IL GOVERNATORE Visto l'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti degli enti creditizi e finanziari destinate al pubblico nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti; Visto l'art. 41, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il quale attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare, relativamente alle succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in Paesi extracomunitari, le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari nonche' i criteri per la verifica dell'equivalenza; Considerata l'esigenza di integrare la disciplina delle forme tecniche dei bilanci bancari per tener conto dell'evoluzione intervenuta nella operativita' degli intermediari; Valutata l'opportunita', anche alla luce dell'esperienza relativa ai bilanci bancari di prima applicazione della normativa, di introdurre talune modifiche volte a migliorare l'efficacia rappresentativa dei bilanci stessi e il loro grado di comparabilita'; Dispone: Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle societa' finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n 87 (societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385) sono redatti secondo le istruzioni allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che sostituiscono totalmente le istruzioni emanate con precedente provvedimento del 15 luglio 1992. Tali istruzioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1993. Roma, 16 gennaio 1995 Il Governatore: FAZIO