IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993; Visto l'art. 1, comma 1-ter, della predetta legge, che prevede a favore delle cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo, la concessione di mutui di credito agrario con ammortamento quindicennale a tasso agevolato entro il limite di impegno di 20 miliardi, per le operazioni di credito finalizzate al consolidamento di passivita' onerose, poste in essere al 31 dicembre 1992; Considerato che occorre dare attuazione agli interventi creditizi previsti dalla predetta disposizione di legge e fissare i criteri di applicazione della stessa; Visto il decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e, in particolare, l'art. 47 che prevede al primo comma la possibilita' per tutti gli istituti di credito di erogare i mutui agevolati di cui alla richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-ter, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con questa amministrazione; Preso atto che e' necessario dare corso alle predette disposizioni di legge e regolare quindi il finanziamento, assistito delle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-ter, con la prevista convenzione; Vista la legge n. 491 del 4 dicembre 1993 con la quale e' stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Udito ai sensi dell'art. 2, comma 6, della richiamata legge n. 491 del 4 dicembre 1993 il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 1 febbraio 1994; Decreta: Art. 1. 1. Gli istituiti di credito, che avranno stipulato con il Ministero la convenzione prevista al primo comma dell'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, possono concedere alle cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo, mutui di credito agrario ad ammortamento quindicennale, al tasso di riferimento, determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento.