IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  recante  la  "Nuova
disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi in via di
sviluppo";
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2,  della  predetta  legge  26
febbraio  1987, n. 49, il quale demanda al Comitato interministeriale
per  la  cooperazione  allo  sviluppo  (CICS)  la  definizione  degli
indirizzi   programmatici  della  cooperazione  allo  sviluppo  e  le
conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento;
  Visto inoltre il comma 6 del predetto art. 3 della legge n. 49/1987
il quale, alla lettera a), demanda la CICS  la  determinazione  delle
priorita'  per  aree  geografiche,  settori e strumenti di intervento
della cooperazione italiana allo sviluppo;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
1,  comma  21,  il  quale  sopprime  fra l'altro il predetto Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);
  Visto altresi' il successivo comma 24 dell'art. 1  della  legge  n.
537/1993  sopra  richiamata,  il  quale prevede che mediante apposito
regolamento governativo  siano  definite  le  funzioni  dei  Comitati
interministeriali soppressi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373,   recante   la   definizione   delle   funzioni   dei   Comitati
interministeriali soppressi ed il riordino della relativa disciplina,
il quale, all'art. 6, comma 4, attribuisce al CIPE  le  funzioni  del
soppresso  CICS,  di  cui agli articoli 3 e 7 della legge 28 febbraio
1987, n. 49;
  Vista la delibera CICS n. 44 del 21 maggio 1992 con la  quale,  fra
l'altro,  sono  state  emendate alcune priorita' per aree geografiche
fissate in precedenza dal medesimo Comitato interministeriale;
  Vista la propria delibera del 24 giugno  1994  con  la  quale  sono
state  aggiornate  ulteriormente  le priorita', per aree geografiche,
della cooperazione allo sviluppo;
  Vista la proposta del Ministro degli affari esteri n. 010161 del  9
dicembre 1994;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;
                              Delibera:
  1.  A  modifica  ulteriore  degli articoli 2 e 4 della delibera del
CICS n. 44 del 21 maggio 1992, i fondi di cui alla legge  n.  49/1987
possono  essere  utilizzati  per consentire all'Italia di partecipare
all'azione internazionale di aiuto  in  favore  della  ex  Repubblica
jugoslava  di Macedonia, con facolta' di scegliere la tipologia degli
interventi nell'intera gamma di attivita'  di  cooperazione  previste
dalla legge n. 49/1987.
  2.  I fondi della legge n. 49/1987 potranno essere utilizzati anche
per interventi di cooperazione in favore delle Repubbliche nate dalla
dissoluzione dell'Unione Sovietica, quali  l'Armenia,  la  Georgia  e
l'Arzebaijan.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI