IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                     IL MINISTRO DELLA  SANITA'
   Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203;
   Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
   Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;
   Visti gli artt. 5, comma 1 e 6, commi 1 e 2, del  decreto-legge  7
gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei
residui  derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo
produttivo o in un processo di combustione;
                              Decreta:
                               Art. 1
   1. Il presente decreto individua  nell'allegato  1  i  tipi  e  le
caratteristiche  dei  residui  nonche' le rispettive norme tecniche e
condizioni alle quali il riutilizzo  degli  stessi  in  un  ciclo  di
combustione  per  la  produzione  di  energia e' sottoposto, ai sensi
dell'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 6, commi 1  e  2,  del  decreto-
legge 7 gennaio 1995, n. 3.
   2.  Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, i valori limite di emissione di cui all'allegato  1  al
presente  decreto  si  applicano  a  tutte  le  attivita' di recupero
energetico dei residui ivi comprese quelle di cui all'art.  2,  comma
1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3.