Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 maggio 1993 al 16 maggio 1994, della ditta S.r.l. O.C.E. Iannitti, con sede in Napoli e' unita' di Napoli. Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.C.E. Iannitti, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.C.E. Iannitti, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 17 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Cantiere Euromarine Boats, con sede in Salerno e unita' di Salerno. Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantiere Euromarine Boats, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantiere Euromarine Boats, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza 31 luglio 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Rana, con sede in Priolo G. (Siracusa) e cantieri nella provincia di Siracusa. Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rana, con sede in Priolo G. (Siracusa) e cantieri nella provincia di Siracusa, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rana, con sede in Priolo G. (Siracusa) e cantieri nella provincia di Siracusa, per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 28 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994, della ditta S.p.a. Smim impianti, con sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta). Parere comitato tecnico: seduta del 9 aprile 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smim impianti, con sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smim impianti, con sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1994 con decorrenza 29 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni Montoro (Terni) e unita' di Nera Montorio (Terni), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem Anic S.r.l. dal 1 agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e unita' di Assemini (Cagliari), Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Sarroch (Cagliari) e sede direzione e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unita' di Ragusa, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 26 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem partecipazioni dal 1 agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Serchem dal 1 agosto 1993 Enichem, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem (Holding), con sede in Milano e uffici di Assago (Milano), S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem agricoltura gia' Agrimont S.p.a., con sede in Milano e unita' di Porto Marghera (Venezia) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 11) in attuazione della delibera del Comitato tecnico del 12 maggio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unita' di Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona) e Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 12) in attuazione della delibera del Comitato tecnico del 12 maggio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unita' di Cancello (Caserta), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 6 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 13) in attuazione della delibera del Comitato tecnico del 12 maggio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unita' di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 14) in attuazione della delibera del Comitato tecnico del 12 maggio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unita' di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994; 15) in attuazione della delibera del Comitato tecnico del 12 maggio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e sede e uffici di Milano, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unita' di Gela (Caltanissetta) e Ravenna, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto Donegani, con sede in Novara e unita' di Milano, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 15 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 1 luglio 1993; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unita' di Acerra (Napoli), Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili dal 19 febbraio 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati: 1) Area comune di Palermo. - Aziende impegnate nella realizzazione raddoppio circonvallazione di Palermo, resisi disponibili dal 19 febbraio 1990. Legge n. 236/1993: primo decreto ministeriale: 19 giugno 1991; proroga: dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 aprile 1994, n. 14689. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 20 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Square D. company Italia, con sede in Arenzano (Genova) e unita' di Arenzano (Genova), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita' tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Claudio e Carlalberto Corneliani, con sede in Mantova e unita' di Mantova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24.60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 657 unita', di cui 91 lavoratori part-time da 20 a 12.3 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 881 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Claudio e Carlalberto Corneliani, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 601/1994, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Argon, con sede in Brescia e unita' di Brescia: periodo: dal 27 dicembre 1994 al 26 dicembre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993. 2) S.p.a. Coeclerici spedizioni, con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dal 15 dicembre 1994 al 14 dicembre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre 1993. 3) S.a.s. Damiani spedizioni, con sede in Foggia e unita' di Foggia: periodo: dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 28 febbraio 1993. 4) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di S. Mauro Torinese (Torino): periodo: dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 18 ottobre 1993. 5) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di S. Mauro Torinese (Torino): periodo: dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 6 settembre 1993. 6) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Cuneo, Verona, Zingonia (Bergamo): periodo: dal 27 dicembre 1994 al 26 dicembre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993. 7) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 7; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 novembre 1993. 8) S.r.l. Bruno Tartaglia, con sede in Roma e unita' di Roma: periodo: dal 26 marzo 1994 al 25 marzo 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 26 marzo 1993. 9) S.r.l. Spedi.Pra.Do. - Spedizioni e pratiche doganali, con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 dicembre 1993. 10) S.r.l. Spedi.Pra.Do. - Spedizioni e pratiche doganali, con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dal 20 dicembre 1994 al 19 dicembre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 20 dicembre 1993.