IL RETTORE
  Veduto  lo statuto vigente della Universita' degli studi di Urbino,
approvato con regio decreto  8  febbraio  1925,  n.  230,  modificato
successivamente;
  Veduta  la deliberazione adottata in data 8 ottobre 1993, approvata
dal senato  accademico  e  dal  consiglio  di  amministrazione  nelle
riunioni  del  16  dicembre  1993,  con  la  quale il consiglio della
facolta' di magistero ha proposto la  modifica  del  vigente  statuto
della Universita', per il corso di laurea in scienze dell'educazione,
con  l'aggiunta,  nelle aree filosofiche delle tabelle 3, 4 e 5 di un
nuovo insegnamento;
  Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto  di
tale insegnamento siano particolarmente meritevoli di accoglimento;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Veduto il parere  positivo  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale  nell'adunanza del 15 settembre 1994, trasmesso con lettera
ministeriale prot. n. 2407 del 16 dicembre 1994;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di   Urbino,
approvato  con  regio  decreto  8 febbraio 1925, n. 230, e successive
modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che  al  capo
III,  sezione  V "Norme speciali per la facolta' di magistero" l'art.
63 (corso di laurea in  scienze  dell'educazione)  va  integrato  con
l'aggiunta,  nelle  aree  filosofiche  delle  tabelle 3, 4 e 5, di un
nuovo insegnamento nel modo che segue:
                              TABELLA 3
                  Insegnamenti del secondo biennio
       indirizzo: "insegnanti di scuola secondaria superiore"
  (Omissis).
b) Insegnamenti di area filosofica:
  Dopo  l'insegnamento  "Storia   della   storiografia   filosofica",
aggiungere il seguente:
   filosofia della religione.
                              TABELLA 4
                  Insegnamenti del secondo biennio
        indirizzo: "educatori professionali extrascolastici"
  (Omissis).
b) Insegnamenti di area filosofica:
  Dopo   l'insegnamento   "Storia   della  storiografia  filosofica",
aggiungere il seguente:
   filosofia della religione.
                              TABELLA 5
                  Insegnamenti del secondo biennio
             indirizzo: "esperti nei processi formativi"
  (Omissis).
b) Insegnamenti di area filosofica:
  Dopo   l'insegnamento   "Storia   della  storiografia  filosofica",
aggiungere il seguente:
   filosofia della religione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 12 gennaio 1995
                                                       Il rettore: BO