IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327;
  Vista  la  legge  4  febbraio  1963, n. 58, che apporta modifiche e
aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;
  Visti i decreti ministeriali in data  16  dicembre  1964  (Gazzetta
Ufficiale  n.  9  del  12  gennaio  1965)  e  3 giugno 1966 (Gazzetta
Ufficiale n. 268  del  27  ottobre  1966)  con  i  quali  sono  state
stabilite  ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione la
direzione e la lunghezza di atterraggio nonche' il livello medio  sia
dell'aeroporto  che  dei  tratti  di  perimetro  corrispondenti  alle
direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Forli';
  Considerato altresi' che occorre indicare se l'aeroporto e'  aperto
o meno al traffico strumentale e notturno;
  Ritenuto di dover rettificare alcuni elementi indicati nei suddetti
decreti  per cui e' necessario provvedere alla rideterminazione delle
caratteristiche  prescritte  dall'art.  714-bis  del   codice   della
navigazione per l'aeroporto di Forli';
                              Decreta:
  Le  caratteristiche  prescritte  dall'art. 714-bis del codice della
navigazione sono determinate relativamente  all'aeroporto  di  Forli'
come segue:
   direzione di atterraggio: 116 - 296›;
   lunghezza di atterraggio: m 2.410;
   livello medio dell'aeroporto: m 28 s.l.m.;
   livello   medio   dei  tratti  di  perimetro  corrispondenti  alle
direzioni di atterraggio:
    testata 12: m 29,75 s.l.m.;
    testata 30: m 27,20 s.l.m.
  L'aeroporto e' aperto al traffico strumentale e notturno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                                   Il Ministro: FIORI