IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140; Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1992, n. 21539, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalita' per la concessione del concorso dello Stato sui mutui previsti dall'art. 2 della legge n. 140/1992 sopra richiamata; Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto ministeriale n. 21539/92 con il quale si dispone che: comma 1: i predetti mutui sono operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso negli interessi nella misura massima di 6,50 punti percentuali; comma 2: il concorso statale sara' pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento fissato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento e la rata calcolata al tasso agevolato a carico degli operatori agricoli, non inferiore a quello minimo applicabile per dette operazioni nei territori del centro-nord, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 1985; Preso atto che la disposizione di cui al punto 2 e' stata adottata in presenza di un andamento dei tassi di interesse a rialzo e che cio', unitamente al concorso statale prefissato al tasso limite del 6,50%, determinava all'epoca un trattamento indifferenziato per le diverse zone dell'Italia individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1986; Considerato che i mutamenti intervenuti nel mercato monetario e finanziario e conseguente l'abbassamento dei tassi di interesse, hanno ribaltato le predette condizioni di uniformita' di trattamento e determinato anzi, per le zone depresse e svantaggiate, Mezzogiorno e zone montane comprese, condizioni d'accesso ai mutui eccessivamente onerose; Preso atto che tale situazione si presenta in un periodo di crisi generalizzata per il settore della cooperazione e ritenuto quindi opportuno modificare il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 21539/92, sopra richiamato, come segue: il concorso statale sara' pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento, fissato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento e la rata calcolata al tasso agevolato, a carico degli operatori agricoli, non inferiore a quello minimo applicabile per dette operazioni nelle diverse zone territoriali, ai sensi di quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985; Decreta: Art. 1. L'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 21539 del 9 marzo 1992 e' sostituito dal seguente disposto: Comma 2. Il concorso statale sara' pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento, fissato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento e la rata calcolata al tasso agevolato, a carico degli operatori agricoli, non inferiore a quello minimo applicabile per dette operazioni nelle diverse zone territoriali, ai sensi di quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985.