IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, il quale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto-legge n. 359/1987, prevede che i comuni indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e nell'art. 6, possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per un importo superiore alle anticipazioni di tesoreria entro il limite della perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994, in conseguenza della rideterminazione delle tariffe d'estimo; Visto il comma 3, del medesimo art. 4, il quale, anche in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, autorizza i predetti enti ad attivare dal 1 novembre 1994 anticipazioni straordinarie per la parte eccedente la differenza tra le entrate a specifica destinazione e la perdita del gettito ICI 1994; Considerato che lo stesso comma 3 prevede il rimborso da parte dello Stato degli interessi maturati sulle citate anticipazioni; Ritenuto, pertanto, che gli enti interessati al rimborso dei predetti oneri sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 30 aprile 1995, apposita certificazione sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' da stabilire, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995; Decreta: Art. 1. E' approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto relativo alla richiesta di rimborso degli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie di tesoreria, attivate dal 1 novembre 1994 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.