IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49, il quale demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento; Visto inoltre il comma 6 del predetto art. 3 della legge n. 49/1987 il quale, alla lettera a), demanda la CICS la determinazione delle priorita' per aree geografiche, settori e strumenti di intervento della cooperazione italiana allo sviluppo; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, comma 21, il quale sopprime fra l'altro il predetto Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS); Visto altresi' il successivo comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 sopra richiamata, il quale prevede che mediante apposito regolamento governativo siano definite le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ed il riordino della relativa disciplina, il quale, all'art. 6, comma 4, attribuisce al CIPE le funzioni del soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 49; Vista la delibera CICS n. 44 del 21 maggio 1992 con la quale, fra l'altro, sono state emendate alcune priorita' per aree geografiche fissate in precedenza dal medesimo Comitato interministeriale; Vista la propria delibera del 24 giugno 1994 con la quale sono state aggiornate ulteriormente le priorita', per aree geografiche, della cooperazione allo sviluppo; Vista la proposta del Ministro degli affari esteri n. 010161 del 9 dicembre 1994; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri; Delibera: 1. A modifica ulteriore degli articoli 2 e 4 della delibera del CICS n. 44 del 21 maggio 1992, i fondi di cui alla legge n. 49/1987 possono essere utilizzati per consentire all'Italia di partecipare all'azione internazionale di aiuto in favore della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con facolta' di scegliere la tipologia degli interventi nell'intera gamma di attivita' di cooperazione previste dalla legge n. 49/1987. 2. I fondi della legge n. 49/1987 potranno essere utilizzati anche per interventi di cooperazione in favore delle Repubbliche nate dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, quali l'Armenia, la Georgia e l'Arzebaijan. Roma, 20 dicembre 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI