IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9; Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10; Visti gli artt. 5, comma 1 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto individua nell'allegato 1 i tipi e le caratteristiche dei residui nonche' le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo degli stessi in un ciclo di combustione per la produzione di energia e' sottoposto, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto- legge 7 gennaio 1995, n. 3. 2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione di cui all'allegato 1 al presente decreto si applicano a tutte le attivita' di recupero energetico dei residui ivi comprese quelle di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3.