Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 luglio 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s.  Mauri
&  C.,  con  sede in Desio (Milano) e unita' di Desio (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  quaranta
ore  settimanali  a  venti  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di  lavoratori  pari  a  diciassette  unita',  su  un
organico complessivo di ventisette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Mauri  & C., a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valli
e Colombo, con sede in Renate (Milano) e unita' di  Renate  (Milano),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro  da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unita',
su un organico complessivo di centocinquantaquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valli e Colombo, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Giemme, con sede  in  Concorezzo  (Milano)  e  unita'  di  Concorezzo
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a  quattro  unita',
su un organico complessivo di quattordici unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Giemme,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rentex
di Moroni & C., con sede in  Solbiate  Olona  (Varese)  e  unita'  di
Solbiate  Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
ventiquattro unita', su un organico complessivo di ventisei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.a.s.  Rentex  di  Moroni  &  C.,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Utensilerie  associate,  con  sede  in  Monvalle (Varese) e unita' di
Gemonio e Albizzate (Varese), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a  trentuno
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  duecentosessantadue  unita',  su   un   organico
complessivo di quattrocentoquaranta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Utensilerie  associate,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel  decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.
Officina  meccanica  Reces,  con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di
Vigevano (Pavia), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta  ore  settimanali  a  ventitre  ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a ventuno unita', su un organico complessivo di ventuno unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  Officina  meccanica  Reces,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre  1994  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  G.F.
General  Fans,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Cusano Milanino
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro  da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei  unita',
su un organico complessivo di ventisette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.F. General Fans, a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Insegne luminose Schermolux New Production,  con  sede  in  Milano  e
unita'  di  Pessano  (Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  undici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
trenta  ore  medie  settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a ventisette unita', di cui tre part-time da venti  a
quindici  ore  medie  settimanali,  su  un  organico  complessivo  di
ventotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Insegne  luminose  Schermolux  New
Production, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2  e  4  nei  limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n.
1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Koh-I-Noor  Carlo Scavini & C., con sede in Tradate (Milano) e unita'
di Tradate (Milano), per i quali e' stato stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore   settimanali   a
ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo
di  lavoratori pari a cinquantacinque unita', di cui sei part-time da
venti a dodici ore medie settimanali e una part-time da venti a  17,5
ore  medie  settimanali  su  un  organico  complessivo di sessantatre
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Koh-I-Noor Carlo Scavini &  C.,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Carpaneto & C., con sede in Cascina Vica - Rivoli (Torino)  e  unita'
di  Cascina Vica - Rivoli (Torino), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
26,80  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a quattordici unita', su un organico  complessivo  di
cinquanta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Carpaneto & C., a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre  1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.F.S.
Maglieria fibre sintetiche, con sede in Suno  (Novara)  e  unita'  di
Suno  (Novara),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a 25,50 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
tredici unita', su un organico complessivo di quarantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.F.S. Maglieria fibre sintetiche,
a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 4 febbraio 1994 al 3 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Manifattura abiti, con sede in Luserna San Giovanni (Torino) e unita'
di  Luserna  San Giovanni (Torino), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo
di  lavoratori  pari a settantotto unita', su un organico complessivo
di ottantuno unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura abiti, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 aprile 1994 al 2 aprile  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
I.R.T.E.,  con sede in Trecate (Novara) e unita' di Trecate (Novara),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  dodici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unita', su
un organico complessivo di quindici unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  I.R.T.E.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dall'8 marzo 1994 al 7  marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
I.M.E.T.,  con  sede  in  Grugliasco  (Torino) e unita' di Grugliasco
(Torino) e Pianezza (Torino), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
dieci ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  diciannove unita', su un organico complessivo di
trentadue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.M.E.T.,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n.  1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal 21 febbraio 1994 al 1 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Bisiach & Carru', con sede in Venaria (Torino) e  unita'  di  Venaria
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per cinque mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei
confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a settantadue
unita', su un organico complessivo di novantaquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Bisiach & Carru', a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 all'11 marzo 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
C.I.F.A.S.T.  - Compagnia italo inglese forniture art. spec. tecnici,
con sede in Torino e  unita'  di  Bari,  Brescia,  Casoria  (Napoli),
Marghera  (Venezia),  Rivoli  (Torino),  Roma,  Trezzano sul Naviglio
(Milano) e Villanova di Castenaso (Bologna), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore
settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  centocinquantacinqueunita',  su  un
organico complessivo di centosessantotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  C.I.F.A.S.T.  -  Compagnia  italo
inglese  forniture  art. spec. tecnici, a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 12 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
C.I.F.A.S.T.  - Compagnia italo inglese forniture art. spec. tecnici,
con sede in Torino e  unita'  di  Bari,  Casoria  (Napoli),  Marghera
(Venezia),  Rivoli  (Torino),  Roma, Trezzano sul Naviglio (Milano) e
Villanova di Castenaso (Bologna), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
trenta ore medie settimanali nei confronti di un  numero  massimo  di
lavoratori   pari  a  centocinquantacinque  unita',  su  un  organico
complessivo di centosessantotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  C.I.F.A.S.T.  -  Compagnia  italo
inglese forniture art.  spec.  tecnici, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  D.I.  Omnia
Lux  presso  Pininfarina,  con  sede in Torino e unita' di Grugliasco
(Torino) e S. Giorgio C.se (Torino), per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce, per dodici mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  ventidue  unita',  su un organico complessivo di
trentatre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla D.I.  Omnia  Lux  presso  Pininfarina,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo  dall'8  febbraio  1994 al 4 febbraio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker
Pen,  con  sede  in  Settimo  Torinese  (Torino)  e unita' di Settimo
Torinese (Torino), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ottanta unita', su un organico complessivo di novantasette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Walker  Pen,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
L'Elettrometallurgica, con sede in  Cuorgne'  (Torino)  e  unita'  di
Cuorgne'  (Torino),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a 24,80 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
novantuno  unita',  su  un  organico  complessivo  di  centotrentatre
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   L'Elettrometallurgica,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.