IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1990, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Considerato che il sig. Gioacchino Francescutto era gia' stato sottoposto alle misure di custodia cautelare - emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pordenone rispettivamente il 14 ed il 19 settembre 1994 - e pertanto sospeso dalla carica di consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia, con provvedimento del 7 ottobre 1994; Considerato altresi' che la suddetta misura restrittiva, successivamente, veniva revocata dalla competente autorita' giudiziaria con conseguente revoca del suindicato provvedimento di sospensione; Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia n. 13/1-1251/94 Gab. del 17 dicembre 1994 con la quale e' stata trasmessa copia della sentenza n. 172/1994, emessa dal tribunale di Pordenone, che condanna in primo grado Gioacchino Francescutto alla pena di anni uno di reclusione; Considerato che al suindicato atto giudiziario consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge; Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno; Decreta: Il sig. Gioacchino Francescutto e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dalla data del 2 dicembre 1994. Roma, 17 gennaio 1995 Il Presidente: BERLUSCONI