IL PRESIDENTE Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13062 in data 21 novembre 1994; Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa rispettivamente in data 29 luglio e 30 luglio 1993, il parere della commissione del personale espresso in data 5 maggio 1994, nonche' la delibera della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1994 relativamente alla modifica dell'art. 25 dell'attuale ordinamento dei servizi del C.N.R.; Considerato che il C.N.R., con nota prot. n. 085995 in data 6 luglio 1994, ha interessato sulla predetta modifica il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai fini dell'esercizio del controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 8 della legge n. 168/89; Considerato che da parte dello stesso Ministero interessato non sono pervenuti rilievi entro il termine di sessanta giorni previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Ravvisata l'opportunita' di provvedere; Decreta: L'art. 25 dell'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13062 in data 21 novembre 1994 e' modificato con l'inserimento, tra il primo e il secondo comma, del seguente ulteriore comma: "Art. 25 (Omissis). Puo' altresi' svolgere le funzioni di direttore di centro di studio, nei limiti e secondo le specifiche norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico, il personale appartenente alle qualifiche corrispondenti a quelle specificate al primo comma, dipendente da amministrazioni pubbliche con le quali il C.N.R. ha sottoscritto apposite convenzioni per l'istituzione ed il funzionamento di centri di studio. (Omissis)". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Roma, 14 dicembre 1994 Il presidente: GARACI