IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  anche  attraverso  l'emissione  di certificati di
credito del Tesoro, di  durata  non  superiore  a  dodici  anni,  con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in  materia  di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini  per  la  definizione  agevolata  delle
situazioni  e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto,  in particolare, l'art. 10 del suindicato decreto-legge, con
cui si prevede:
   che le richieste presentate con le modalita' indicate nel  decreto
del  Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la  estinzione  dei  crediti
risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni  annuali  dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai
periodi  di  imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre  1985,  il  cui
ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100
milioni  per  ciascuna  imposta  e  per  ciascun  periodo di imposta,
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato,  sono  oggetto
di  controllo  da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro
secondo quanto disposto  dal  predetto  decreto  del  Ministro  delle
finanze;  con  le  operazioni  di riscontro, e' effettuato il calcolo
degli interessi relativi a ciascun  credito,  computati  fino  al  31
dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta;
   che  per  l'attuazione  delle  disposizioni recate dal comma 1, il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi
libera circolazione con godimento 1  gennaio  1993  ad  un  tasso  di
interesse  non  inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti,
ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo  massimo  di  lire
4.500  miliardi  le  cui  caratteristiche sono stabilite dallo stesso
Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale  entro  il  1  marzo  1993,  ed  a  versare all'entrata del
bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi. Con lo stesso
decreto sono determinate le modalita' e le procedure di  assegnazione
dei titoli di cui al presente comma;
  Visto  il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,  con  cui  il  Ministro
delle  finanze  ha  provveduto,  a  norma  dell'art.  1, comma 2, del
decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da  ultimo
con  il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le
modalita' di presentazione delle richieste  e  le  procedure  per  la
rilevazione  dei  crediti  che  possono essere oggetto di estinzione,
stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del  tesoro
un  esemplare  degli  elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei
crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visto il proprio decreto n. 100274 del 27 febbraio 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1993, con il quale, onde
consentire  agli  aventi  diritto  di  richiedere  l'estinzione   dei
relativi  crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito
pubblico, si e' provveduto a fissare le  caratteristiche  dei  titoli
medesimi;
  Visti  i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state
disposte emissioni di certificati  di  credito  del  Tesoro  per  gli
importi  di  seguito  indicati,  ad estinzione dei crediti d'imposta,
come previsto dalla citata normativa:
   decreto ministeriale n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1993;  emissione  di  CCT  per
nominali  lire  2.857.497.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta
per L. 2.857.427.127.000;
   decreto ministeriale n. 101038 del 23 settembre  1993,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1993; emissione di CCT
per  nominali  L. 709.885.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta
per L. 709.455.684.000;
   decreto ministeriale n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile  1994;  emissione  di  CCT  per
nominali  L.  281.845.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per
L. 281.750.687.000;
  Vista la lettera  in  data  12  dicembre  1994,  con  la  quale  il
Ministero delle finanze, in attuazione del citato decreto-legge n. 16
del  1993, ha trasmesso apposito elenco, facente parte integrante del
presente  decreto,  riguardante   n.   111   contribuenti   creditori
d'imposta,  per  un  totale  di crediti ammessi al rimborso pari a L.
88.103.753.000;
  Ritenuto che  occorre  procedere  all'emissione  di  una  ulteriore
tranche  dei  certificati  di  cui  sopra,  per l'importo debitamente
arrotondato,  di  complessive  L.  88.158.000.000  e  che  contro  il
rilascio  dei suddetti titoli di Stato verra' versato all'entrata del
bilancio statale l'importo relativo ai crediti  d'imposta  ammessi  a
rimborso (L. 88.103.753.000), nonche' l'importo di L. 54.247.000 pari
alla  differenza  fra  la  suddetta  somma  e  l'ammontare dei titoli
emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e per le finalita' di cui al
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  24  marzo  1993,  n. 75, e' disposta l'emissione di una
quarta tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per
l'importo di nominali L.  88.158.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1993;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse:  12,50%  annuo, pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1998.