IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da  ultimo  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio  n.  91/683/CEE  del  19
dicembre   1991   concernente   le   misure   di   protezione  contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali  ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n.  306  del  31
dicembre   1993,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Viste  le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966,
modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione n. 93/108  del
3  dicembre  1993,  e la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29
gennaio 1970, modificata da ultimo dalla direttiva n. 90/654/CEE  del
4 dicembre 1990;
  Vista  la  decisione della Commissione adottata in seno al comitato
fitosanitario permanente  del  14  dicembre  1994  che  autorizza  la
Grecia,  la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla
direttiva  n.  77/93/CEE  del  Consiglio  per   quanto   riguarda   i
tuberi-seme di patata originari del Canada;
  Considerato  che  le  misure  fitosanitarie  previste  nel presente
decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per  l'introduzione
in Italia del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e del potato
spindle tuber viroid;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  tuberi-seme  di  patate  della  varieta' Kennebec, originari dal
Canada, possono essere introdotti  nel  territorio  della  Repubblica
italiana sino al 30 aprile 1995.