IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' di Sassari;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Sassari;
  Sentito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nella seduta del 7 ottobre 1994;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con
la  normativa  sopraindicata,  e'   ulteriormente   modificato   come
appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  66 relativo al corso di laurea in scienze naturali e' cosi'
modificato:
                               Art. 1.
  Nella norma relativa al numero degli esami  da  superare  necessari
per  l'iscrizione al terzo anno viene eliminata la seguente frase: "e
di almeno altri tre esami del primo e del secondo anno di corso".