IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Visti i decreti ministeriali in data 16 dicembre 1964 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1965) e 3 giugno 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 27 ottobre 1966) con i quali sono state stabilite ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonche' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Forli'; Considerato altresi' che occorre indicare se l'aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Ritenuto di dover rettificare alcuni elementi indicati nei suddetti decreti per cui e' necessario provvedere alla rideterminazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione per l'aeroporto di Forli'; Decreta: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Forli' come segue: direzione di atterraggio: 116 - 296; lunghezza di atterraggio: m 2.410; livello medio dell'aeroporto: m 28 s.l.m.; livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata 12: m 29,75 s.l.m.; testata 30: m 27,20 s.l.m. L'aeroporto e' aperto al traffico strumentale e notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1994 Il Ministro: FIORI