IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge n. 341/1990;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo
(consiglio di facolta' seduta del 26 aprile 1993,  senato  accademico
seduta  del 5 luglio 1993, consiglio di amministrazione seduta del 13
dicembre 1993);
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nella seduta del 17 marzo 1994;
  Vista la ministeriale dell'8 agosto 1994 prot. 2031;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Palermo approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  348 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
                 DIPLOMA DI STATISTICA E INFORMATICA
                    PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE
  Art. 349. - Nella facolta' di economia e commercio dell'Universita'
di Palermo e' istituito il seguente corso di diploma universitario di
durata triennale:
   statistica e informatica per la gestione delle imprese.
  Art. 350. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso puo'
essere  stabilito  annualmente  dal  senato  accademico,  sentito  il
consiglio  di  facolta',  in  base  alle  strutture disponibili, alle
esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali  fissati
dal   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge  n.  341/1990.
Le  modalita'  delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art. 351. - Sono titoli di  ammissione,  per  i  corsi  di  diploma
universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi.
  Art.  352. - Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma delle
facolta' sono:
    a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato  articolato  nelle
aree   seguenti:  matematica,  probabilita',  statistica,  statistica
economica,  statistica  aziendale,  demografia,  statistica  sociale,
statistica   biomedica,  informatica,  matematica  per  le  decisioni
economiche   e   finanziarie,   matematica   finanziaria   e  scienze
attuariali,  ricerca  operativa,  economia,   aziendale,   giuridica,
sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree;
    b)  altri  insegnamenti  diversi  da quelli dei punti precedenti,
fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o  di  diploma
attivato presso la facolta'.
  Art.  353.  -  Ai  fini del conseguimento del diploma universitario
sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario
e dei corsi di laurea seguiti con esito  positivo,  in  relazione  al
sistema  dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della
legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per
i contenuti,  con  il  piano  di  studi  approvato  dalla  competente
struttura  didattica  per  il  corso al quale si chiede l'iscrizione.
Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove  di  idoneita'  di
lingue.  Nel  caso  di  passaggio  dal  corso  di  laurea al corso di
diploma, il riconoscimento di altre attivita', come equivalenti  alle
esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore.
  Le  strutture  didattiche  competenti  determinano, nel regolamento
previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n.  341/1990,  i  criteri
per  il  riconoscimento degli insegnamenti impartiti sia nei corsi di
laurea che nel diploma di statistica.
  Ai fini del riconoscimento di  cui  ai  commi  precedenti  sono  da
considerarsi  affini  i  corsi di laurea e di diploma impartiti nalla
facolta'.
  Art. 354. - Il piano di studi di ciascun corso di diploma comprende
insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il  corso  di
diploma  universitario  stesso  e  altri  insegnamenti  per un numero
complessivo  compreso  tra  tredici  e  quindici  annualita',  e   un
laboratorio statistico informatico.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  rispondere all'esigenza di
fornire  agli  studenti  i  fondamenti  concettuali  e   motodologici
basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze
essenziali   delle   discipline   caratterizzanti   e   degli   altri
insegnamenti di ciascun diploma universitario.
  Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma  precedente,
la   struttura   didattica  competente  attivera'  tali  insegnamenti
scegliendoli  tra  quelli  che  compaiono  negli   elenchi   di   cui
all'allegato,  secondo  la  seguente  distribuzione e tenuto conto di
quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4:
   uno dell'area matematica;
   due dell'area statistica;
   uno dell'area probabilita';
   uno dell'area informatica.
  Gli insegnamenti fondamentali devono essere  annuali  e  svolti  di
norma nel primo anno di corso.
  Il  diploma  universitario si consegue dopo aver superato gli esami
di profitto per gli insegnamenti di cui  al  comma  1,  le  prove  di
idoneita'  richieste  (o gli esami che eventualmente li sostituiscono
ai sensi del successivo art. 7) e il colloquio finale.
  Art. 355. - La struttura didattica competente garantisce  che,  tra
gli insegnamenti attivati dalla facolta', almeno dieci siano compresi
nell'insieme  delle  aree  e  sottoaree indicate per ciascun corso di
diploma universitario; predispone percorsi  didattici,  nel  rispetto
dei   vincoli  alla  distribuzione  degli  insegnamenti  per  area  e
prevedendo adeguate possibilita'  di  scelta  per  gli  studenti.  La
struttura   didattica   competente,  nel  rispetto  dell'ordinamento,
individua i criteri per la formazione dei piani di  studio  e  indica
gli  eventuali  indirizzi,  nell'ambito  di  ciascun  diploma  con il
regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Nell'ambito del regolamento di cui  all'art.  11,  comma  2,  della
legge n. 341/1990 la struttura didattica competente puo' assegnare ai
corsi  denominazioni  aggiuntive  che  ne  specifichino  i  contenuti
effettivi, o li differenzino nel caso in cui  essi  vengano  ripetuti
con contenuti diversi.
  La  struttura  didattica  competente  puo',  inoltre, stabilire che
alcuni insegnamenti siano  impartiti  con  l'ausilio  di  laboratori,
attivati anche mediante convenzioni.
  Art.  356. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta
ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La  struttura   didattica   competente   stabilisce   quali   degli
insegnamenti  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corso
semestrale nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste
nelle varie aree e sottoaree.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale  puo'  essere
articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.
  Ferma   restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di  crediti
didattici fino a tre corsi annuali e sei corsi semestrali  per  corso
di  diploma  universitario  possono  essere svolti coordinando moduli
didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi,  per
un numero complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito  dei  corsi  di  cui  ai commi precedenti, la struttura
didattica competente deve riservare  non  meno  di  duecento  ore  di
esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  La  struttura  didattica  competente,  per  l'approfondimento della
formazione   professionale   specifica   del   corso    di    diploma
universitario,  puo'  organizzare la permanenza degli studenti, sotto
la sorveglianza di  un  tutore,  presso  le  aziende,  enti  o  altri
organismi per stage della durata da tre a sei mesi.
  La  struttura  didattica competente puo' autorizzare lo studente ad
inserire nel proprio piano  di  studi  fino  a  quattro  insegnamenti
attivati  in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita',
anche straniere, in tal caso la struttura didattica competente dovra'
altresi'  determinare  la  categoria  e   l'area   o   sottoarea   di
appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art.
6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.
  Art.  357.  -  Per  il  conseguimento del diploma universitario, la
struttura didattica competente puo' stabilire che lo  studente  debba
superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna.
  Art.   358.   -   La   struttura   didattica  competente  definisce
l'organizzazione didattica del laboratorio  statistico-informatico  e
le  modalita'  di  accertamento  delle  competenze in esso acquisite;
stabilisce anche  le  modalita'  degli  esami  di  profitto  e  della
eventuale prova di idoneita' nella lingua straniera.
  Il  colloquio  finale  per il conseguimento del diploma consiste in
una discussione, con gli opportuni riferimenti  alle  discipline  del
corso  di  diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un
rapporto che documenti l'attivita' svolta nell'ambito del laboratorio
o  l'esperienza,  di  tirocinio  o  di  ricerca  applicata,  maturata
nell'eventuale stage.
  Art.  359.  -  Il  piano  di studi per il conseguimento del diploma
universitario in statistica ed  informatica  per  la  gestione  delle
imprese  deve  comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al
laboratorio  statistico  informatico  di  cui  all'art.  6,  anche  i
seguenti insegnamenti caratterizzanti:
   due insegnamenti scelti dalle aree economia e aziendale;
   due   insegnamenti   scelti  dalle  aree  statistica  economica  e
statistica aziendale;
   un insegnamento nell'area informatica.
  Art. 360. - (11 + 3 annualita' + lingua (art. 9) + laboratori).
  1 Anno:
   istituzioni di economia (area economia, C);
   informatica generale (area informatica, F) art. 6;
   matematica generale (area matematica, F) art. 6;
   statistica (area statistica, F);
   metodologia  e  determinazioni  quantitative  di   aziende   (area
aziendale, C).
  2 Anno:
   calcolo delle probabilita' (area probabilita', F) art. 6;
   metodi statistici di previsione (area statistica, F);
   statistica economica (area statistica economica, C);
   una opzionale;
   laboratorio  statistico-informatico  (propedeutico alle successive
materie informatiche).
  3 Anno:
   economia e direzione delle imprese (area aziendale, C);
   statistica aziendale (area statistica aziendale, C);
   elaborazione automatica dei dati per le decisioni
economiche e finanziarie (semestrale, area informatica, C);
   statistica computazionale (semestrale, area informatica, C)
   due opzionali;
   laboratorio informatico applicato a basi di dati socio-economici.
  Elenco di materie opzionali:
   controllo statistico (semestrale, area statistica aziendale);
   sistemi informativi (semestrale, area informatica);
   linguaggi di programmazione (semestrale, area informatica);
   modelli  statistici  del  mercato  del  lavoro  (semestrale,  area
statistica sociale economia);
   statistica del turismo (semestrale, area statistica sociale);
   metodi  matematici per la gestione delle aziende (semestrale, area
mat. decis. ec. fin.);
   matematica finanziaria (semestrale, area  mat.  finan.  e  scienze
attuariali);
   gestione  di  basi  di dati economici (semestrale, area statistica
econ. e area infor.);
   classificazione e analisi dei  dati  economici  (semestrale,  area
stat. econ.);
   piano degli esperimenti (semestrale, area statistica);
   teoria  e  metodi  statistici dell'affidabilita' (semestrale, area
stat.);
   statistica   matematica   (semestrale,   area    probabilita'    e
statistica);
   ricerca  operativa  per  le  scelte  economiche  (semestrale, area
ricerca operativa);
   organizzazione dei sistemi informativi aziendali (semestrale, area
aziendale);
   gestione  della  produzione  e  dei  materiali  (semestrale,  area
aziendale);
   organizzazione aziendale (semestrale, area aziendale);
   analisi e contabilita' dei costi (semestrale, area aziendale);
   tecnica di previsione economica (semestrale, area economia);
   politica economica (semestrale, area economica);
   economia regionale (semestrale, area economica);
   diritto commerciale: nazionale ed internazionale (semestrale, area
giuridica);
   istituzioni di diritto privato: legislazione nell'informatica.
  Sono  previsti  5  insegnamenti  fondamentali  (F)  di cui uno area
matem., due area stat., uno area probab., uno area informatica  (art.
6)  e cinque caratterizzanti (C) di cui due area econ. e aziend., due
area stat. econ. e stat. aziend., uno area inf. (art. 11).
  Gli insegnamenti del primo anno  di  corso  sono  considerati  come
propedeutici per quelli degli anni successivi. Non possono sostenersi
gli  esami  di  profitto  degli insegnamenti del secondo e terzo anno
senza aver superato gli esami degli insegnamenti del primo anno.
  Lo studente e' tenuto a seguire i laboratori previsti  nei  diversi
anni  di  corso.  Il consiglio di facolta' definisce l'organizzazione
didattica dei labaoratori statistico-informatici e  le  modalita'  di
accertamento  delle competenze in essi acquisite. Il colloquio finale
per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli
opportuni riferimenti alle discipline del corso  di  diploma,  di  un
tipico  problema  professionale,  oppure in un rapporto che documenti
l'attivita' svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di  un
tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 30 settembre 1994
                                                 Il rettore: GULLOTTI