IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1995, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Franco Frattini e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro medesimo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: A decorrere dal 18 gennaio 1995, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali, dott. Franco Frattini, e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le seguenti aree: 1) Funzione pubblica: a) l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni; b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure; c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttivita' delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini; d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonche' quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni; e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici; f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione; g) le attivita' residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica. 2) Affari regionali: a) l'esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 della Costituzione; b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige; c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti; d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore; f) l'attivita' dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano nonche' delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria. La nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno: la costituzione e la nomina del Comitato tecnico di coordinamento delle attivita' delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479; g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; i) la definizione di questioni concernenti l'attivita' delle regioni di rilievo internazionale e comunitario; l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro e' inoltre delegato: a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni; a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 gennaio 1995 Il Presidente: DINI