IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 19  dicembre  1992,  n.  488,  di  conversione,  con
modificazione,  del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale  e'
stato  disposto  il  trasferimento  delle  competenze  dei  soppressi
Dipartimento per il Mezzogiorno ed Agenzia per  la  promozione  dello
sviluppo  del  Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno e della previsione  di  un  sistema  di
interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n.
488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica il compito di provvedere alla revoca
dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali
di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale,  che  non
risultino  avviati  entro  i  termini  previsti  nei  rispettivi atti
programmatico-convenzionali;
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione n. 493 del 4
dicembre  1993,  nonche' la interpretazione autentica datane, ai fini
della  relativa  applicazione,  con   l'art.   15,   comma   1,   del
decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570;
  Viste le proprie delibere in data 19 ottobre 1993, 28 dicembre 1993
e  13  aprile  1994  con  le  quali  si  e' proceduto alla revoca dei
finanziamenti relativi agli  interventi  non  piu'  in  possesso  dei
requisiti di legge;
  Verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi previsti per la
revoca  anche  nei  confronti  delle  convenzioni  di  cui all'elenco
allegato;
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma
3, della predetta legge n. 493/1993, alla  revoca  dei  finanziamenti
relativi alle predette convenzioni;
  Considerato  che  per  le  stesse  convenzioni risulta impegnato il
finanziamento complessivo di lire 57.696  milioni,  e  che  risultano
erogate anticipazioni per lire 13.058 milioni;
  Considerato  quanto  disposto con l'art. 1, comma 9, della legge n.
488/1992 in ordine  alla  programmazione  delle  risorse  finanziarie
rinvenienti dalle revoche;
  Verificato   che   l'avvio  della  procedura  di  revoca  e'  stato
notificato alle regioni interessate ai sensi dell'art.  1,  comma  9,
della legge n. 488/1992, e nella osservanza della legge n. 241/1990;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  E'  revocato  nell'ambito  dei  programmi triennali di sviluppo del
Mezzogiorno  e  dei  connessi  piani  annuali   di   attuazione,   il
finanziamento  complessivo  di  lire  57.696  milioni,  a  suo  tempo
disposto dal CIPE a favore degli interventi  indicati  nell'allegato,
che  fa  parte  integrante  della  presente  delibera,  per  i  quali
ricorrono distinti presupposti oggettivi di revoca  come  di  seguito
specificato:
   1)  convenzioni  scadute  senza  richiesta  di proroga entro il 15
aprile  1993:  sedici  studi   e   progettazioni   per   un   impegno
corrispondente  di  lire  34.771  milioni  su  cui  risultano erogate
anticipazioni per complessive lire 11.247 milioni;
   2) convenzione concernente la redazione di uno studio per il quale
non e' stato attribuito il relativo incarico alla  data  di  scadenza
della  convenzione  stessa:  uno studio con corrispondente impegno di
lire 400  milioni  di  cui  lire  60  milioni  erogate  a  titolo  di
anticipazione;
   3)  convenzione  concernente  la  predisposizione  di  un progetto
successivamente  redatto   gratuitamente:   una   progettazione   con
corrispondente  impegno  di  lire 240 milioni di cui lire 180 milioni
erogate a titolo di anticipazione;
   4) studi e progettazioni con richieste di modifiche  non  accolte:
tre  convenzioni con corrispondente complessivo impegno di lire 1.385
milioni di cui lire 485 milioni erogate a titolo di anticipazione;
   5) lavori non conseguiti e materialmente non  iniziati  alla  data
del  30  novembre 1993: una convenzione con corrispondente impegno di
lire  20.900  milioni  di  cui  lire  1.086  erogate  a   titolo   di
anticipazione.
  Ai  fini  della  restituzione o del recupero delle somme anticipate
sulla base delle convenzioni stipulate  per  la  realizzazione  delle
opere,  degli  studi  e  delle  progettazioni  come sopra revocate si
procedera' con le seguenti modalita':
    a) ove i soggetti attuatori siano le regioni, si  provvedera'  in
via  compensativa  in  sede  di  erogazione  a  favore delle medesime
regioni  delle  risorse  da  destinare  ai  programmi  regionali   di
sviluppo, ex lege n. 64/1986;
    b)  nei  confronti  degli altri soggetti attuatori si provvedera'
nei modi ordinari.
  Le risorse rinvenienti dalle revoche di cui ai punti  da  1)  a  5)
della  presente  delibera  sono  acquisite alla programmazione per il
finanziamento degli interventi richiamati all'art. 1, comma 9,  della
legge n. 488/1992.
   Roma, 18 ottobre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 5