IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Sassari; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 ottobre 1994; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con la normativa sopraindicata, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 66 relativo al corso di laurea in scienze naturali e' cosi' modificato: Art. 1. Nella norma relativa al numero degli esami da superare necessari per l'iscrizione al terzo anno viene eliminata la seguente frase: "e di almeno altri tre esami del primo e del secondo anno di corso".