IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 570  del  7  ottobre  1994  che
demanda  al  CIPE  l'approvazione  delle  variazioni progettuali alle
opere finanziate dalla ex Agenzia per la promozione e lo sviluppo del
Mezzogiorno;
  Ritenuto sulla base del disposto del richiamato art.  7,  di  dover
operare  per  la  salvaguardia delle opere che, seppur in presenza di
varianti comportanti modifiche essenziali  alla  natura  delle  opere
nonche'   di   opere   complementari  o  aggiuntive,  possono  essere
completate raggiungendo in tal  modo  quelli  obiettivi  di  pubblica
utilita' per i quali erano state finanziate;
  Ritenuto opportuno dettare norme procedurali che nell'assicurare la
puntuale verifica delle variazioni progettuali consentano il rispetto
dei tempi fissati dall'art. 7;
                              Delibera:
  1. Resta nella competenza esclusiva della Cassa depositi e prestiti
la disciplina delle variazioni progettuali regolarmente approvate che
non  comportino  modifiche  essenziali  alla natura delle opere e non
arrechino pregiudizio alla qualita' delle stesse.
  2. La Cassa depositi e prestiti, ricevuta dagli enti  attuatori  la
richiesta di autorizzazione alla variante, provvedera' ad attivare il
nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, dandone
notizia  al  Servizio per l'attuazione della programmazione economica
cui saranno altresi' trasmessi  i  relativi  documenti  (convenzione,
scheda   tecnica   ed   eventuali   verifiche   fatte   a  suo  tempo
dall'Agenzia).
  3. Il Servizio  per  l'attuazione  della  programmazione  economica
provvedera' a richiedere agli enti attuatori i seguenti documenti:
    a)  copia  conforme all'originale delle delibere di approvazione,
da parte di tutti gli organi competenti, della perizia di variante;
    b) relazione generale della perizia di variante;
    c) relazione economica della perizia di variante;
    d) relazione tecnica comparativa  tra  il  progetto  inizialmente
approvato e la perizia di variante;
    e) eventuale nuovo quadro economico.
  Lo  stesso  Servizio  trasmettera' la documentazione, integrata con
quella  inviata  alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  al  nucleo   di
valutazione per gli investimenti pubblici.
  4.  Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici
verifichera'  l'attuazione   delle   opere   predisponendo   apposita
relazione.
  5.  Il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici, tenendo
anche conto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063,  del  capitolato
generale  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  verifichera' che le
perizie di variante siano indispensabili  a  conferire  all'opera  un
apprezzabile  grado  di  efficienza  in termini di funzionalita', nel
quadro  di  mantenimento   dell'obiettivo   progettuale   originario,
determinando inoltre i nuovi termini convenzionali.
  6.   I   predetti   nuclei  entro  venticinque  giorni  dalla  loro
attivazione  forniranno  gli  elaborati  di  propria  competenza   al
Servizio per l'attuazione della programmazione economica.
  7.  Il  Servizio  per  l'attuazione  della programmazione economica
sottoporra' entro i dieci giorni  successivi  dalla  ricezione  delle
suindicate   determinazioni  dei  nuclei,  le  perizie  di  variante,
all'approvazione del CIPE. Lo stesso Servizio provvedera'  entro  tre
giorni  dalla  seduta  del  CIPE,  ad  informare  la Cassa depositi e
prestiti della decisione assunta.
   Roma, 22 novembre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3