IL GOVERNATORE
   Visto  l'art.  5,  primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo  1
settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere
di  emanare  disposizioni  relativamente alle forme tecniche, su base
individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei
conti degli enti creditizi e finanziari destinate al pubblico nonche'
alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni  dei
conti;
   Visto l'art. 41, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  87,  il quale attribuisce alla Banca d'Italia il potere di
determinare,  relativamente  alle  succursali  di  enti  creditizi  e
finanziari costituiti in Paesi extracomunitari, le forme tecniche del
bilancio  separato  e le informazioni supplementari nonche' i criteri
per la verifica dell'equivalenza;
   Considerata l'esigenza di  integrare  la  disciplina  delle  forme
tecniche   dei   bilanci  bancari  per  tener  conto  dell'evoluzione
intervenuta nella operativita' degli intermediari;
   Valutata l'opportunita', anche alla luce dell'esperienza  relativa
ai   bilanci  bancari  di  prima  applicazione  della  normativa,  di
introdurre  talune   modifiche   volte   a   migliorare   l'efficacia
rappresentativa dei bilanci stessi e il loro grado di comparabilita';
                              Dispone:
   Il  bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche e
delle societa' finanziarie di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
del   decreto  legislativo  del  27  gennaio  1992,  n  87  (societa'
finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo  di  cui
all'art.  64  del  decreto  legislativo del 1 settembre 1993, n. 385)
sono redatti secondo le istruzioni allegate, che costituiscono  parte
integrante  del presente provvedimento e che sostituiscono totalmente
le istruzioni emanate con  precedente  provvedimento  del  15  luglio
1992.
   Tali istruzioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e
dal  bilancio  consolidato  relativi  al primo esercizio successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1993.
    Roma, 16 gennaio 1995
                                                Il Governatore: FAZIO