IL RETTORE Veduto lo statuto vigente della Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione adottata in data 8 ottobre 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 16 dicembre 1993, con la quale il consiglio della facolta' di magistero ha proposto la modifica del vigente statuto della Universita', per il corso di laurea in scienze dell'educazione, con l'aggiunta, nelle aree filosofiche delle tabelle 3, 4 e 5 di un nuovo insegnamento; Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tale insegnamento siano particolarmente meritevoli di accoglimento; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 settembre 1994, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2407 del 16 dicembre 1994; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione V "Norme speciali per la facolta' di magistero" l'art. 63 (corso di laurea in scienze dell'educazione) va integrato con l'aggiunta, nelle aree filosofiche delle tabelle 3, 4 e 5, di un nuovo insegnamento nel modo che segue: TABELLA 3 Insegnamenti del secondo biennio indirizzo: "insegnanti di scuola secondaria superiore" (Omissis). b) Insegnamenti di area filosofica: Dopo l'insegnamento "Storia della storiografia filosofica", aggiungere il seguente: filosofia della religione. TABELLA 4 Insegnamenti del secondo biennio indirizzo: "educatori professionali extrascolastici" (Omissis). b) Insegnamenti di area filosofica: Dopo l'insegnamento "Storia della storiografia filosofica", aggiungere il seguente: filosofia della religione. TABELLA 5 Insegnamenti del secondo biennio indirizzo: "esperti nei processi formativi" (Omissis). b) Insegnamenti di area filosofica: Dopo l'insegnamento "Storia della storiografia filosofica", aggiungere il seguente: filosofia della religione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 12 gennaio 1995 Il rettore: BO