IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1994, con il quale  e'
stata  disposta  l'emissione  della  prima tranche dei certificati di
credito del Tesoro al portatore, della  durata  di  sette  anni,  con
godimento 1 dicembre 1994;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti  certificati
di credito del Tesoro;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 10
gennaio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 5.463 miliardi;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in titoli di Stato", individuati a  termini  del  medesimo  articolo,
hanno  accesso esclusivo, con le modalita' stabilite del Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta  l'emissione  di  una
seconda  tranche  dei  certificati di credito del Tesoro al portatore
con  godimento  1  dicembre  1994,  della  durata  di  7  anni,  fino
all'importo  massimo  di  nominali  lire  2.500  miliardi,  di cui al
decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.
  In base all'art. 4 punto 2 del  decreto  ministeriale  24  febbraio
1994,   citato   nelle   premesse,  al  termine  della  procedura  di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione della terza  tranche  dei  certificati,  per  un  importo
massimo   del  10  per  cento  dell'ammontare  nominale  indicato  al
precedente primo comma, da assegnare agli operatori  "specialisti  in
titoli  di  Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e
4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione  della
prima tranche dei certificati stessi.