IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140;
  Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1992, n. 21539, con il  quale
sono  stati  fissati  i criteri e le modalita' per la concessione del
concorso dello Stato sui mutui previsti dall'art. 2  della  legge  n.
140/1992 sopra richiamata;
  Visto  in  particolare,  l'art.  2,  comma  2, del suddetto decreto
ministeriale n. 21539/92 con il quale si dispone che:
   comma 1: i predetti mutui sono operazioni di  credito  agrario  di
miglioramento  e  sono  assistiti  dal concorso negli interessi nella
misura massima di 6,50 punti percentuali;
   comma 2: il concorso statale sara' pari  alla  differenza  tra  la
rata  calcolata  al  tasso  di riferimento fissato bimestralmente dal
Ministro  del  tesoro  per  le  operazioni  di  credito  agrario   di
miglioramento  e  la rata calcolata al tasso agevolato a carico degli
operatori agricoli, non inferiore a  quello  minimo  applicabile  per
dette  operazioni nei territori del centro-nord, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 1985;
  Preso atto che la disposizione di cui al punto 2 e' stata  adottata
in  presenza  di  un  andamento dei tassi di interesse a rialzo e che
cio', unitamente al concorso statale prefissato al tasso  limite  del
6,50%,  determinava  all'epoca  un trattamento indifferenziato per le
diverse zone dell'Italia individuate nel decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1986;
  Considerato  che  i  mutamenti  intervenuti nel mercato monetario e
finanziario e conseguente  l'abbassamento  dei  tassi  di  interesse,
hanno  ribaltato le predette condizioni di uniformita' di trattamento
e determinato anzi, per le zone depresse e svantaggiate,  Mezzogiorno
e zone montane comprese, condizioni d'accesso ai mutui eccessivamente
onerose;
  Preso  atto  che tale situazione si presenta in un periodo di crisi
generalizzata per il settore della  cooperazione  e  ritenuto  quindi
opportuno  modificare  il  secondo  comma  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale n. 21539/92, sopra richiamato, come segue:
   il concorso  statale  sara'  pari  alla  differenza  tra  la  rata
calcolata   al  tasso  di  riferimento,  fissato  bimestralmente  dal
Ministro  del  tesoro  per  le  operazioni  di  credito  agrario   di
miglioramento  e la rata calcolata al tasso agevolato, a carico degli
operatori agricoli, non inferiore a  quello  minimo  applicabile  per
dette  operazioni nelle diverse zone territoriali, ai sensi di quanto
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del
29 novembre 1985;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  2,  comma  2, del decreto ministeriale n. 21539 del 9 marzo
1992 e' sostituito dal seguente disposto:
  Comma 2. Il concorso statale sara' pari alla differenza tra la rata
calcolata  al  tasso  di  riferimento,  fissato  bimestralmente   dal
Ministro   del  tesoro  per  le  operazioni  di  credito  agrario  di
miglioramento e la rata calcolata al tasso agevolato, a carico  degli
operatori  agricoli,  non  inferiore  a quello minimo applicabile per
dette operazioni nelle diverse zone territoriali, ai sensi di  quanto
stabilito  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 1985.