LA GIUNTA REGIONALE
   Vista  la  legge  4  febbraio  1963,  n. 129, concernente il piano
regolatore degli acquedotti;
   Ravvisata   l'opportunita'   di  aggiornare  il  piano  regolatore
generale   degli   acquedotti  vigente  alla  luce  della  esperienza
gestionale maturata;
   Vista  la  precedente  delibera  n.  8065  del  6  dicembre  1990,
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con la quale la giunta regionale ha
affidato  l'incarico  di  aggiornamento del piano regolatore generale
degli  acquedotti  ed  ha nominato la commissione tecnico-scientifica
con  compiti  di  indirizzo  e  valutazione  degli  elaborati oggetto
dell'incarico;
   Vista la precedente delibera n. 7445 del 30 maggio 1993, esecutiva
ai  sensi  di legge, con la quale e' stato approvato l'editing finale
dell'aggiornamento  del  piano  regolatore  generale degli acquedotti
sulla  base delle risultanze della surrichiamata commissione tecnico-
scientifica;
   Rilevato  che  i  principi  ispiratori  della  variante  del piano
regolatore  generale degli acquedotti possono sintetizzarsi nelle tre
parti  per  le  quali sono state sviluppate le attivita' di ricerca e
precisamente  nella  determinazione  del  fabbisogno  di acqua ad uso
potabile,  nello  studio  delle fonti di alimentazione in essere o da
utilizzare  in  rapporto alla ipotesi di adeguamento ed aggiornamento
del   p.r.g.a.   ed,   infine,   nella  riorganizzazione  della  rete
acquedottistica  regionale  sia  per  quanto  concerne la rete che le
fonti di alimentazione, includendo la previsione delle integrazioni e
degli  adeguamenti  necessari  a  soddisfare  la  domanda  ipotizzata
all'anno 2030;
   Rilevato  che  le modifiche e gli aggiornamenti previsti nel Piano
interessano  anche  gli acquedotti interregionali delle Verrecchie ed
ex-Citt che ricadono in parte nel territorio della regione Lazio;
   Visto  l'art.  90  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, secondo comma, lettera a), che dispone la delega
alle  regioni  delle  funzioni  concernenti  gli  aggiornamenti  e le
modifiche  del piano regolatore generale degli acquedotti riguardanti
le  risorse  idriche  destinate  dal  piano  a  soddisfare esigenze e
bisogni  dei  rispettivi territori regionali, nonche' l'utilizzazione
delle risorse stesse;
   Visto l'art. 91, secondo comma, punto 4), del predetto decreto del
Presidente  della Repubblica, che riserva allo Stato, tra l'altro, le
funzioni  concernenti  l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e
le  modifiche  del  piano  regolatore  generale  degli acquedotti che
comportino  una  diversa  distribuzione  delle risorse idriche tra le
regioni  da esercitare sentite le regione interessate e tenendo conto
delle esigenze da queste espresse;
   Ritenuto,  pertanto,  che  secondo  il  criterio  di riparto delle
competenze,   e   cioe'   quello   del   carattere  interregionale  e
endoregionale  degli  effetti  concreti  che  la  modifica  del piano
produce sulla distribuzione delle "risorse idriche" occorre procedere
all'adozione  del  piano  di  che  trattasi  per  la  parte in cui la
modifica  esaurisce  i  propri  effetti  all'interno della regione ai
sensi  dell'art.  90  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
616/1977,  mentre  e'  necessario proporre ai competenti organi dello
Stato i provvedimenti ai sensi dell'art. 91, secondo comma, punto 4),
per  quanto  riguarda le modifiche che producono i loro effetti anche
nei confronti di altre regioni;
   Visto  l'art.  51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1778, sulle
acque ed impianti elettrici;
   Dato  atto  che  il dirigente del servizio tecnico ha attestato la
legittimita'  del presente provvedimento e la rispondenza formale per
gli aspetti di competenza del medesimo servizio;
   Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;

                              Delibera:

   1) di adottare, per la parte in cui la modifica esaurisce i propri
effetti  all'interno  della  regione,  ai  sensi  del  secondo comma,
lettera  a), dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  616/1977,  il  nuovo  piano  regolatore generale degli acquedotti
nella  formulazione  risultante  nell'editing finale richiamato nelle
premesse,   i   cui  elaborati,  elencati  nell'allegato  A,  restano
depositati presso il servizio tecnico del settore lavori pubblici per
gli usi d'Ufficio e d'Istituto;
   2)  di  proporre  agli  organi  competenti  dello  Stato, ai sensi
dell'art.  91,  secondo  comma,  punto  4), del succitato decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977, l'approvazione del nuovo pi-
ano    regolatore   generale   degli   acquedotti   che   costituisce
aggiornamento  e  modifica al vigente piano regolatore generale degli
acquedotti   della   regione  Abruzzo  e  che  comporta  una  diversa
distribuzione delle riserve idriche tra le regioni interessate;
   3)  di  disporre  la  pubblicazione  della presente delibera nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - parte prima - e sul Bollettino
ufficiale  della  regione Abruzzo, con l'allegato rapporto di sintesi
che forma parte integrante della presente delibera;
   4)  di  stabilire  che  le  eventuali osservazioni al piano devono
essere  presentate  da  comuni,  enti interessati e chiunque ne abbia
titolo entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione
della  presente  delibera  nella  Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino
ufficiale  della  regione  Abruzzo  al settore lavori pubblici ove e'
possibile la consultazione degli atti di cui al punto 1);
   5)  di affidare al settore lavori pubblici l'esame e l'istruttoria
delle osservazioni prodotte.
   L'Aquila, 15 dicembre 1994
                                 p. Il presidente: VISERTA COSTANTINI