IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussiste reciprocita' di trattamento tributario, o per esigenze dei traffici; Vista la legge 14 dicembre 1994, n. 686, di ratifica del Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; Considerato che l'art. 15 del protocollo n. 9 di tale Trattato prevede la possibilita' di applicare ai veicoli per il trasporto merci austriaci su territorio italiano un diritto dell'importo massimo di 6,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1995 e di 3,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1996; Decreta: Articolo unico Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti sono soggetti, per ogni entrata in territorio italiano, al pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 3.000 per tonnellata di merce trasportata, con un massimo del controvalore di 6,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1995 e di 3,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1996, calcolato alla data del pagamento. Roma, 12 gennaio 1995 Il Ministro delle finanze TREMONTI Il Ministro dei trasporti e della navigazione FIORI