AVVERTENZA:
 
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del  decreto-legge  9  novembre  1994,  n.
624".  Il  D.L.  n.  624/1994,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non e' stato convertito in legge perche' sostituito
dal presente decreto, a norma dell'art. 17 dello stesso (il  relativo
comunicato  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie
generale - n. 6 del 9 gennaio 1995).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1995 si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
 
                               Art. 1.
 
  1. Con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
emanarsi  entro  cinque  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro  dell'interno,  sentiti  i
presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i
comuni  nel  cui  ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite
dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi  alluvionali
nella  prima  decade  del  mese di novembre 1994, anche eventualmente
indicando le parti di territorio comunale effettivamente  colpite.  A
tale  fine  i  prefetti  delle  province  interessate  comunicano  al
Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.
  2.  Gli  enti  locali  rientranti  nel  territorio  delle   regioni
individuate  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11
novembre  1994,  non  compresi  nei  decreti  di cui al comma 1, sono
autorizzati  a  contrarre  mutui  ventennali  con la Cassa depositi e
prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento  stabiliti  dalla
legislazione  vigente,  se  in  conseguenza  degli  eventi  di cui al
medesimo comma 1 hanno subito danni  a  beni  di  propria  pertinenza
indicati  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  ed  al  fine del
ripristino di tali beni. Per essere ammessi  al  beneficio  gli  enti
locali  interessati debbono presentare al presidente della rispettiva
regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  specifica  comunicazione  contenente
l'attestazione dei danni nell'ambito del  proprio  territorio  per  i
quali  intendono  richiedere  i  mutui.  Il presidente della regione,
previo accertamento dei danni denunziati e  su  parere  conforme  del
competente  ufficio  del genio civile, comunica al comune entro dieci
giorni il nulla osta per la  presentazione  dell'istanza  alla  Cassa
depositi e prestiti.
  3.  E'  riconosciuto  il  concorso  dello Stato sui mutui di cui al
comma  2  nel  limite  del  50  per  cento  del  relativo  onere   di
ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di
lire 500 miliardi.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 3, valutato in
lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed  in  lire  27  miliardi  annui  a
decorrere  dal  1997,  si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per l'anno 1996  dell'accantonamento  relativo  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario 1994. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.