IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Considerato che in base al disposto dell'art. 4 della citata  legge
n.  225  del 24 febbraio 1992 il Dipartimento della protezione civile
predispone sulla base degli indirizzi  approvati  dal  Consiglio  dei
Ministri  e  in  conformita'  ai  criteri  determinati  dal Consiglio
nazionale  della  protezione  civile,  i   programmi   nazionali   di
previsione  e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio,
i programmi nazionali di soccorso ed i piani per  l'attuazione  delle
conseguenti misure di emergenza;
  Visti gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi e
dei  piani  di  protezione civile fissati e approvati in applicazione
dell'art. 8, comma 1, della legge n. 225 del 24  febbraio  1992,  dal
Consiglio  dei  Ministri  nella  seduta  del  2  aprile  1993  e,  in
particolare il punto 6) dedicato ai "Piani nazionali di emergenza";
  Visto lo schema di criteri di massima del Consiglio nazionale della
protezione civile, predisposto ai sensi dell'art. 8  della  legge  n.
225  del  24  febbraio  1992,  e, in particolare, l'indicazione della
predisposizione del piano nazionale di emergenza per l'area vesuviana
- Campi Flegrei, in relazione al rischio vulcanico;
  Vista l'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988  che  ha  disposto
una  indagine  sulla  vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici e
strategici dell'area vesuviana, necessaria per completare  il  quadro
delle  conoscenze  relative  al rischio sismico della medesima area e
finalizzata all'approntamento dello scenario sismico-vulcanico e alla
predisposizione di piani di intervento della protezione civile;
  Vista la lettera n. 2851 in data 30 dicembre 1994 con la  quale  il
prefetto  di  Napoli  rappresenta  l'urgenza  di  dotare l'ufficio di
protezione  civile  di  quella   prefettura   di   un'apparecchiatura
informatica  analoga  a  quella  gia' installata presso l'istituto di
ricerca del C.N.R. di Pisa e presso l'Osservatorio vesuviano, nonche'
di personale specializzato per l'impiego di tali apparecchiature;
  Considerato che la  richiesta  formulata  dal  prefetto  di  Napoli
appare quanto mai fondata e meritevole di accoglimento in quanto mira
a  dotare il competente ufficio della prefettura di un'organizzazione
dal punto di vista sia dei  mezzi  che  del  personale  in  grado  di
realizzare  un  sistema  completo  di  interscambio di notizie e dati
utili con i soprammenzionati enti scientifici per  l'aggiornamento  e
la pratica applicazione del "Piano Vesuvio";
  Atteso  che,  la  realizzazione  ed  il  funzionamento  del  "Piano
Vesuvio" rappresenta un obiettivo irrinunciabile, frutto dell'impegno
e della fattiva collaborazione tra il Dipartimento  della  protezione
civile  e  la comunita' scientifica, mirato a dotare la collettivita'
di uno strumento quanto mai efficace ai fini della  previsione  degli
eventi  sismici e vulcanici e della conseguente tutela e salvaguardia
della popolazione vivente nell'area vesuviana e rispondente,  quindi,
alle vive aspettative della popolazione stessa;
  Considerato    che    l'onere   previsto   per   l'acquisto   delle
apparecchiature di cui sopra,  ammontante  a  lire  90  milioni  puo'
essere  imputato  al  capitolo  2063  -  rubrica  6a,  dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, che presenta la necessaria disponibilita';
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il prefetto di Napoli e' autorizzato ad acquistare, per i motivi
di  cui  in premessa, un'apparecchiatura informatica analoga a quella
gia' esistente presso l'Istituto di ricerca  del  C.N.R.  di  Pisa  e
presso l'Osservatorio vesuviano.
  2.  Per  l'esecuzione  dell'adempimento  di  cui  al primo comma al
prefetto di Napoli e assegnata la somma di lire 90 milioni. Lo stesso
prefetto puo' effettuare l'affidamento della fornitura  in  argomento
anche  a  trattativa  privata ed in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato.