AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624". Il D.L. n. 624/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge perche' sostituito dal presente decreto, a norma dell'art. 17 dello stesso (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1995). Nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso. 2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunziati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti. 3. E' riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.