IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994,  n.  596,
il quale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto-legge
n. 359/1987, prevede che i comuni indicati nel decreto legislativo 28
dicembre  1993,  n. 568, e nell'art. 6, possono utilizzare in termini
di cassa le entrate a specifica destinazione per un importo superiore
alle anticipazioni di tesoreria entro il  limite  della  perdita  del
gettito  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per l'anno 1994, in
conseguenza della rideterminazione delle tariffe d'estimo;
  Visto il comma 3, del medesimo art. 4, il quale, anche in deroga  a
quanto  stabilito  dall'ultimo  comma  dell'art.  6  della  legge  21
dicembre 1978, n. 843, autorizza i predetti enti ad  attivare  dal  1
novembre  1994  anticipazioni straordinarie per la parte eccedente la
differenza tra le entrate a specifica destinazione e la  perdita  del
gettito ICI 1994;
  Considerato  che  lo  stesso  comma  3 prevede il rimborso da parte
dello Stato degli interessi maturati sulle citate anticipazioni;
  Ritenuto, pertanto,  che  gli  enti  interessati  al  rimborso  dei
predetti  oneri sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio
del  30  aprile  1995,  apposita  certificazione   sottoscritta   dal
segretario  e  dal  ragioniere,  ove  esista, secondo le modalita' da
stabilire, con decreto del Ministro dell'interno di concerto  con  il
Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  l'allegato  certificato  che fa parte integrante del
presente decreto relativo alla richiesta di rimborso degli  interessi
maturati sulle anticipazioni straordinarie di tesoreria, attivate dal
1  novembre  1994 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 27
agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 1994, n. 596.