivo di 234 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  gennaio  1994  al  17  gennaio   1994,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex,  con  sede  in  Caronno
Pertusella  (Varese)  e  unita' di Caronno Pertusella (Varese), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 63 unita', su un organico complessivo di
82 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   F.lli   Peduzzi   Maitex,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  18  gennaio  1994  al  17  gennaio  1995,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex,  con  sede  in  Caronno
Pertusella  (Varese)  e  unita' di Caronno Pertusella (Varese), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 63 unita', su un organico complessivo di
81 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   F.lli   Peduzzi   Maitex,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  gennaio  1994  al  31  dicembre  1994,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Vires, con  sede  in  San  Miniato
(Pisa) e unita' di San Miniato (Pisa), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  30
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 162 unita',  su  un  organico  complessivo  di  166
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Vires, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994  e'  stata  autorizzata,
per  il  periodo  dal  17  dicembre  1993  al  5  dicembre  1994,  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Gigieffe,  con sede in Gargallo (Novara) e
unita' di Gargallo (Novara),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
26 unita', su un organico complessivo di 36 uni
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Gigieffe,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  10  gennaio  1994  al  9  gennaio   1995,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fister,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di
Piannezza  (Torino),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
60 unita', su un organico complessivo di 91 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Fister,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994  e'  stata  autorizzata,
per  il  periodo  dal  25  gennaio  1994  al  31  dicembre  1994,  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla S.c. a r.l. Novacoop Societa' Cooperativa, con sede
in Galliate (Novara) e unita' di Borgosesia (Vercelli), per  i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  38  ore
settimanali  a  26  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di
58 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.c.   a   r.l.   Novacoop   Societa'
Cooperativa,  a  corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  15  gennaio  1994  al  31  dicembre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. FEM-Zuccheri, con sede in Torino e unita'  di
Beinasco  (Torino)  e  Burolo  d'Ivrea (Torino), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  12  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di 85 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FEM-Zuccheri,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  marzo  1994  al  28   febbraio   1995,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen, con sede in Roma  e  unita'
di  Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 22 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  99 unita', di cui 3
lavoratori da 45 a 34 ore medie settimanali con mansioni di custodia,
su un organico complessivo di 103 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen, a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  3  gennaio  1994  al  2   gennaio   1995,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Lavet, con  sede  in  Trofarello  (Torino)  e
unita'  di  Trofarello  (Torino),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
47 unita', su un organico complessivo di 50 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Lavet,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  14 dicembre 1994 e' stata autorizzata,
per  il  periodo  dal  3  gennaio  1994  al  2   gennaio   1995,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Farmoda, con sede  in  Manerbio  (Brescia)  e
unita'  di  Manerbio  (Brescia),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
31  unita',  di  cui  2  lavoratori  part-time  da  30 a 20 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 32 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  Farmoda,  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.