IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1990, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Considerato  che  il  sig.  Gioacchino  Francescutto era gia' stato
sottoposto alle misure di custodia cautelare - emesse dal giudice per
le indagini preliminari del tribunale di Pordenone rispettivamente il
14 ed il 19 settembre 1994 -  e  pertanto  sospeso  dalla  carica  di
consigliere  regionale  del  Friuli-Venezia Giulia, con provvedimento
del 7 ottobre 1994;
  Considerato  altresi'   che   la   suddetta   misura   restrittiva,
successivamente,   veniva   revocata   dalla   competente   autorita'
giudiziaria con conseguente revoca del  suindicato  provvedimento  di
sospensione;
  Vista  la  comunicazione  del commissario del Governo nella regione
Friuli-Venezia Giulia n. 13/1-1251/94 Gab. del 17 dicembre  1994  con
la  quale e' stata trasmessa copia della sentenza n. 172/1994, emessa
dal tribunale di Pordenone, che condanna in  primo  grado  Gioacchino
Francescutto alla pena di anni uno di reclusione;
  Considerato   che   al  suindicato  atto  giudiziario  consegue  la
sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale;
  Accertata  la  sussistenza  dei   presupposti   della   sospensione
contemplati dalla legge;
  Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;
                              Decreta:
  Il   sig.  Gioacchino  Francescutto  e'  sospeso  dalla  carica  di
consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere
dalla data del 2 dicembre 1994.
   Roma, 17 gennaio 1995
                                            Il Presidente: BERLUSCONI