Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 17 maggio 1993 al 16  maggio  1994,  della  ditta  S.r.l.
O.C.E. Iannitti, con sede in Napoli e' unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. O.C.E. Iannitti, con sede in  Napoli  e
unita'  di  Napoli,  per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza
17 maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 17 maggio 1993, in favore
dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  O.C.E.
Iannitti,  con  sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal
17 novembre 1993 al 16 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza
17 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995,  della  ditta  S.r.l.
Cantiere Euromarine Boats, con sede in Salerno e unita' di Salerno.
   Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantiere Euromarine Boats, con sede  in
Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30
luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza
31 gennaio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  Cantiere
Euromarine  Boats,  con  sede  in Salerno e unita' di Salerno, per il
periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza
31 luglio 1994;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S.r.l.
Rana, con sede in Priolo G. (Siracusa) e cantieri nella provincia  di
Siracusa.
   Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Rana, con sede in Priolo G.  (Siracusa)
e  cantieri  nella  provincia  di  Siracusa,  per  il  periodo dal 28
febbraio 1994 al 27 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza
28 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Rana,  con
sede  in Priolo G. (Siracusa) e cantieri nella provincia di Siracusa,
per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994  con  decorrenza
28 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994, della ditta S.p.a.
Smim impianti, con sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 9 aprile 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Smim impianti, con sede in Palermo e
unita' di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 29  novembre  1993
al 28 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1994 con decorrenza
29 novembre 1993;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 29 novembre 1993, in favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Smim
impianti,  con  sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta), per
il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1994 con decorrenza
29 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Terni industrie chimiche,
con sede in Narni Montoro (Terni) e unita' di Nera Montorio  (Terni),
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto dal 1 ottobre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta Enichem Anic S.r.l. dal 1 agosto 1993 Enichem
S.p.a., con sede in Milano e unita'  di  Assemini  (Cagliari),  Porto
Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Sarroch (Cagliari) e sede
direzione  e  uffici  di San Donato Milanese (Milano), per il periodo
dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  4
febbraio 1993  con  effetto  dal  27  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ibla, con sede
in Palermo e unita' di Ragusa, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al
26 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto dal 1 ottobre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Enichem partecipazioni dal 1 agosto
1993 Enichem S.p.a., con  sede  in  Milano  e  uffici  di  S.  Donato
Milanese  (Milano),  per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 1 ottobre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Serchem dal 1 agosto 1993 Enichem, con
sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1  luglio  1993
al 30 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto dal 1 ottobre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem (Holding), con sede in Milano e
uffici  di  Assago  (Milano),  S.  Donato  Milanese  (Milano), per il
periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e
unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al  16
febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede  in  Palermo  e
unita'  di  Ottana  (Nuoro),  per  il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7
febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e
unita' di Napoli, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  7  febbraio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    10)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto dal 1 ottobre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Enichem  agricoltura  gia' Agrimont
S.p.a., con sede in Milano e unita' di  Porto  Marghera  (Venezia)  e
Priolo  (Siracusa),  per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    11) in attuazione della delibera  del  Comitato  tecnico  del  12
maggio  1994,  che  ha  approvato  il  programma  di ristrutturazione
aziendale,   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  disposta  con  decreto
ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Enichem  agricoltura,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Cancello
(Caserta),  Montemarciano  (Ancona)  e  Portogruaro (Venezia), per il
periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    12)  in  attuazione  della  delibera  del Comitato tecnico del 12
maggio 1994,  che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione
aziendale,   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale   disposta   con   decreto
ministeriale  del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Enichem  agricoltura,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Cancello
(Caserta), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 6 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza
1 ottobre 1993;
    13) in attuazione della delibera  del  Comitato  tecnico  del  12
maggio  1994,  che  ha  approvato  il  programma  di ristrutturazione
aziendale,   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  disposta  con  decreto
ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal  1  marzo  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Enichem agricoltura, con sede  in  Milano  e  unita'  di  Manfredonia
(Foggia), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    14)  in  attuazione  della  delibera  del Comitato tecnico del 12
maggio 1994,  che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione
aziendale,   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale   disposta   con   decreto
ministeriale  del  4  febbraio  1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Enichem  agricoltura,  con  sede  in  Milano  e unita' di Manfredonia
(Foggia), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    15) in attuazione della delibera  del  Comitato  tecnico  del  12
maggio  1994,  che  ha  approvato  il  programma  di ristrutturazione
aziendale,   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  disposta  con  decreto
ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Enichem  agricoltura,  con  sede in Milano e sede e uffici di Milano,
per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio  1993  con
effetto  dal  1  ottobre  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano
e unita' di Gela (Caltanissetta) e Ravenna,  per  il  periodo  dal  1
luglio 1993 al 30 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    17)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con
effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto Donegani, con sede in Novara e
unita'  di  Milano,  per  il periodo dal 1 luglio 1993 al 15 dicembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 19
aprile  1993  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montefibre, con
sede in Milano e unita' di Acerra (Napoli), Porto Marghera (Venezia),
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  19  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e  nei  lavori
di  seguito  elencati,  resisi  disponibili  dal 19 febbraio 1990, e'
disposta  la  corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  per  i  periodi indicati, con pari riduzione
della durata del trattamento economico di mobilita' per i  lavoratori
interessati:
  1)  Area comune di Palermo. - Aziende impegnate nella realizzazione
raddoppio circonvallazione di  Palermo,  resisi  disponibili  dal  19
febbraio 1990. Legge n. 236/1993:
   primo decreto ministeriale: 19 giugno 1991;
   proroga: dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 8 aprile 1994, n. 14689.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  20  dicembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Square D. company Italia, con sede
in  Arenzano  (Genova) e unita' di Arenzano (Genova), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita' tenendosi conto, ai fini della  determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.
   La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori  nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 19 dicembre 1994, e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli
Claudio e Carlalberto Corneliani, con sede in  Mantova  e  unita'  di
Mantova,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24.60  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a  657  unita',  di
cui 91 lavoratori part-time da 20 a 12.3 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 881 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui  sopra  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. F.lli Claudio e Carlalberto
Corneliani, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicato, registrato alla Corte  dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  19  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalle aziende sotto  specificate,  sospesi  dal
lavoro  o  lavoranti  ad orario ridotto, e' disposta la proroga della
corresponsione  dell'indennita'  pari  al  trattamento   massimo   di
integrazione  salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2,
del decreto-legge n. 601/1994, per i  periodi  e  per  il  numero  di
unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
  1) S.r.l. Argon, con sede in Brescia e unita' di Brescia:
periodo: dal 27 dicembre 1994 al 26 dicembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993.
  2) S.p.a. Coeclerici spedizioni, con sede in Genova e unita' di
   Genova:
periodo: dal 15 dicembre 1994 al 14 dicembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre 1993.
  3) S.a.s. Damiani spedizioni, con sede in Foggia e unita' di
   Foggia:
periodo: dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 28 febbraio 1993.
  4) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di S. Mauro
   Torinese (Torino):
periodo: dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 18 ottobre 1993.
  5) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di S. Mauro
   Torinese (Torino):
periodo: dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 6 settembre 1993.
  6) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Cuneo,
   Verona, Zingonia (Bergamo):
periodo: dal 27 dicembre 1994 al 26 dicembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993.
  7) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Milano:
periodo: dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 7;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 novembre 1993.
  8) S.r.l. Bruno Tartaglia, con sede in Roma e unita' di Roma:
periodo: dal 26 marzo 1994 al 25 marzo 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 26 marzo 1993.
  9) S.r.l. Spedi.Pra.Do. - Spedizioni e pratiche doganali, con sede
   in Genova e unita' di Genova:
periodo: dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 dicembre 1993.
 10) S.r.l. Spedi.Pra.Do. - Spedizioni e pratiche doganali, con sede
   in Genova e unita' di Genova:
periodo: dal 20 dicembre 1994 al 19 dicembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 20 dicembre 1993.