IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Viste le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966, modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione n. 93/108 del 3 dicembre 1993, e la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, modificata da ultimo dalla direttiva n. 90/654/CEE del 4 dicembre 1990; Vista la decisione della Commissione adottata in seno al comitato fitosanitario permanente del 14 dicembre 1994 che autorizza la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada; Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e del potato spindle tuber viroid; Decreta: Art. 1. I tuberi-seme di patate della varieta' Kennebec, originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 30 aprile 1995.