IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989, nel quale e' previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; Vista la lettera n. 2242 del 9 settembre 1994, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1994 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1993 e' pari al 4,1 per cento; Visto l'art. 3, camma 1, lettera d), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale sono stati determinati, per l'anno 1994, l'importo dell'ulteriore detrazione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed i relativi limiti di reddito di cui all'art. 13, comma 2, del citato testo unico; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995), con il quale e' stato disposto che la predetta restituzione del drenaggio fiscale e' ridotta del 60 per cento; Considerato che si deve procedere alla determinazione nella predetta misura dei soprarichiamati adeguamenti e che in relazione alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico, al fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 4,1 per cento, va aumentato di eguale misura l'importo fisso da sottrarre, che di conseguenza passa da L. 182.875 a L. 190.373; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come determinati per l'anno 1994 dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993 e dall'art. 3, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, sono aumentati in misura pari al 4,1 per cento. 2. Dal 1 gennaio 1995 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 804.570; b) detrazione per i figli minori di eta': per un figlio ..................................... L. 92.938 per due figli ..................................... " 185.874 per tre figli ..................................... " 278.812 per quattro figli ................................. " 371.748 per cinque figli .................................. " 464.686 per sei figli ..................................... " 557.622 per sette figli ................................... " 650.560 per otto figli .................................... " 743.497 per ogni altro figlio ............................. " 92.938 Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 185.874; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 128.519; d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.400.000; e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 772.174; f) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 241.105, se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.700.000; L. 204.017, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.700.000 ma non a L. 14.800.000; L. 129.810, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.800.000 ma non a L. 14.900.000; L. 46.338, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 14.900.000 ma non a L. 15.100.000; g) detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivanente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del citato testo unico: L. 200.744, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.000.000; L. 159.321, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 8.000.000 ma non a L. 8.200.000; L. 76.474, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1994 Il Presidente del Consiglio dei Ministri BERLUSCONI Il Ministro delle finanze TREMONTI Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1995 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 28