IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre  1959,  n.  1146,  il  quale
prevede  che  possono  essere  concesse  riduzioni  ed  esenzioni dal
pagamento del diritto fisso, istituito  con  la  legge  medesima,  in
esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni
internazionali,  oppure  quando  sussiste reciprocita' di trattamento
tributario, o per esigenze dei traffici;
  Vista la legge 14 dicembre 1994, n. 686, di ratifica  del  Trattato
di  adesione  all'Unione  europea della Norvegia, dell'Austria, della
Finlandia e della Svezia;
  Considerato che l'art. 15 del protocollo  n.  9  di  tale  Trattato
prevede  la  possibilita'  di  applicare  ai veicoli per il trasporto
merci  austriaci  su  territorio  italiano  un  diritto  dell'importo
massimo  di  6,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1995 e di 3,5 ECU per
ogni entrata nell'anno 1996;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti
a  trasporti  internazionali  di  cose,   importati   temporaneamente
dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti sono
soggetti,  per  ogni entrata in territorio italiano, al pagamento del
diritto fisso di cui all'art. 1 della  legge  28  dicembre  1959,  n.
1146,  nella  misura di L. 3.000 per tonnellata di merce trasportata,
con un massimo del controvalore di 6,5 ECU per ogni entrata nell'anno
1995 e di 3,5 ECU per ogni entrata  nell'anno  1996,  calcolato  alla
data del pagamento.
    Roma, 12 gennaio 1995
                                          Il Ministro delle finanze
                                                    TREMONTI
Il Ministro dei trasporti
  e della navigazione
       FIORI