IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993;
  Visto l'art. 1, comma 1-ter, della predetta legge,  che  prevede  a
favore  delle  cooperative  e  loro  consorzi,  operanti  nel settore
agricolo, la concessione di mutui di credito agrario con ammortamento
quindicennale a tasso agevolato entro il  limite  di  impegno  di  20
miliardi,  per le operazioni di credito finalizzate al consolidamento
di passivita' onerose, poste in essere al 31 dicembre 1992;
  Considerato che occorre dare attuazione agli  interventi  creditizi
previsti  dalla predetta disposizione di legge e fissare i criteri di
applicazione della stessa;
 Visto il decreto legislativo n. 385  del  1  settembre  1993  e,  in
particolare, l'art. 47 che prevede al primo comma la possibilita' per
tutti  gli  istituti  di  credito di erogare i mutui agevolati di cui
alla richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-ter, sulla base di
apposite convenzioni da stipularsi con questa amministrazione;
  Preso atto che e' necessario dare corso alle predette  disposizioni
di   legge  e  regolare  quindi  il  finanziamento,  assistito  delle
agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 237/1993, art. 1,  comma
1-ter, con la prevista convenzione;
  Vista  la  legge  n.  491 del 4 dicembre 1993 con la quale e' stato
istituito  il  Ministero  delle  risorse   agricole,   alimentari   e
forestali;
  Udito  ai sensi dell'art. 2, comma 6, della richiamata legge n. 491
del  4  dicembre  1993  il  Comitato   permanente   delle   politiche
agroalimentari e forestali nella seduta del 1 febbraio 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli istituiti di credito, che avranno stipulato con il Ministero
la  convenzione  prevista  al  primo  comma  dell'art. 47 del decreto
legislativo n. 385 del  1  settembre  1993,  possono  concedere  alle
cooperative  e loro consorzi, operanti nel settore agricolo, mutui di
credito  agrario  ad  ammortamento   quindicennale,   al   tasso   di
riferimento,  determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro per
le operazioni di credito agrario di miglioramento.